Corte di Cassazione, sezione seconda penale, sentenza 26 ottobre 2017, n. 49195. In tema di reati contro il patrimonio, l’art. 633 c.p. (che punisce la “invasione di terreni o edifici”) è una norma posta a tutela non già di un diritto, bensì di una situazione di fatto tra il soggetto e la cosa

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1.Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale del riesame di Foggia confermava il decreto di sequestro preventivo emesso il 19.01.17 dal GIP dello stesso Tribunale nei confronti di (OMISSIS) indagato per il delitto p. e p. ex articoli 633 e 639 bis c.p., avente ad oggetto un terreno di mq 850 catastalmente individuato al folio 4, particolo Strade, di proprieta’ del Comune di Peschici.

1.1 (OMISSIS), a mezzo del difensore di fiducia,ricorre contro detta ordinanza, chiedendone l’annullamento per i motivi qui di seguito riassunti nei limiti prescritti dall’articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1.

a) violazione degli articoli 321 e ss. c.p.p., articoli 633 e 639 bis cod. pen., per l’inesistenza del fumus commissi delicti. Lamenta il ricorrente che il Tribunale ha individuato il fumus del reato dell’invasione arbitraria di cui all’articolo 633 cod. pen. a) nella natura demaniale del bene e b) nell’aver l’indagato,acquistato lo stesso da soggetto sfornito del titolo legittimante il trasferimento di proprieta’: la difesa,tuttavia, ha provato che il bene, pur avendo natura demaniale, era stato nel possesso continuato ed indisturbato della famiglia che lo aveva poi ceduto al (OMISSIS), sicche’ non poteva parlarsi di invasione ed inoltre, che non sussisteva alcun periculum in mora perche’ le opere realizzate dall’indagato, regolarmente denunciate in Comune con la Scia, al solo fine di consentire, esclusivamente ai clienti, l’ingresso alla sua struttura turistica, non ostacolavano il passaggio alla spiaggia assicurato da una stradina confinante con la struttura e non interessata dalle opere del (OMISSIS).

2. Il ricorso e’ fondato e deve trovare accoglimento nei termini di seguito indicati.

2.1 Come emerge da pag.4 del provvedimento impugnato, (OMISSIS), con una scrittura privata, a titolo oneroso, consegui il possesso dell’area in questione dalla famiglia Pupillo, che, come sostenuto in ricorso, deteneva il bene da epoca precedente e che era subentrata nel possesso del bene al nonno deceduto nel 1965, senza porre in essere quelle condotte di arbitraria invasione in difetto delle quali non sussiste il reato p. e p. ex articolo 633 c.p.. L’articolo in questione, infatti, e’ una norma posta a tutela non gia’ di un diritto, bensi’ di una situazione di fatto tra il soggetto e la cosa, sicche’ ogni qual volta il primo si limiti a possedere un bene – pur non avendone, in ipotesi, diritto – non commette il reato in discorso.

2.2 Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, infatti, non integra il delitto di invasione di terreni o di edifici la condotta di chi continui a possedere un bene altrui (nella specie demaniale) per essere subentrato nel possesso di esso a un ascendente. (Fattispecie in tema di sequestro preventivo di un fabbricato edificato sul demanio archeologico) (n. 36733 del 2010 rv 248293 ma vedi anche n. 5585 del 2011 Rv. 251804; n. 49101 del 2015 Rv. 265514).

2.3 Alla luce del principio suddetto deve ritenersi che non sia stato individuato correttamente, nei fatti in esame, il fumus del reato ipotizzato, che giustifica il provvedimento ablativo e che pertanto debba essere accolta la relativa censura, con conseguente assorbimento dell’esame degli ulteriori motivi sollevati in ricorso ed con annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Foggia che nel nuovo esame del caso, precisati i contorni del fatto dovra’ attenersi al principio su enunciato.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Foggia, sezione del riesame, per nuovo giudizio.

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