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Deve, innanzitutto, rilevarsi l’assoluta genericita’ della doglianza che lamenta l’omessa “totale ricostruzione delle risultanze processuali”, dal momento che la carenza argomentativa della sentenza rispetto ad un tema contenuto nell’atto di impugnazione puo’ essere utilmente dedotto in Cassazione soltanto quando gli elementi trascurati o disattesi abbiano carattere di decisivita’ e la ricorrente ha trascurato l’indicazione delle circostanze di valore dirimente che si assumono pretermesse (Sez. 6, n. 3724 del 25/11/2015, Perna e altri, Rv. 267723). L’obbligo di motivazione del giudice dell’impugnazione non richiede necessariamente che egli fornisca specifica ed espressa risposta a ciascuna delle singole argomentazioni, osservazioni o rilievi contenuti nell’atto d’impugnazione, se il suo discorso giustificativo indica le ragioni poste a fondamento della decisione e dimostra di aver tenuto presenti i fatti decisivi ai fini del giudizio, sicche’, quando ricorre tale condizione, le argomentazioni addotte a sostegno dell’appello, ed incompatibili con le motivazioni contenute nella sentenza, devono ritenersi, anche implicitamente, esaminate e disattese dal giudice, con conseguente esclusione della configurabilita’ del vizio di mancanza di motivazione di cui all’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), (Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera ed altri, Rv. 260841; Sez. 2, n. 37709 del 26/09/2012, Giarri, Rv. 253445).
4. Quanto al dolo, i rilievi difensivi non colgono nel segno giacche’ la difesa ne assume l’insussistenza sulla scorta di elementi postfattuali, quali la richiesta di regolarizzazione amministrativa e il pagamento dell’indennita’ di occupazione, comportamenti che si collocano a valle della consumazione dell’illecito.
La giurisprudenza di legittimita’ ha evidenziato che l’occupazione “sine titulo” di un alloggio in proprieta’ dell’Istituto autonomo case popolari integra il reato di invasione arbitraria di edifici anche nell’ipotesi in cui l’occupante abbia presentato una regolare istanza di assegnazione dell’immobile ed il relativo procedimento non sia stato ancora definito (Sez. 2, n. 12752 del 08/03/2011, Princiotta, Rv. 250050; Sez. 2, n. 40822 del 09/10/2008,Iaccarino, Rv. 242242) e che l’elemento psicologico e’ integrato dalla consapevolezza dell’illegittimita’ dell’invasione dell’altrui bene e dalla finalita’ di occupazione o di trarne altrimenti profitto (Sez. 2, n. 16657 del 16/01/2014, Castaldi, Rv. 25942401; n. 25947 del 07/05/2013, Valentini, Rv. 256654), requisiti non revocabili in dubbio, nella specie, alla stregua delle acquisizioni probatorie scrutinate dai giudici di merito.
5. Alla declaratoria d’inammissibilita’ consegue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, tenuto conto dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione (Corte Cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.
Motivazione semplificata.
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