[….segue pagina antecedente]
Il motivo e’ inammissibile perche’ introduce una nuova questione di diritto implicante accertamenti in fatto (la tematica della violazione del principio di specialita’ in relazione a due condotte contestate), la cui trattazione pero’ non risulta avvenuta nel giudizio di merito e d’altra parte il provvedimento impugnato non affronta la specifica questione, mentre il ricorso a pag. 10, nel sintetizzare la quarta censura sollevata nel giudizio di opposizione (relativa al trattamento sanzionatorio applicato), si rivela ugualmente silente sulla tempestiva proposizione dell’eccezione in quella sede: la giurisprudenza di questa Corte in casi del genere afferma che qualora una determinata questione giuridica che implichi un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata ne’ indicata nelle conclusioni ivi epigrafate, il ricorrente che riproponga la questione in sede di legittimita’, al fine di evitare una statuizione di inammissibilita’, per novita’ della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale scritto difensivo o atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare “ex actis” la veridicita’ di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (v. sez. 1, Sentenza n. 25546 del 30/11/2006 Rv. 593077; Sez. 3, Sentenza n. 15422 del 22/07/2005 Rv. 584872 Sez. 3, Sentenza n. 5070 del 03/03/2009 Rv. 606945 ed altre).
Sarebbe stato dunque specifico onere del ricorrente dimostrare di avere sollevato la questione tempestivamente nel giudizio di merito ma cio’, come si e’ visto, non risulta.
4 Col quarto ed ultimo motivo, il (OMISSIS) lamenta sotto altro profilo la violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, articoli 9 e 11, articoli 190 e 195 TUF criticando l’affermazione della Corte d’Appello secondo cui la Consob avrebbe rispettato i criteri di cui alla L. n. 689 del 1981, articolo 11: a suo avviso nessuna indagine o valutazione e’ stata compiuta nei confronti dei soggetti sanzionati e della societa’ solidalmente responsabile riconoscendosi in tal modo una sorta di responsabilita’ oggettiva, con trattamento in modo similare, salvo qualche marginale differenza, senza neppure una parola sul ruolo ricoperto e sulla effettiva responsabilita’ organizzativa di ciascuno.
Rileva inoltre che l’Atto di Accertamento (cioe’ il presupposto logico-giuridico della Delibera Sanzionatoria) reca data posteriore (6.2.2014) rispetto alla data della Delibera Sanzionatoria (5.2.2014), il che significa, a dire del ricorrente, che prima e’ stata assunta la decisione di emettere la sanzione e poi e’ stata data la giustificazione.
Ancora, il ricorrente rileva nella Delibera l’assenza di giustificazioni di merito per quanto riguarda la natura comportamentale dei singoli soggetti sanzionati, il valore della carica ricoperta e le loro gravi irregolarita’; sottolinea ancora l’assenza di valutazioni sulle condizioni economiche e sul fatto che successivamente alla contestazione l’attivita’ degli introducer brokers e’ stata interrotta.
Il motivo e’ inammissibile per due ragioni.
E’ innanzitutto inammissibile nella parte in cui introduce la questione della discrepanza tra la data della delibera sanzionatoria e quella del relativo atto di accertamento: trattasi infatti di questione nuova e pertanto la Corte di Cassazione non e’ tenuta ad esaminarla. Per evidenti ragioni di sintesi si rinvia a quanto esposto nella trattazione del precedente motivo.
Per il resto e’ inammissibile perche’, pur denunziando formalmente la violazione di legge, in sostanza la critica investe la motivazione del provvedimento sulla congruita’ delle sanzioni applicate, rimproverandosi ai giudici l’appiattimento sulla Delibera Consob che, a sua volta, non aveva compiuto nessuna indagine nei confronti dei soggetti sanzionati e della societa’.
[…segue pagina successiva]
Leave a Reply