La rilevata espunzione dal sistema penale della fattispecie incriminatrice ex articolo 635 c.p., comma 1, impone al giudice l’immediato epilogo decisorio

Corte di Cassazione, sezione seconda penale, sentenza 26 marzo 2018, n. 13970.

Poiche’ l'”abolitio criminis” espunge dall’ordinamento la norma incriminatrice penale, ogni giudice che sia formalmente investito della cognizione sulla fattispecie oggetto di abrogazione ha il compito di dichiarare, ex articolo 129 c.p.p., comma 1, che il fatto non e’ previsto dalla legge come reato, in ossequio al precetto di cui all’articolo 2 c.p., comma 2, per il quale nessuno puo’ essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato. Infatti, una volta venuto meno l’oggetto sostanziale del rapporto processuale penale tale declaratoria e’ necessariamente pregiudiziale rispetto ad ogni altro accertamento che implichi, invece, la formale permanenza di una “res judicanda”
La mancanza di una condizione di procedibilita’ osta a qualsiasi altra indagine in fatto, imponendo al giudice di dichiarare immediatamente e preliminarmente l’improcedibilita’ e che l’obbligo sancito dall’articolo 129 c.p.p. impedisce la proponibilita’ di una questione di legittimita’ costituzionale, pur se questa e’ finalizzata a conseguire un piu’ vantaggioso epilogo assolutorio, ovvero l’approfondimento del “thema decidendum” e la modifica della qualificazione giuridica del fatto.
Pertanto, la rilevata espunzione dal sistema penale della fattispecie incriminatrice ex articolo 635 c.p., comma 1, imponeva al giudice l’immediato epilogo decisorio, risultando preclusi gli accertamenti in fatto e intesi alla riqualificazione dell’addebito in ragione della sopravvenuta giuridica inesistenza dell’originaria regiudicanda.

Sentenza 26 marzo 2018, n. 13970
Data udienza 2 febbraio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMMINO Matilde – Presidente

Dott. IASILLO Adriano – Consigliere

Dott. IMPERIALI Luciano – Consigliere

Dott. DE SANTIS Anna Mari – rel. Consigliere

Dott. BELTRANI Sergio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI SALERNO;

avverso la sentenza resa dal Giudice di Pace di Eboli in data 20/10/2016;

nei confronti di:

(OMISSIS), n. a (OMISSIS);

– visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;

– Udita nell’udienza pubblica del 2/2/2018 la relazione fatta dal Consigliere Dr. Anna Maria De Santis;

Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Pratola Gianluigi, che ha concluso per l’annullamento con rinvio;

Udito il difensore dell’imputato, Avv. (OMISSIS), che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con l’impugnata sentenza il Giudice di Pace di Eboli assolveva (OMISSIS) dal reato di danneggiamento, consistito nel non aver impedito che le deiezioni del proprio cane sporcassero la biancheria stesa ad asciugare nel sottostante balcone, perche’ il fatto non e’ previsto dalla legge come reato per effetto dell’abrogazione disposta con Decreto Legislativo n. 7 del 2016.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Salerno, deducendo la violazione dell’articolo 521 c.p.p. e l’erronea applicazione degli articoli 635 e 639 c.p..

Sostiene il ricorrente che il giudice ha abdicato ai poteri di verifica dell’esatta qualificazione giuridica del fatto, omettendo di rilevare che lo stesso doveva essere sussunto nella previsione di cui all’articolo 639 c.p. (fattispecie tuttora vigente) piuttosto che in quella di danneggiamento semplice, con conseguente perdurante illiceita’ penale della condotta.

3. Il ricorso e’ inammissibile per manifesta infondatezza. Questa Corte ha precisato che, poiche’ l'”abolitio criminis” espunge dall’ordinamento la norma incriminatrice penale, ogni giudice che sia formalmente investito della cognizione sulla fattispecie oggetto di abrogazione ha il compito di dichiarare, ex articolo 129 c.p.p., comma 1, che il fatto non e’ previsto dalla legge come reato, in ossequio al precetto di cui all’articolo 2 c.p., comma 2, per il quale nessuno puo’ essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato. Infatti, una volta venuto meno l’oggetto sostanziale del rapporto processuale penale tale declaratoria e’ necessariamente pregiudiziale rispetto ad ogni altro accertamento che implichi, invece, la formale permanenza di una “res judicanda” (Sez. 6, n. 356 del 15/12/1999, El Quaret, Rv. 215285). Sulla scorta del medesimo principio si e’ affermato che la mancanza di una condizione di procedibilita’ osta a qualsiasi altra indagine in fatto, imponendo al giudice di dichiarare immediatamente e preliminarmente l’improcedibilita’ (Sez. 2, n. 45160 del 22/10/2015, Gioia, Rv. 265098) e che l’obbligo sancito dall’articolo 129 c.p.p. impedisce la proponibilita’ di una questione di legittimita’ costituzionale, pur se questa e’ finalizzata a conseguire un piu’ vantaggioso epilogo assolutorio (Sez. 1, n. 19915 del 17/12/2013, P.C. in proc. Gabetti e altro, Rv. 260688), ovvero l’approfondimento del “thema decidendum” e la modifica della qualificazione giuridica del fatto (Sez. 6, n. 16386 del 29/01/2013, Tarantino, Rv. 254705).

4.Pertanto, la rilevata espunzione dal sistema penale della fattispecie incriminatrice ex articolo 635 c.p., comma 1, imponeva al giudice l’immediato epilogo decisorio, risultando preclusi gli accertamenti in fatto invocati dal ricorrente e intesi alla riqualificazione dell’addebito in ragione della sopravvenuta giuridica inesistenza dell’originaria regiudicanda.

A tanto consegue l’inammissibilita’ del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Motivazione semplificata.

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