La Consob ha il potere di vigilare e sanzionare la società con sede centrale in uno Stato membro se nella sua succursale italiana vengono impiegati introducing brokers per attività di promozione fuori sede non iscritti all’albo
Sentenza 4 gennaio 2018, n. 70
Data udienza 25 ottobre 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente
Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 12024/2015 proposto da:
(OMISSIS), in proprio nome ed in qualita’ di amministratore dell’impresa d’investimento comunitaria (OMISSIS) Limited, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
CONSOB – COMMISSIONE NAZIONALE PER LA SOCIETA’ E LA BORSA, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la propria sede (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– controricorrenti –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositato il 29/10/2014, R.G. n. 376/2014, Cron. n. 4226/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/10/2017 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS), difensore del ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS), difensore della controricorrente, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1 Con decreto 29.6.2014 la Corte d’Appello di Milano ha respinto il ricorso in opposizione proposto da (OMISSIS) in proprio e quale amministratore della impresa di investimento (OMISSIS) Limited contro la delibera Consob n. 18792 del 5.2.2014 (adottata anche nei confronti dell’amministratore delegato e 4l responsabile di filiale) con cui gli era stata irrogata la sanzione pecuniaria di C. 50.000 (Euro. 25.000,00 per violazione del Decreto Legislativo n. 58 del 1998, articolo 21, comma 1, lettera a, ed Euro 25.000,00 per violazione del Decreto Legislativo n. 58 del 1998, articolo 31, comma 1, e articolo 78 del Regolamento Consob. N. 16190/2007). La contestazione e il conseguente trattamento sanzionatorio erano scaturiti da un’ispezione del settembre 2012 da cui era emerso che la succursale italiana di (OMISSIS), da ottobre 2011 al 10.12.2012 si era avvalsa, per lo svolgimento dell’attivita’ di promozione fuori sede dei propri servizi di investimento, di soggetti non iscritti all’albo dei promotori ovvero di promotori per i quali la (OMISSIS) non era l’intermediario mandante.
La Corte di merito, per quanto ancora interessa in questa sede, ha ritenuto:
– che l’eccezione di carenza di potere ispettivo dell’autorita’ italiana era infondata in considerazione della previsione normativa contenuta nell’articolo 10 T.U.F.;
– che tale disposizione non si pone in contrasto con i principi comunitari (ed in particolare con quelli del passaporto Europeo e dell’Home country control fissati dalla Direttiva 2004/39/CE cd MIFID) perche’ tali principi incontrano limiti in caso di attivita’ svolte dall’impresa comunitaria mediante stabilimenti o succursali operanti nel paese ospitante, come avvenuto nel caso in esame;
– che l’attivita’ posta in essere non consisteva nella negoziazione o gestione del portafoglio ma di “offerte fuori sede” ex articolo 30 T.U.F. per le quali le imprese di investimento devono necessariamente avvalersi di promotori finanziari, ossia di persone fisiche munite di iscrizione in apposito albo unico;
– che irrilevante era il richiamo all’articolo 23 MIFID perche’ e’ lo stesso legislatore comunitario a escludere nell’articolo 38 del “Considerando” l’applicazione della direttiva alle condizioni per l’esercizio di attivita’ al di fuori dei locali dell’impresa di investimento;
– che era infondata l’eccezione sulla erronea qualificazione della attivita’ quale promozione fuori sede dei servizi di investimento.
Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte d’Appello ha ritenuto le sanzioni correttamente determinate nel pieno rispetto dei criteri di cui alla L. n. 689 del 1981, articolo 11, alla luce della cornice edittale prevista.
2 Contro tale decisione il (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro censure.
Resiste con controricorso la Commissione Nazionale per le Societa’ e la Borsa – CONSOB.
Le parti hanno depositato memorie.
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