Corte di Cassazione, sezione seconda civile, sentenza 4 gennaio 2018, n. 70. La Consob ha il potere di vigilare e sanzionare la società con sede centrale in uno Stato membro se nella sua succursale italiana vengono impiegati introducing brokers

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Il vizio di motivazione non e’ pero’ piu’ denunziabile in cassazione (v. articolo 360 c.p.c., n. 5, nel testo attualmente in vigore ed applicabile alla fattispecie), rilevandosi – ma solo per completezza – che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, nel procedimento di opposizione avverso le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate per violazione del TUIF, il giudice ha il potere discrezionale di quantificarne l’entita’, entro i limiti edittali previsti, allo scopo di commisurarla all’effettiva gravita’ del fatto concreto, globalmente desunta dai suoi elementi oggettivi e soggettivi, senza che sia tenuto a specificare i criteri seguiti, dovendosi escludere che la sua statuizione sia censurabile in sede di legittimita’ ove quei limiti siano stati rispettati e dalla motivazione emerga come, nella determinazione, si sia tenuto conto dei parametri previsti dalla L. n. 689 del 1981, articolo 11, quali la gravita’ della violazione, la personalita’ dell’agente e le sue condizioni economiche (Sez. 2 -, Sentenza n. 9126 del 07/04/2017 Rv. 643548; Sez. 1, Sentenza n. 2406 del 08/02/2016 Rv. 638469).
Nella fattispecie che ci occupa, il giudice di merito ha rilevato che le sanzioni irrogate sono state correttamente determinate nel pieno rispetto dei criteri di cui alla L. n. 689 del 1981, articolo 11, alla luce della cornice edittale prevista. Il motivo, insomma, finisce con il sollecitare una nuova ponderazione in fatto dei criteri di cui alla L. n. 689, articolo 11, onde pervenire ad un importo della sanzione diverso da quello giudicato congruo, con adeguata motivazione, dalla Corte d’appello, cosi’ affidando alla Corte di cassazione un compito di merito che fuoriesce dall’ambito del giudizio di legittimita’.
In conclusione, il ricorso va respinto con addebito di ulteriori spese alla parte soccombente.
Trattandosi di ricorso successivo al 30 gennaio 2013 e deciso sfavorevolmente, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-Legge di stabilita’ 2013), che ha aggiunto l’articolo 13, comma 1 quater, del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 5.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali nella misura del 15%. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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