Corte di Cassazione, sezione seconda civile, sentenza 18 dicembre 2017, n. 30315. In base alla nuova formulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., è consentito denunciare in Cassazione solo il vizio specifico relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario

In base alla nuova formulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., è consentito denunciare in Cassazione solo il vizio specifico relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che sia stato oggetto di discussione tra le parti, ed abbia carattere decisivo. Ne consegue che il ricorrente non può limitarsi a denunciare l’incompletezza dell’espletata CTU ma deve indicare che ciò si sia tradotto nell’omesso esame di “fatti” decisivi da parte del giudice di merito, indicando il dato, testuale o extratestuale, da cui essi risultino, il “come” ed il “quando” tali fatti siano stati oggetto di discussione processuale tra le parti e la loro decisività

Sentenza 18 dicembre 2017, n. 30315
Data udienza 17 ottobre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere

Dott. CRICCHIO Antonio – Consigliere

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere

Dott. CAVALLARI Dario – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 24516/2013 proposto da:
(OMISSIS) SPA, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), anche (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrenti –
e contro
MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO;
– intimato –
avverso la sentenza n. 3781/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 02/07/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/10/2017 dal Consigliere Dott. GUIDO FEDERICO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS) con delega depositata in udienza dell’Avvocato (OMISSIS), difensore del ricorrente che si riporta agli atti depositati;
udito l’Avvocato (OMISSIS), difensore dei resistenti che si riporta agli atti depositati.
ESPOSIZIONE DEL FATTO
L’ing. (OMISSIS) conveniva innanzi al Tribunale di Roma il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni, esponendo che:
– dopo aver lavorato, con altri professionisti, alla progettazione del Nuovo Centro Intercompartimentale, con comunicazione del 30 ottobre 1980 era stato incaricato, unitamente ad altro professionista, della collaborazione artistica alla direzione dei lavori di costruzione del complesso del fabbricato, incarico che egli aveva accettato il 6 novembre 1980.
I lavori erano stati avviati, ma successivamente sospesi ed il cantiere era stato sequestrato per ordine dell’autorita’ giudiziaria.
Successivamente, approvata la variante al PRG, era stato conferito all’ing. (OMISSIS) l’incarico di redigere gli elaborati tecnici per ottenere la concessione edilizia per la costruzione del complesso suddetto.
In data 23 dicembre 1983 l’incarico veniva espletato e gli elaborati consegnati.
Con comunicazione del 16 novembre 1990, l’Amministrazione gli aveva peraltro comunicato che, non essendosi realizzate le condizioni per conseguire i risultati perseguiti, l’incarico doveva ritenersi risolto.
Tanto premesso e considerato di aver regolarmente espletato l’incarico e rilevato altresi’ che la unilaterale risoluzione del contratto doveva ritenersi illegittima, chiedeva la condanna del Ministero al pagamento di onorari e rimborsi per le proprie prestazioni professionali, oltre al risarcimento dei danni, o, in via subordinata, all’indennizzo ex articolo 2041 c.c..
Il Tribunale di Roma, espletata consulenza tecnica diretta ad accertare la prestazione effettuata dall’attore in esecuzione della convenzione del 23 dicembre 1983, con sentenza depositata il 30 dicembre 2002, condannava (OMISSIS) spa, subentrata al Ministero delle Poste e Comunicazioni, al pagamento di 1.088.320,00 Euro, oltre ad interessi ed Iva.

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