Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 11 settembre 2017, n. 21030. L’appello, proposto ex art. 702 quater cod. proc. civ., citazione o ricorso ?

L’appello, proposto ex art. 702 quater cod. proc. civ., avverso la decisione del tribunale di rigetto della domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale, deve essere introdotto con citazione e non con ricorso, sicché la tempestività del gravame va verificata calcolandone il termine di trenta giorni dalla data di notifica dell’atto introduttivo alla parte appellata.

 

Ordinanza 11 settembre 2017, n. 21030
Data udienza 13 luglio 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere

Dott. FERRO Massimo – Consigliere

Dott. MARULLI Marco – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7715/2017 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO – Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione Internazionale di Ancona;

– intimato –

avverso la sentenza n. 247/2017 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 14/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 13/07/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO VALITUTTI.

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

(OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona n. 247/2017, depositata il 14 febbraio 2017, con la quale l’appello dell’odierno ricorrente – avverso la decisione di prime cure che aveva rigettato la domanda per il riconoscimento della Protezione Internazionale – veniva dichiarato inammissibile, poiche’ proposto oltre il termine di trenta giorni, previsto dal Decreto Legislativo 1 settembre 2011, n. 150, articolo 3;

l’intimato Ministero dell’Interno – Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Ancona non ha svolto attivita’ difensiva;

Considerato che:

secondo l’insegnamento tradizionale di questa Corte, l’appello, ex articolo 702 quater c.p.c., contro il provvedimento reiettivo del ricorso avverso il diniego di riconoscimento della Protezione Internazionale, e nei confronti degli altri provvedimenti in materia di immigrazione del Decreto Legislativo 1 settembre 2011, n. 150, ex articolo 19, va proposto con atto di citazione, e non con ricorso, sicche’ la verifica della tempestivita’ dell’impugnazione va effettuata calcolandone il termine di trenta giorni – previsto dall’articolo 702 quater c.p.c., comma 1 – dalla data di notifica dell’atto introduttivo alla parte appellata (Cass. 15/12/2014, 26326; Cass. 26/06/2014, n. 14502; Cass. 06/07/2016, n. 13815; cfr. pure, sull’appello nel procedimento sommario di cognizione, Cass. Sez. U. 10/02/2014, n. 2907);

tale indirizzo non e’ inciso dalle modifiche apportate al Decreto Legge n. 150 del 2011, articolo 19, Decreto Legge n. 142 del 2015, articolo 27, laddove l’improprio riferimento al termine “ricorso” e’ effettuato ai soli fini della disciplina della durata del procedimento, senza alcuna espressa deroga al rinvio al rito sommario di cognizione;

nel caso concreto, dall’esame del ricorso e dell’impugnata sentenza si desume che la comunicazione dell’ordinanza di primo grado era stata effettuata al (OMISSIS) il 25 gennaio 2016, che l’atto di appello (in forma di citazione) era stato notificato il 17-19 febbraio 2016, e che la citazione era stata, poi, depositata il 25 febbraio 2016;

e’ da reputarsi, pertanto, erronea la statuizione di inammissibilita’ dell’appello emessa dalla Corte territoriale, atteso che il termine di trenta giorni per il gravame – ai sensi dell’articolo 702 quater c.p.c. – doveva errore computato, nella specie, con riguardo alla notifica dell’atto di citazione e non al suo deposito, giacche’ l’appello, come dianzi detto, and

Corte di Cassazione, Sezione 6 1 civile

Ordinanza 11 settembre 2017, n. 21030
Data udienza 13 luglio 2017

Integrale

Domanda per il riconoscimento della Protezione Internazionale – Inammissibile poiche’ proposto oltre il termine di trenta giorni previsto dal Decreto Legislativo 1 settembre 2011, n. 150, articolo 3 – Appello ex articolo 702 quater c.p.c. contro il provvedimento reiettivo del ricorso avverso il diniego di riconoscimento della Protezione Internazionale – Decreto Legislativo 1 settembre 2011, n. 150 – Proposizione con atto di citazione e non con ricorso

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere

Dott. FERRO Massimo – Consigliere

Dott. MARULLI Marco – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7715/2017 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO – Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione Internazionale di Ancona;

– intimato –

avverso la sentenza n. 247/2017 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 14/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 13/07/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO VALITUTTI.

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

(OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona n. 247/2017, depositata il 14 febbraio 2017, con la quale l’appello dell’odierno ricorrente – avverso la decisione di prime cure che aveva rigettato la domanda per il riconoscimento della Protezione Internazionale – veniva dichiarato inammissibile, poiche’ proposto oltre il termine di trenta giorni, previsto dal Decreto Legislativo 1 settembre 2011, n. 150, articolo 3;

l’intimato Ministero dell’Interno – Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Ancona non ha svolto attivita’ difensiva;

Considerato che:

secondo l’insegnamento tradizionale di questa Corte, l’appello, ex articolo 702 quater c.p.c., contro il provvedimento reiettivo del ricorso avverso il diniego di riconoscimento della Protezione Internazionale, e nei confronti degli altri provvedimenti in materia di immigrazione del Decreto Legislativo 1 settembre 2011, n. 150, ex articolo 19, va proposto con atto di citazione, e non con ricorso, sicche’ la verifica della tempestivita’ dell’impugnazione va effettuata calcolandone il termine di trenta giorni – previsto dall’articolo 702 quater c.p.c., comma 1 – dalla data di notifica dell’atto introduttivo alla parte appellata (Cass. 15/12/2014, 26326; Cass. 26/06/2014, n. 14502; Cass. 06/07/2016, n. 13815; cfr. pure, sull’appello nel procedimento sommario di cognizione, Cass. Sez. U. 10/02/2014, n. 2907);

tale indirizzo non e’ inciso dalle modifiche apportate al Decreto Legge n. 150 del 2011, articolo 19, Decreto Legge n. 142 del 2015, articolo 27, laddove l’improprio riferimento al termine “ricorso” e’ effettuato ai soli fini della disciplina della durata del procedimento, senza alcuna espressa deroga al rinvio al rito sommario di cognizione;

nel caso concreto, dall’esame del ricorso e dell’impugnata sentenza si desume che la comunicazione dell’ordinanza di primo grado era stata effettuata al (OMISSIS) il 25 gennaio 2016, che l’atto di appello (in forma di citazione) era stato notificato il 17-19 febbraio 2016, e che la citazione era stata, poi, depositata il 25 febbraio 2016;

e’ da reputarsi, pertanto, erronea la statuizione di inammissibilita’ dell’appello emessa dalla Corte territoriale, atteso che il termine di trenta giorni per il gravame – ai sensi dell’articolo 702 quater c.p.c. – doveva errore computato, nella specie, con riguardo alla notifica dell’atto di citazione e non al suo deposito, giacche’ l’appello, come dianzi detto, andava proposto con citazione e non con ricorso;

Ritenuto che:

in accoglimento del ricorso, l’impugnata sentenza debba essere, pertanto, cassata con rinvio alla Corte d’appello di Ancona in diversa composizione, che dovra’ procedere all’esame del merito della controversia, facendo applicazione dei principi di diritto suesposti;

ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, debba darsi atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia alla Corte d’appello di Ancona in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

Motivazione semplificata.

ava proposto con citazione e non con ricorso;

Ritenuto che:

in accoglimento del ricorso, l’impugnata sentenza debba essere, pertanto, cassata con rinvio alla Corte d’appello di Ancona in diversa composizione, che dovra’ procedere all’esame del merito della controversia, facendo applicazione dei principi di diritto suesposti;

ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, debba darsi atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia alla Corte d’appello di Ancona in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

Motivazione semplificata.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *