Le misure necessarie per poter procedere alla confisca totale o parziale dei beni che appartengono a una persona condannata per un reato suscettibile di produrre un vantaggio economico, sussiste laddove l’autorità giudiziaria sia convinta che i beni in questione derivino da condotte criminose.

Corte di Cassazione, sezione seconda penale, sentenza 27 marzo 2018, n. 14165.

Le misure necessarie per poter procedere alla confisca totale o parziale dei beni che appartengono a una persona condannata per un reato suscettibile di produrre un vantaggio economico, sussiste laddove l’autorità giudiziaria sia convinta che i beni in questione derivino da condotte criminose.

Sentenza 27 marzo 2018, n. 14165
Data udienza 13 marzo 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIOTALLEVI Giovanni – Presidente

Dott. VERGA Giovanna – Consigliere

Dott. CIANFROCCA Pierluigi – Consigliere

Dott. ARIOLLI Giovanni – rel. Consigliere

Dott. RECCHIONE Sandra – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

avverso il decreto del 20/10/2017 della CORTE APPELLO di CATANIA;

sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. ARIOLLI GIOVANNI;

lette le conclusioni del P.G..

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Catania, con decreto del 20/10/2017 (dep. 8/11/2017), in riforma del provvedimento emesso dal Tribunale della stessa citta’ in data 27/1/2012 nei confronti di (OMISSIS), revocava la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per anni tre e del versamento della cauzione di Euro 5.000,00, confermando, nel resto, la misura della confisca disposta sui beni mobili (tra cui quote societarie) ed immobili direttamente o indirettamente riconducibili all'(OMISSIS), anche attraverso l’interposizione fittizia di societa’ e di terzi interessati. Avverso il suddetto decreto ricorrono per cassazione, a mezzo del difensore, sia (OMISSIS) che (OMISSIS), quale terza interessata, chiedendone l’annullamento.

1.1. Con il primo motivo, deducono, quanto all’acquisto della casa di abitazione e dei terreni confiscati, come sussistesse piena compatibilita’ con la situazione reddituale del nucleo familiare (OMISSIS)- (OMISSIS) e che, dunque, come tali immobili non fossero stati acquistati mediante i proventi illeciti che sarebbero derivati al proposto per la sua partecipazione all’associazione criminosa per cui e’ stato condannato, difettando, peraltro, quella necessaria correlazione temporale tra la pericolosita’ del soggetto e l’acquisto dei beni oggetto di ablazione, avvenuto successivamente. Di talche’, ne derivava l’illegittimita’ della misura patrimoniale disposta su beni acquisiti in epoca non riconducibile a quella dell’accertata pericolosita’. Mancava, poi, qualunque accertamento che detti beni costituissero il frutto di attivita’ illecite o ne costituissero il reimpiego, non potendo la confisca colpire in modo indiscriminato tutti i beni di coloro che sono sottoposti a misure di prevenzione personale. Nel caso in esame, l’attivita’ delittuosa risultava confinata dallo stesso giudice del merito al luglio 2005, epoca in cui era avvenuta nei confronti dell'(OMISSIS) l’esecuzione della misura cautelare per il delitto di cui all’articolo 416-bis cod. pen., ne’ erano emersi, nel giudizio di prevenzione, ulteriori elementi dimostrativi della persistente pericolosita’. I beni oggetto di confisca erano stati tutti acquistati successivamente (nell’arco temporale tra il 2005 ed il 2010) e, dunque, in epoca non riconducibile a quella dell’accertata pericolosita’ qualificata, considerato che detta misura patrimoniale e’ applicabile soltanto qualora abbia per oggetto beni che risultino acquisiti dal proposto o dal terzo a questi legato nel periodo al quale l’accertata pericolosita’ del soggetto e’ riferita. Avendo nel caso in esame il giudice del merito determinato il momento iniziale ed il termine finale della pericolosita’ qualificata dell'(OMISSIS), sarebbero stati suscettibili di confisca soltanto i beni acquistati in detto periodo temporale, salva restando la possibilita’ per il proposto di dimostrare l’acquisto dei beni con risorse preesistenti all’inizio dell’attivita’ illecita. Peraltro, quanto all’accertamento dell’illecita provenienza dei beni ai fini del provvedimento di confisca, questo andava compiuto in relazione a ciascun bene suscettibile della misura e non all’intero patrimonio. Non fondate, poi, erano le conclusioni raggiunte dalla Corte territoriale (a seguito dell’espletamento di una perizia di stima) a proposito del valore dei beni, considerato di gran lunga superiore a quello risultante dagli atti notarili. Censurabile era, infine, il provvedimento impugnato per avere ritenuto superfluo l’esame delle fonti di prova indotte dalla difesa, che avrebbero potuto confermare gli aiuti economici elargiti ai ricorrenti per fare fronte agli acquisti “incriminati”.

1.2. Con il secondo motivo deducono la violazione di legge riguardo la mancata assunzione dei testi indotti dalla difesa che avrebbero potuto riferire sulla legittima provenienza delle somme con le quali la famiglia (OMISSIS)- (OMISSIS) acquisto’ i beni, ovvero riferire sulle modalita’ di pagamento dell’immobile di abitazione ovvero riguardo alla cessione dei terreni. Ne’ poteva ritenersi valida l’esclusione dei testi sul rilievo che mancava la prova documentale delle liberalita’ ricevute dai genitori. Tra l’altro la Corte territoriale non aveva considerato gli assegni previdenziali percepiti dalla famiglia (OMISSIS) (sul presupposto che fossero di modesto importo), in considerazione dell’opinata discrasia tra reddito e valutazione del perito, omettendo di considerare invece che la ritenuta sproporzione tra reddito ed investimenti era dimostrativa di una provvista lecita formatasi con i risparmi ed il mutuo ipotecario.

2. Il Procuratore generale presso questa Corte con requisitoria scritta del 7/2/2018 ha chiesto dichiararsi l’inammissibilita’ dei ricorsi. Quanto al primo motivo ha evidenziato come la difesa, in realta’, lamenti un vizio di motivazione la cui deduzione non e’ consentita in sede di legittimita’. Riguardo al secondo motivo, rileva come vi sia adeguata motivazione rispetto alla mancata acquisizione della prova chiesta dalla difesa (con conseguente esclusione del vizio di violazione di legge dovuto alla mancanza della motivazione) e come, vertendosi in ipotesi di inversione dell’onere della prova, nessun valido elemento a dimostrazione della pregressa e lecita acquisizione dei beni era stato dimostrato dal proposto.

3. Con successiva memoria del 6/3/2018 la difesa dei ricorrenti, insistendo per l’annullamento del provvedimento impugnato, ha replicato, censurandole, alle argomentazioni spese dal Procuratore generale presso questa Corte a fondamento della richiesta di inammissibilita’ dei ricorsi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

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