Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 1 marzo 2018, n. 4825. La responsabilità dell’impresa sulle violazioni di orari di guida, riposo e interruzioni commesse dagli autisti di mezzi pesanti resta anche quando il verbale completo viene notificato solo al conducente

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– l’unico motivo di ricorso (col quale e’ dedotta la violazione e la falsa applicazione degli articoli 174 e 201, co. 1, CAS e 6, 7, 8 e 10 Reg. CE n. 561/2006, per avere il tribunale ritenuto che nel verbale di contestazione alla societa’ dell’illecito amministrativo non fossero descritte le condotte imputate alla stessa ed al suo legale rappresentante, alla luce della menzionata disposizione comunitaria) e’ fondato.

Va preliminarmente osservato che l’esame dei registri di servizio e dei dischi cronotachigrafi e’ finalizzato all’accertamento del rispetto dei limiti temporali dell’orario di lavoro, che risponde alla duplice esigenza di garantire la sicurezza della circolazione e la tutela del lavoratore (cfr Cass. n. 21062 del 2014 e Cass. n. 25622 del 2014).

Del resto il Reg. CFE n 561/2006, la cui ratifica ha comportato la modifica dell’articolo 174 C.d.S., comma 4 (con la L. n. 120 del 2010), ha riformato la disciplina in materia di riposo degli autotrasportatori a partire dall’11 aprile 2007 (articolo 29 del regolamento cit.), viene dallo stesso legislatore comunitario qualificato come atto comunitario incidente sia in materia di rapporto di lavoro degli autotrasportatori, sia in materia di sicurezza stradale. L’argomento e’ confermato e rafforzato da alcuni pronunciamenti della Corte di Giustizia delle Comunita’ Europee, nei quali si afferma che il Reg. CFE n 561/2006 “mira ad armonizzare le condizioni di concorrenza relative al settore stradale e a migliorare le condizioni di lavoro del personale di tale settore nonche’ la sicurezza stradale” (cfr. Corte Giust. CCEE, Lundberg, 03- 10-2013, in causa C- 317/12), ed egualmente che “nell’ambito del regolamento n 561/2006…tali obiettivi consistono, da un lato, nel miglioramento delle condizioni di lavoro dei conducenti… nonche’ della sicurezza stradale in generale, e, dall’altro, nella definizione di criteri uniformi relativi ai periodi di guida e di riposo dei conducenti nonche’ nel loro controllo” (cfr. Corte Giust. CCEE, Urban contro Vames Penzugyorseg Eszakalfoldi Regionalis Parancsnoksaga, 09-02-2012, in causa G210/10).

Per completezza si osserva che anche la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 22-07-2011, interpretativa del regolamento in questione, al punto 13 afferma che “In ordine alla possibilita’ di notificare al conducente, successivamente al controllo su strada, le violazioni alle norme di cui al Regolamento (CF) n. 561/2006 accertate dall’esame dei dati scaricati dal tachigrafo digitale del veicolo si comunica che tale ipotesi non e’ espressamente contemplata tra i casi di contestazione differita dell’articolo 201 C.d.S.. Tuttavia, considerato il notevole lasso di tempo necessario allo scarico e all’esame dei dati, all’eventuale verbalizzazione, spesso non compatibile con gli impegni del conducente e con le esigenze operative della pattuglia, si ritiene possibile la notificazione differita tenuto conto che l’obbligo di contestazione immediata sancito dall’articolo 200 C.d.S., comma 1, sussiste solo quando e’ possibile. Resta inteso che il download dei dati deve essere formalizzato in quanto atto di accertamento, L. 24 novembre 1981, n. 689, ex articolo 13, e che da tale data decorre il termine…per la notificazione al conducente e all’obbligato in solido dell’eventuale verbale di contestazione” (v. in termini Cass. n. 21062 del 2014; anche Cass. n. 25622 del 2014).

In sintesi, potendosi affermare l’effettiva incidenza del regolamento comunitario in esame sia in materia di tutela dei lavoratori nel settore del trasporto su strada, sia in materia di sicurezza stradale, nulla osta alla sussunzione del caso di specie nelle fattispecie astratte di cui all’articolo 174 C.d.S., comma 4, e articolo 201 C.d.S., comma 1, ratione temporis vigenti.

Orbene, essendo l’indirizzo di questa Corte di legittimita’ nel senso sopra indicato, e’ altresi’ noto che in tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, la validita’ della contestazione della violazione e’ condizionata unicamente dalla sua idoneita’ a garantire l’esercizio del diritto di difesa dell’interessato, al quale la contestazione medesima e’ preordinata (cfr. anche Cass. n. 4459 del 2003; Cass. n. 3536 del 2006). In altri termini, al trasgressore puo’ essere notificato, a norma dell’articolo 201 C.d.S., anche una sintesi del processo verbale di infrazione che contenga i soli estremi necessari ad individuare l’imputazione ed il processo verbale di riferimento (Cass. n. 4995 del 2001). Si tratta dunque di operazione amministrativa, per il cui compimento non e’ richiesto il rispetto di requisiti formali predeterminati (Cass. n. 11949 del 1999), astrattamente suscettibile di sindacato soltanto con riferimento ad una eventuale lesione del diritto di difesa.

In relazione a cio’ il ricorso appare fondato, in quanto il giudice del merito, per ritenere viziato il procedimento (e quindi l’ordinanza-ingiunzione), avrebbe dovuto verificare se i dati riportati nel verbale di contestazione erano idonei a garantire all’interessato il diritto di difesa, mentre si e’ limitato a constatare che – trattandosi di sistema di tutela rafforzato caratterizzato da tre tipi di responsabilita’ (responsabilita’ dei conducenti, responsabilita’ del datore di lavoro e responsabilita’ dell’impresa di trasporto: pag. 9 della sentenza impugnata) – nel verbale di contestazione elevato nei confronti del legale rappresentante della (OMISSIS) s.p.a. non vi era alcuna descrizione della condotta violativa di un parametro normativo specifico, ossia dell’articolo 10 Reg. n. 561 del 2006, pur affermando che nel verbale medesimo erano stati riportati i dati di quello di accertamento. Quanto poi alla natura della responsabilita’ contestata valgono i principi stabiliti nel modello legale.

Il Tribunale, dunque, secondo quanto si evince dalla sentenza impugnata, in contrasto con i suddetti principi, ha ritenuto necessario che la contestazione riproducesse anche le condotte descritte nel comma 2 della norma sopra richiamata.

L’impostazione che precede rende evidente la ragione della ritenuta ammissibilita’ del ricorso, cosi’ superando le eccezioni formulate da parte controricorrente con la memoria illustrativa.

Il ricorso va, pertanto, accolto, con conseguente cassazione della sentenza e rinvio al Tribunale di Prato, in persona di diverso magistrato, che si pronuncera’ anche sulle spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso;

cassa l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Prato, in persona di diverso magistrato, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

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