Corte di Cassazione, sezione seconda penale, sentenza 28 novembre 2017, n. 53678. Non è suscettibile di revisione la sentenza di proscioglimento dell’imputato per estinzione del reato per prescrizione dalla quale consegua la sola conferma delle statuizioni civili

Non è suscettibile di revisione la sentenza di proscioglimento dell’imputato per estinzione del reato per prescrizione dalla quale consegua la sola conferma delle statuizioni civili, in quanto la condanna al risarcimento del danno, avente natura riparatoria, non può essere considerata sanzione punitiva e, quindi, latamente “penale”.

Sentenza 28 novembre 2017, n. 53678
Data udienza 25 ottobre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUMU Giacomo – Presidente

Dott. RAGO Geppino – rel. Consigliere

Dott. PARDO Ignazio – Consigliere

Dott. SGADARI Giuseppe – Consigliere

Dott. RECCHIONE Sandra – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. (OMISSIS), nato il (OMISSIS);
2. (OMISSIS), nata il (OMISSIS);
3. (OMISSIS), nato il (OMISSIS);
contro il provvedimento del 05/04/2016 della Corte di Appello di Caltanissetta;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. RAGO G.;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DI LEO Giovanni, che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’.
RITENUTO IN FATTO
1. Con atto depositato in data 23 ottobre 2015, i difensori di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) proponevano istanza di revisione della sentenza n. 1795/2014 emessa dalla seconda sezione penale della Corte di Appello di Palermo, in data 14 aprile 2014, e divenuta irrevocabile a seguito della sentenza n. 47419/2014 con la quale questa Corte Suprema di Cassazione aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto dagli imputati.
La Corte di Appello, accogliendo l’appello del Procuratore Generale, aveva riformato la sentenza emessa dal Tribunale di Palermo che aveva assolto tutti gli imputati dal reato di circonvenzione di persone incapaci loro in concorso ascritto e, pur ritenendo accertata la penale responsabilita’ degli imputati, aveva dichiarato di non doversi procedere nei loro confronti per essere il reato loro ascritto estinto per intervenuta prescrizione e li aveva condannati al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili (OMISSIS) e (OMISSIS).
La difesa, nel proporre l’istanza di revisione, deduceva che, a seguito della pronuncia di secondo grado, erano state scoperte delle prove nuove che unite a quelle gia’ valutate avrebbero condotto all’assoluzione degli istanti.
Con sentenza del 05/04/2016, la Corte di Appello di Caltanissetta dichiarava inammissibile l’istanza di revisione facendo proprio il principio di diritto enunciato da questa Corte di legittimita’ (Cass. 2656/2017 Rv. 269528) secondo il quale “non e’ suscettibile di revisione la sentenza che dichiari l’estinzione del reato per prescrizione confermando le statuizioni civili della sentenza impugnata”.
2. Contro la suddetta sentenza, (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), a mezzo del comune difensore, hanno proposto un unico ricorso per cassazione deducendo la violazione dell’articolo 629 cod. proc. pen. nella parte in cui non consente, secondo l’interpretazione fatta propria dalla Corte Territoriale, la revisione della sentenza conclusasi con il proscioglimento per prescrizione sebbene ad essa sia conseguita la conferma delle statuizioni a favore delle costituite parti civili. I ricorrenti, hanno invocato, a loro favore, la sentenza n. 46707/2016 rv. 269939 con la quale, questa Corte di legittimita’, ponendosi in consapevole contrasto con la maggioritaria e consolidata giurisprudenza di legittimita’, ha affermato che “e’ ammissibile l’istanza di revisione della sentenza che dichiara l’estinzione del reato per prescrizione confermando le statuizioni civili della decisione impugnata”.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ infondato.
La questione che e’ sottoposta a questa Corte, puo’ essere enunciata nei seguenti termini: “se, in caso di sentenza passata in giudicato con la quale l’imputato sia stato prosciolto per prescrizione del reato ascrittogli, ma condannato al risarcimento dei danni a favore della parte civile costituita, sia o no ammissibile il giudizio di revisione”.
Sulla suddetta questione, si e’, di recente, formato un contrasto all’interno di questa Corte che puo’ essere riassunto nei termini di seguito indicati.

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