Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 11 settembre 2017, n. 21098. L’impugnazione in caso di chiamata in causa in garanzia

In caso di chiamata in causa in garanzia, l’impugnazione – esperita esclusivamente dal terzo chiamato avverso la sentenza che abbia accolto sia la domanda principale, di affermazione della responsabilita’ del convenuto e di condanna dello stesso al risarcimento del danno, sia quella di garanzia da costui proposta – giova anche al soggetto garantito, senza necessita’ di una sua impugnazione incidentale, indipendentemente dalla qualificazione della garanzia come propria o impropria, che ha valore puramente descrittivo ed e’ priva di effetti ai fini dell’applicazione degli articoli 32, 108 e 331 c.p.c., dovendosi comunque ravvisare un’ipotesi di litisconsorzio necessario processuale non solo se il convenuto abbia scelto soltanto di estendere l’efficacia soggettiva, nei confronti del terzo chiamato, dell’accertamento relativo al rapporto principale, ma anche quando abbia, invece, allargato l’oggetto del giudizio, evenienza, quest’ultima, ipotizzabile allorche’ egli, oltre ad effettuare la chiamata, chieda l’accertamento dell’esistenza del rapporto di garanzia ed, eventualmente, l’attribuzione della relativa prestazione

Ordinanza 11 settembre 2017, n. 21098
Data udienza 4 luglio 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. GHINOY Paola – Consigliere

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23413-2016 proposto da:

ROMA CAPITALE, – C.F. (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), negli Ufficio dell’AVVOCATURA CAPITOLINA, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) S.R.L., – C.F. (OMISSIS), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato (OMISSIS);

– controricorrente –

e contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5159/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 18/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non paretecipata del 04/07/2017 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.

FATTO E DIRITTO

rilevato che, con sentenza resa in data 18/9/2015, la Corte d’appello di Roma, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha rigettato la domanda proposta da Roma Capitale (gia’ Comune di Roma) nei confronti della (OMISSIS) s.r.l., diretta alla condanna di quest’ultima a tenere indenne l’amministrazione capitolina dalle conseguenze derivanti dall’accoglimento della domanda principale proposta da (OMISSIS) per la condanna di Roma Capitale al risarcimento dei danni sofferti dal (OMISSIS) a seguito di una caduta rovinosa causata dal manto stradale dissestato di una via di proprieta’ comunale percorsa dal danneggiato a bordo del proprio ciclomotore;

che, a sostegno della decisione assunta, la corte territoriale, rilevata la formazione del giudicato (per mancata impugnazione della sentenza di primo grado) sulla condanna di Roma Capitale in favore del (OMISSIS), ha ritenuto fondato l’appello proposto dalla (OMISSIS) s.r.l. sul punto concernente la ricostruzione delle effettive modalita’ di verificazione del fatto dannoso, rilevando l’insussistenza di alcun nesso di causalita’ tra le condizioni della strada e il sinistro occorso al danneggiato;

che, avverso la sentenza d’appello, Roma Capitale ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo di impugnazione;

che la (OMISSIS) s.r.l. e (OMISSIS) resistono con controricorso;

che con istanza in data 27/10/2016, il difensore di Roma Capitale ha avanzato domanda di rimessione in termini per la rinnovazione della notificazione del ricorso per cassazione nei confronti del (OMISSIS), in ragione dell’intervenuta inidoneita’, a seguito della sentenza d’appello, del domicilio del relativo difensore;

che, a seguito della fissazione della camera di consiglio, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., (OMISSIS) ha presentato memoria;

considerata, preliminarmente, l’irrilevanza, ai fini del presente giudizio, della questione concernente la tardivita’ della notificazione del ricorso nei confronti di (OMISSIS);

che, infatti, avendo la ricorrente provveduto alla tempestiva notificazione del ricorso nei confronti della (OMISSIS) s.r.l., l’integrazione del contraddittorio nei confronti del (OMISSIS) (gia’ correttamente individuato dalla ricorrente come litisconsorte necessario) avrebbe costituito in ogni caso materia di un onere processuale attivabile d’ufficio ex articolo 331 c.p.c. (cfr. Sez. U, Sentenza n. 14124 del 11/06/2010, Rv. 613660 – 01);

che, nel merito del ricorso, con la doglianza proposta, Roma Capitale censura la sentenza impugnata per violazione di legge, per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto coperta da giudicato la condanna della stessa amministrazione al risarcimento dei danni in favore del (OMISSIS), pur a seguito dell’impugnazione proposta dalla garante (OMISSIS) s.r.l. sul punto concernente le modalita’ di verificazione del sinistro;

che il ricorso e’ manifestamente fondato;

che, al riguardo, nel ritenere coperta dal giudicato la pronuncia della condanna dell’amministrazione garantita al risarcimento dei danni nei confronti del danneggiato, pur in presenza della tempestiva impugnazione del garante sul punto relativo alle modalita’ di verificazione del fatto dannoso, la corte territoriale si e’ posta in irriducibile contrasto con il principio sancito dalle Sezioni Unite di questa Corte di cassazione, ai sensi del quale, in caso di chiamata in causa in garanzia, l’impugnazione – esperita esclusivamente dal terzo chiamato avverso la sentenza che abbia accolto sia la domanda principale, di affermazione della responsabilita’ del convenuto e di condanna dello stesso al risarcimento del danno, sia quella di garanzia da costui proposta – giova anche al soggetto garantito, senza necessita’ di una sua impugnazione incidentale, indipendentemente dalla qualificazione della garanzia come propria o impropria, che ha valore puramente descrittivo ed e’ priva di effetti ai fini dell’applicazione degli articoli 32, 108 e 331 c.p.c., dovendosi comunque ravvisare un’ipotesi di litisconsorzio necessario processuale non solo se il convenuto abbia scelto soltanto di estendere l’efficacia soggettiva, nei confronti del terzo chiamato, dell’accertamento relativo al rapporto principale, ma anche quando abbia, invece, allargato l’oggetto del giudizio, evenienza, quest’ultima, ipotizzabile allorche’ egli, oltre ad effettuare la chiamata, chieda l’accertamento dell’esistenza del rapporto di garanzia ed, eventualmente, l’attribuzione della relativa prestazione (Sez. U, Sentenza n. 24707 del 04/12/2015, Rv. 638109 – 01);

che, pertanto, in applicazione di tale principio di diritto, la corte territoriale, lungi dal ritenere coperta da giudicato la condanna pronunciata in primo grado ai danni del Comune di Roma, avrebbe dovuto estendere anche nei relativi confronti gli effetti dell’impugnazione proposta dalla (OMISSIS) s.r.l. senza necessita’ di una alcuna impugnazione incidentale dell’amministrazione comunale;

che, sulla base delle considerazioni sin qui indicate, in accoglimento del ricorso, dev’essere disposta la cassazione della sentenza impugnata;

che, non essendo necessario il compimento di ulteriori accertamenti di fatto, ritiene il Collegio di poter procedere alla decisione della causa nel merito;

che l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di alcun nesso di causalita’ tra le condizioni della strada di proprieta’ comunale e il sinistro occorso al danneggiato impone, in riforma della sentenza di primo grado, di ritenere infondata la domanda di condanna proposta dal (OMISSIS) nei confronti del Comune di Roma, con il conseguente rigetto della stessa e l’assorbimento della domanda di manleva proposta da Roma Capitale nei confronti della (OMISSIS) s.r.l.;

che la complessita’ dell’accertamento in fatto (dal quale sono scaturite due diverse decisioni di merito) e le ragioni dell’accoglimento del ricorso per cassazione (legato ad un error in procedendo del giudice a quo reso manifesto da una decisione dalle Sezioni Unite di questa Corte assunta solo a seguito della pronuncia d’appello), valgono a giustificare l’integrale compensazione tra tutte le parti delle spese di tutti i gradi del giudizio di merito e del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione e, decidendo nel merito, in accoglimento dell’appello proposto dalla (OMISSIS) s.r.l., rigetta la domanda proposta da (OMISSIS) nei confronti di Roma Capitale e dichiara non luogo a provvedere sulla domanda di manleva proposta da Roma Capitale nei confronti della (OMISSIS) s.r.l..

Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di tutti i gradi del giudizio di merito e del presente giudizio di legittimita’.

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