L’occupazione “sine titulo” di un alloggio in proprietà dell’Istituto autonomo case popolari integra il reato di invasione arbitraria di edifici anche nell’ipotesi in cui l’occupante abbia presentato una regolare istanza di assegnazione dell’immobile ed il relativo procedimento non sia stato ancora definito, atteso che l’elemento psicologico è integrato dalla consapevolezza dell’illegittimità dell’invasione dell’altrui bene e dalla finalità di occupazione o di trarne altrimenti profitto.
Sentenza 13 dicembre 2017, n. 55527
Data udienza 10 novembre 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PRESTIPINO Antonio – Presidente
Dott. VERGA Giovanna – Consigliere
Dott. DE SANTIS Anna Mar – rel. Consigliere
Dott. CIANFROCCA Pierluigi – Consigliere
Dott. TUTINELLI Vincenzo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), n. a (OMISSIS);
avverso la sentenza resa dalla Corte d’Appello di Palermo in data 16/11/2016;
Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
Udita nell’udienza pubblica del 10/11/2017 la relazione fatta dal Consigliere Dr. Anna Maria De Santis;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Galli Massimo, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con l’impugnata sentenza la Corte d’Appello di Palermo confermava la decisione del locale Tribunale che aveva riconosciuto (OMISSIS) colpevole del delitto di abusiva occupazione di un alloggio IACP, condannandola alla pena di Euro 100,00 di multa.
2. Ha proposto ricorso per Cassazione l’imputata, a mezzo del difensore, deducendo:
2.1 la violazione di legge e il vizio di motivazione in quanto la Corte territoriale ha omesso un’adeguata motivazione in ordine alle ragioni per le quali ha disatteso il gravame difensivo in punto di carenza dell’elemento soggettivo, dimostrato dall’avvenuta presentazione dell’istanza di assegnazione dell’appartamento e dal pagamento dei bollettini relativi all’indennita’ di occupazione, ed ha travisato la prova dichiarativa del rappresentante IACP. Inoltre, la difesa della ricorrente censura la sentenza impugnata per aver omesso una totale ricostruzione delle risultanze processuali, limitandosi ad enucleare quelle che apparivano funzionali a contrastare il gravame difensivo, cosi’ tralasciando prove decisive.
3. Il ricorso e’ inammissibile per manifesta infondatezza delle doglianze proposte. La Corte territoriale e’, infatti, pervenuta alla reiezione del gravame difensivo dopo ampio e motivato scrutinio delle censure proposte, esente da profili di illogicita’.
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