Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 12 settembre 2017, n. 21149. Condominio. Caduta sulle pertinenze per superficie ghiacciata la Cassazione conferma l’esclusione del risarcimento

La Cassazione conferma l’esclusione del risarcimento per la caduta sul ghiaccio del viale annesso al condominio se manca la prova certa del nesso

 

Ordinanza 12 settembre 2017, n. 21149
Data udienza 11 maggio 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17785-2016 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);

– ricorrente –

(OMISSIS) SRL, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 1937/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 18/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’11/05/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.

FATTI DI CAUSA

1. (OMISSIS) conveniva dinnanzi al Tribunale ordinario di Milano il Condominio (OMISSIS), al fine di vedersi risarcire i danni subiti il (OMISSIS) a causa di una caduta avvenuta nelle pertinenze del predetto Condominio su una superficie ghiacciata del viale annesso alla struttura.

Il convenuto chiamava in causa la propria compagnia assicuratrice, la (OMISSIS) spa, e la societa’ (OMISSIS) Srl alla quale lo stesso concedeva in appalto i lavori di portineria, pulizia delle parti comuni e sgombero della neve.

Esperita la fase istruttoria con l’audizione del teste (OMISSIS), all’epoca dei fatti portiere dello stabile assunto dalla (OMISSIS), che confermava gli eventi negli stessi termini asseriti dall’attore, l’adito Tribunale, con sentenza n 12213/2015, condannava ex articolo 2051 c.c. la srl (OMISSIS) a risarcire al (OMISSIS) le somme pari ad Euro 6846,51 oltre interessi e a rifondare le spese processuali sostenute dall’attore, dal convenuto e dall’assicurazione chiamata da quest’ultimo in manleva.

2. Avverso la suddetta pronuncia proponeva appello dinnanzi alla Corte di Milano la soccombente Srl (OMISSIS) chiedendone la riforma per violazione dell’articolo 2051 c.c., sostenendosi difetto di prova circa il nesso eziologico intercorrente tra cosa in custodia e danno lamentato.

La Corte d’Appello di Milano accogliendo le censure dell’appellante riformava in toto la statuizione di primo grado sul presupposto che il teste esaminato nella precedente fase processuale avesse reso versioni divergenti e, condannava il (OMISSIS) alla rifusione delle spese di lite dei precedenti gradi di giudizio in favore dell’appellante nonche’ del Condominio e dell’assicurazione e alla restituzione alla Srl (OMISSIS) di tutto quanto da questi percepito in esecuzione della sentenza di primo grado.

3. Avverso tale pronuncia propone ricorso in Cassazione Giuseppe (OMISSIS) con due motivi.

3.1. Resiste con controricorso e ricorso incidentale condizionato il Condominio la (OMISSIS) s.r.l..

4. E’ stata depositata in cancelleria ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., e regolarmente notificata ai difensori delle parti, la proposta di inammissibilita’ del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

5. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, reputa il Collegio con le seguenti precisazioni, di condividere le conclusioni cui perviene la detta proposta.

6.1. Con il primo motivo di ricorso lamenta ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in merito alla valutazione delle prove dedotte ed in particolare sulla testimonianza resa dal teste (OMISSIS), nonche’ per l’omessa rinnovazione della prova testimoniale cosi’ come prevista dall’articolo 356 c.p.c.

6.2. Con il secondo motivo di ricorso denuncia ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per violazione o falsa applicazione di una norma di diritto e, segnatamente, in ordine alla condanna ex articolo 91 c.p.c. del sig. (OMISSIS) alle spese di lite in favore del Condominio (OMISSIS) e di (OMISSIS) s.p.a

7. Il primo motivo e’ inammissibile.

Il nuovo testo del n. 5) dell’articolo 360 c.p.c. introduce nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Scompare, invece, nella nuova formulazione dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, ogni riferimento letterale alla “motivazione” della sentenza impugnata e, accanto al vizio di omissione (che pur cambia in buona misura d’ambito e di spessore), non sono piu’ menzionati i vizi di insufficienza e contraddittorieta’. Al riguardo, si ricorda il principio affermato dalle Sezioni Unite secondo cui la riformulazione dell’articolo 360 c.p.c., n. 5) “deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’articolo 12 preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimita’, per cui l’anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimita’ e’ solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in se’, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di “sufficienza”, nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”” (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 22/09/2014, n. 19881).

Alla luce dell’enunciato principio, risulta che il ricorrente, non ha rispettato i limiti di deducibilita’ del vizio motivazionale imposti dalla nuova formulazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 6, n. 5.

Inoltre, nel caso di specie, il giudice del merito con motivazione scevra da vizi logico giuridici ha valutato le prove dedotte ed in particolare la Testimonianza del teste (OMISSIS).

7.1. Il secondo motivo e’ assorbito dal rigetto del primo.

8.1. La (OMISSIS) srl con il ricorso incidentale denuncia con il primo motivo l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 in relazione alla prova del nesso causale tra la condotta e l’evento e dell’inevitabilita’ dell’evento dannoso. Violazione di legge con riferimento all’articolo 2051 c.c.

8.2. Con il secondo motivo lamenta Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 in relazione all’individuazione della (OMISSIS) srl quale esclusivo custode del bene.

8.3. Con il terzo motivo l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 in relazione alla quantificazione del danno. Violazione di legge con riferimento ai parametri ministeriali di cui alla L. n. 57 del 2001.

Il ricorso e’ assorbito dal rigetto del principale.

9. Pertanto, ai sensi degli articoli 380-bis e 385 c.p.c., il ricorso va dichiarato inammissibile, assorbito il ricorso incidentale. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e assorbito il ricorso incidentale, condanna il ricorrente al pagamento in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’ che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato articolo 13, comma 1 bis.

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