Corte di Cassazione, sezione seconda penale, sentenza 19 aprile 2018, n. 17723.
Il giudice che dichiari ex articolo 425 cod. proc. pen. il non luogo a procedere per prescrizione puo’ disporre la confisca solo quando accerti pur incidentalmente la responsabilita’ dell’imputato e la derivazione del bene oggetto materiale del provvedimento di ablazione da quella condotta illecita non piu’ punibile per decorso del tempo.
Sentenza 19 aprile 2018, n. 17723
Data udienza 5 aprile 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GALLO Domenico – Presidente
Dott. DE CRESCIENZO Ugo – Consigliere
Dott. RAGO Geppino – Consigliere
Dott. PARDO Ignaz – rel. Consigliere
Dott. DI PISA Fabio – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 20/04/2017 del GIP TRIBUNALE di PADOVA;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. PARDO IGNAZIO;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. PRATOLA GIANLUIGI che conclude per l’inammissibilita’ del ricorso.
Udito il difensore avv.to (OMISSIS) che chiede l’annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1.1 Il GIP del TRIBUNALE di PADOVA, con sentenza in data 20/04/2017, dichiarava non luogo a provvedere per estinzione dei reati causata da maturata prescrizione nei confronti di (OMISSIS) in relazione al delitto di cui all’articolo 648 c.p. e contestualmente disponeva la confisca delle opere del maestro (OMISSIS) in giudiziale sequestro ritenendole contraffatte.
1.2 Avverso detta sentenza proponeva impugnazione la difesa del (OMISSIS) lamentando violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla disposta confisca; deduceva al proposito che la sentenza emessa non consentiva l’applicazione della misura di sicurezza disposta e che il giudice non aveva tenuto conto delle prove addotte dalla difesa dalle quali risultava l’autenticita’ delle opere in sequestro riferibili al maestro (OMISSIS).
1.3 Con ordinanza in data 20 novembre 2017 la corte di appello di Venezia qualificato l’atto di impugnazione come ricorso per cassazione disponeva trasmettersi gli atti a questa Corte.
2.1 Cio’ posto il ricorso e’ fondato e deve pertanto essere accolto.
Ed infatti in tema di confisca disposta dal giudice che pronunci sentenza di proscioglimento ex articolo 157 cod. pen. le sezioni unite di questa corte hanno affermato che il giudice, nel dichiarare la estinzione del reato per intervenuta prescrizione, puo’ disporre, a norma dell’articolo 240 c.p., comma 2, n. 1, la confisca del prezzo e, ai sensi dell’articolo 322 ter cod. pen., la confisca diretta del prezzo o del profitto del reato a condizione che vi sia stata una precedente pronuncia di condanna e che l’accertamento relativo alla sussistenza del reato, alla penale responsabilita’ dell’imputato e alla qualificazione del bene da confiscare come prezzo o profitto rimanga inalterato nel merito nei successivi gradi di giudizio (Sez. U. n. 31617 del 26/06/2015, Rv. 264434).
In motivazione la corte precisa che l’attrazione, accanto al prezzo, anche del profitto del reato, all’interno di un nucleo unitario di finalita’ rispristinatoria dello status quo ante, si spiega secondo la medesima prospettiva volta a sterilizzare, in funzione essenzialmente preventiva, tutte le utilita’ che il reato, a prescindere dalle relative forme e dal relativo titolo, puo’ aver prodotto in capo al suo autore.
2.2 Orbene, il suddetto orientamento che subordina la possibilita’ di disporre la confisca nel giudizio di impugnazione che si concluda con la declaratoria di prescrizione alla condizione imprescindibile della precedente condanna, deve poi essere coordinato con il dettato dell’articolo 425 c.p.p., comma 4 dalla cui lettura emerge inequivocabilmente la possibilita’ per il GUP di emettere la sentenza di non luogo a procedere pur accompagnata dalla confisca; tuttavia l’orientamento in precedenza esposto impone ritenere che presupposto della confisca del profitto del reato in caso di declaratoria di prescrizione deve essere sempre un accertamento di condanna sicche’ deve essere escluso che la misura di sicurezza patrimoniale possa essere disposta con la sentenza di non luogo a procedere ex articolo 425 cod. proc. pen. che dichiari l’estinzione del reato senza una adeguata motivazione che accerti la responsabilita’ dell’imputato per il fatto contestato nel termine di una pronuncia “di condanna”.
2.3 Deve pertanto essere affermato che il giudice che dichiari ex articolo 425 cod. proc. pen. il non luogo a procedere per prescrizione puo’ disporre la confisca solo quando accerti pur incidentalmente la responsabilita’ dell’imputato e la derivazione del bene oggetto materiale del provvedimento di ablazione da quella condotta illecita non piu’ punibile per decorso del tempo.
Nel caso in esame, invece, il GUP di Padova ha disposto il sequestro senza alcuna adeguata e specifica motivazione circa la provenienza delle opere dal contestato reato ed altresi’ in ordine alla condotta materialmente posta in essere dal (OMISSIS) nella consumazione dei fatti.
Alla luce delle predette considerazioni pertanto, l’impugnata sentenza deve essere annullata con rinvio limitatamente alla statuizione di confisca e gli atti trasmessi al Tribunale di Padova per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla con rinvio la sentenza impugnata, e dispone la restituzione degli atti al Tribunale di Padova per nuovo giudizio.
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