Corte di Cassazione, sezione seconda civile, sentenza 7 marzo 2018, n. 5368. La domanda dell’appaltatore volta a conseguire dal committente il corrispettivo previsto per l’esercizio della facolta’ di recesso pattuita in suo favore ai sensi dell’articolo 1373 c.c. e la domanda dello stesso appaltatore di essere tenuto indenne dal committente avvalsosi del diritto di recesso riconosciutogli dall’articolo 1671 c.c.

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[…]

Nella fattispecie, atteso il tenore della sentenza impugnata, deve escludersi che ricorra un’ipotesi di anomalia motivazionale riconducibile ad una delle fattispecie che, come sopra esposto, in base alla novella consentono alla Corte di sindacare la motivazione, dolendosi nella sostanza la ricorrente che la sentenza abbia recepito per relationem le conclusioni ed i passi salienti di una relazione di consulenza tecnica d’ufficio di cui ha dichiarato, sebbene con alcuni distinguo (si pensi alla riduzione operata in via equitativa dell’importo da riconoscere a titolo di spese) di condividere il merito.
Trattasi di modalita’ argomentativa che non incorre nel vizio di carenza di motivazione (in tal senso si veda Cass. 13845/07; 7392/94; 16368/14; 19475/05), occorrendo ricordare che la deduzione circa la mancata disamina delle critiche mosse alla consulenza tecnica si risolve pertanto in una censura sotto il profilo dell’insufficienza argomentativa, occorrendo a tal fine che il ricorrente evidenzi la loro rilevanza ai fini della decisione e l’omesso esame in sede di decisione, ma pur sempre nell’ambito della previsione di cui dell’articolo 360 c.p.c., n. 5 e non gia’ quale error in procedendo.
Le suesposte argomentazioni, escludono che quindi le censure nella loro concreta formulazione possano essere esaminate dalla Corte, atteso che tramite le medesime si mira surrettiziamente a veicolare sotto il vizio della violazione di legge quella che e’ in realta’ una denunzia di insufficienza motivazionale, non senza doversi altresi’ evidenziare che la gia’ citata Cass. n. 8054/2014 ha altresi’ sottolineato che “L’omesso esame di elementi istruttori non integra di per se’ vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benche’ la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie”, essendo quindi evidente che il motivo, ove anche ritenuta ammissibile la proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, non appare idoneo a denunziare l’omesso esame di un fatto decisivo.
4. Il terzo motivo di ricorso, infine, denuncia l’omessa ed insufficiente motivazione ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto basata esclusivamente su di una CTU lacunosa e carente.
Il motivo appare gia’ prima facie inammissibile in quanto si avvale ai fini della denuncia del vizio di motivazione, della formulazione non piu’ applicabile della norma indicata in rubrica, omettendo di confrontarsi con il novellato testo di legge, che impone la denuncia dell’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti.
La censura si risolve nella critica al giudice di merito per avere fatto proprie le conclusioni del CTU, essendosi omessa la necessaria indicazione dello specifico fatto decisivo ai fini del giudizio di cui sarebbe stata omessa la disamina.
La critica si rivolge nella sostanza all’apprezzamento ed alla ricostruzione dei dati probatori cosi’ come operata, nell’ambito delle sue competenze tecniche da parte dell’ausiliario d’ufficio, che avrebbero fuorviato anche la valutazione del giudice di appello, manifestandosi in tal modo come la censura attenga direttamente alla valutazione in fatto, e che come tale esuli dal novero delle censure legittimamente suscettibili di poter essere esaminate in sede di legittimita’.
Oltre a contestarsi la metodologia seguita dall’ausiliario di ufficio (che peraltro, come si rileva dalla stessa lettura del ricorso – che contiene la pressoche’ integrale trascrizione della relazione tecnica d’ufficio – ha fornito ampie risposte ai rilievi formulati dai periti di parte), e la valutazione delle emergenze probatorie, sebbene in chiave tecnica (dovendosi peraltro escludere che nella fattispecie al CTU sia stato demandato il compito di integrare la valutazione in punto di diritto della vicenda controversa), al CTU si imputa di avere fornito una quantificazione del danno scaturente dal recesso della committente sulla base di elementi probatori nemmeno allegati dalle parti.
L’affermazione, oltre a non confrontarsi con il tenore della perizia d’ufficio, la quale ha proceduto alle sue conclusioni sulla scorta della documentazione versata in atti dalle parti, segnalando anche i punti nei quali la stessa appariva incompleta, e fornendo delle indicazioni utili per pervenire ad una valutazione del danno di tipo equitativo (per la legittimita’ del ricorso al criterio equitativo per il calcolo dell’indennizzo di cui all’articolo 1671 c.c., si veda Cass. n. 2608/1983) e peritandosi di fornire dei logici criteri per colmare le talvolta segnalate lacune documentali, non si avvede che in tal modo si perverrebbe a conclusioni sfavorevoli alla stessa ricorrente, che rendono la censura inammissibile per evidente difetto di interesse.
Ed, invero, una volta richiamato il principio per il quale (cfr. Cass. n. 8853/2017; Cass. n. 9132/2012), in ipotesi di recesso unilaterale del committente dal contratto d’appalto, ex articolo 1671 c.c., grava sull’appaltatore, che chieda di essere indennizzato del mancato guadagno, l’onere di dimostrare quale sarebbe stato l’utile netto da lui conseguibile con l’esecuzione delle opere appaltate, costituito dalla differenza tra il pattuito prezzo globale dell’appalto e le spese che si sarebbero rese necessarie per la realizzazione delle opere, salva la facolta’, per il committente, di provare che l’interruzione dell’appalto non ha impedito all’appaltatore di realizzare guadagni sostitutivi ovvero gli ha procurato vantaggi diversi, la dedotta assenza di elementi probatori, con la conseguente impossibilita’ per l’ausiliario di poter supplire a tali lacune, imporrebbe, in applicazione della regola di giudizio di cui all’articolo 2697 c.c., di dover pervenire al rigetto della domanda indennitaria, e non anche, come invece sotteso alla censura mossa, ad una liquidazione dell’indennizzo in termini piu’ favorevoli di quanto determinato dal giudice di appello, sulla scorta delle risultanze della CTU.
Anche tale motivo va pertanto disatteso, con il conseguente rigetto del ricorso.
5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
6. Poiche’ il ricorso e’ stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed e’ rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilita’ 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’articolo 13 del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso delle spese che liquida in complessivi Euro 4.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15% sui compensi, ed accessori come per legge;
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti del contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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