[….segue pagina antecedente]

Orbene, con riguardo a quest’ultimo punto si deve ribadire che la relata di notificazione della cartella di pagamento, in base ai modelli ministeriali approvati, riporta il numero della cartella stessa (onde, secondo quanto gia’ affermato da questa Corte “in tema di notifica della cartella esattoriale Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, ex articolo 26, comma 1, seconda parte, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data e’ assolta mediante la produzione dell’avviso di ricevimento, non essendo necessario che l’agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all’indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’articolo 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilita’ di prenderne cognizione”: cfr, ex plurimis, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 9246 del 07/05/2015, Rv. 635235, nonche’ Sez. 3, Sentenza n. 24235 del 27/11/2015 e Sez. 3, Sentenza n. 21803 del 28/10/2016, in motivazione). Tanto chiarito, risulta evidente che la corte di merito ha omesso del tutto la valutazione dell’oggetto specifico del disconoscimento e soprattutto l’accertamento in concreto – in base agli elementi istruttori disponibili ed alle presunzioni nella specie applicabili – della conformita’ o meno agli originali delle copie prodotte delle relate e degli avvisi, limitandosi a riscontrare la mancanza di una certificazione di conformita’ di un pubblico ufficiale.
Ha cioe’ negato la conformita’ tra copie ed originali cartacei dei documenti rilevanti ai fini della decisione, esclusivamente sulla base di quello che in realta’ costituisce proprio il presupposto (negativo) per l’applicazione della disposizione di cui all’articolo 2719 c.c., vale a dire la mancanza di una certificazione di conformita’ proveniente da un pubblico ufficiale: ma proprio tale mancanza le avrebbe in realta’, al contrario, imposto di procedere all’accertamento in concreto di tale conformita’, secondo l’interpretazione fornita da questa Corte e in precedenza illustrata.
In tal modo e’ stata quindi falsamente applicata la disposizione stessa.
La sentenza va pertanto cassata affinche’, in sede di rinvio, si proceda all’accertamento della conformita’ agli originali delle copie prodotte degli avvisi di ricevimento e delle relate di notifica delle cartelle di pagamento, valutando in concreto la sussistenza delle specifiche difformita’ dedotte dall’opponente e accertando, anche in base agli elementi presuntivi disponibili (tra i quali certamente va dato il giusto rilievo – anche laddove non sia possibile considerarla una vera e propria certificazione di conformita’ proveniente da pubblico ufficiale, ai sensi degli articoli 2715, 2716 e dello stesso articolo 2719 c.c. all’eventuale attestazione da parte dell’agente della riscossione della conformita’ delle copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali dei documenti in suo possesso), in base ai seguenti principi di diritto:
“in tema di notifica della cartella esattoriale, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 26, comma 1, seconda parte, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data e’ assolta mediante la produzione della relata di notificazione e/o dell’avviso di ricevimento, recanti il numero identificativo della cartella stessa, non essendo necessario che l’agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento (la quale, una volta pervenuta all’indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’articolo 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilita’ di prenderne cognizione)”;
“laddove l’agente della riscossione produca in giudizio copia fotostatica della relazione di notificazione e/o dell’avviso di ricevimento della cartella di pagamento, recanti il numero identificativo della cartella stessa, con la certificazione di conformita’ alle risultanze informatiche in suo possesso, e l’obbligato contesti la conformita’ delle copie prodotte agli originali, ai sensi dell’articolo 2719 c.c., il giudice – anche laddove escluda in concreto la sussistenza di una rituale certificazione di conformita’ delle copie agli originali proveniente da pubblico ufficiale, tale da eliminare ogni questione – non puo’ limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte solo sulla base della riscontrata mancanza della suddetta certificazione, ma deve comunque valutare lo specifico oggetto delle contestazioni di difformita’ operate dalla parte destinataria delle notifiche, sulla base degli elementi istruttori disponibili, anche di natura presuntiva, ed in tale ottica deve valutare anche, attribuendogli il giusto rilievo, l’eventuale attestazione da parte dell’agente della riscossione della conformita’ delle copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali dei documenti in suo possesso”.
2. E’ accolto il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo.
La sentenza impugnata e’ cassata in relazione, con rinvio alla Corte di Appello di Lecce, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
La Corte:
– accoglie il secondo motivo del ricorso, assorbito il primo e cassa in relazione la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Appello di Lecce, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimita’.
Motivazione semplificata.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *