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E tuttavia, come correttamente evidenziato dal Tribunale, nella medesima sentenza la corte ha affermato che la clausola di esclusione della responsabilita’ prevista dall’articolo 648 bis c.p., non opera nei confronti del partecipe dell’associazione che abbia il precipuo compito di ripulire e reimpiegare i proventi dei delitti scopo, alla cui realizzazione non abbia fornito alcun contributo, e che puo’ in tal caso configurarsi il concorso tra i reati sopra menzionati nel caso dell’associato che ricicli o reimpieghi proventi dei soli delitti-scopo (Sez. U, n. 25191 del 27/02/2014, Iavarazzo, Rv. 25958701).
Nel caso in esame il tribunale ha spiegato, con argomentazioni immuni da censure, che la (OMISSIS) non ha concorso nell’esecuzione dei reati fine dell’associazione, di natura tributaria, che costituiscono i delitti presupposti da cui derivano i proventi illeciti oggetto di sequestro e tanto basta a ritenere a lei imputabile il delitto di riciclaggio, come contestato nell’imputazione.
La circostanza valorizzata dalla difesa per censurare tale impostazione, che la (OMISSIS) e’ stata indagata anche per un’ipotesi di infedele dichiarazione non appare conducente, poiche’ si tratta di circostanza che il G.I.P. ha correttamente considerato. Dalla lettura del provvedimento di sequestro emerge, infatti, che la (OMISSIS) e’ stata indagata per il reato di infedele dichiarazione negli anni 2006, 2007 e 2008 e pertanto il sequestro e’ stato disposto limitatamente alle condotte di riciclaggio successive al 29/12/2017, e in particolare sulle somme di 2.365.347,00 accreditate sui conti correnti all’estero della (OMISSIS) tra il 2011 e il 2013, e su altro importo bonificatole nel 2008, proprio sul presupposto che si tratta di somme diverse da quella oggetto del reato tributario a lei contestato.
Anche il secondo motivo di doglianza e’ infondato poiche’ il tribunale ha fatto corretta applicazione del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui costituisce reato di riciclaggio qualsiasi prelievo o trasferimento di fondi successivo a precedenti versamenti, essendo sufficiente che la tracciabilita’ del percorso dei beni di provenienza illecita sia stata ostacolata, e ha evidenziato nella motivazione del suo provvedimento che la (OMISSIS) ha messo a disposizione conti correnti a lei intestati, sui quali venivano versati da altri correi ingenti somme di denaro; ha effettuato il trasferimento di rilevanti importi da un conto corrente aperto su una banca operante nel (OMISSIS) ad un conto accesso presso una banca austriaca a lei intestato e inoltre ha disposto il trasferimento di somme anche su conti esteri, facenti capo ad altri correi.
La ricorrente non si e’ in alcun modo confrontata con queste specifiche argomentazioni, limitandosi a sostenere che i movimenti di denaro erano stati operati solo su conti della (OMISSIS) e che in nessun modo era stata ostacolata la loro tracciabilita’.
Si impone il rigetto del ricorso e la conseguente condanna della (OMISSIS) al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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