Corte di Cassazione, sezione seconda civile, sentenza 30 novembre 2017, n. 28758.  In ordine all’incapacità naturale della de cuius al momento della redazione del testamento olografo

In ordine all’incapacità naturale della de cuius al momento della redazione del testamento olografo

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Corte di Cassazione

sezione seconda civile
sentenza 6 luglio – 30 novembre 2017, n. 28758

Esposizione del fatto

P.A. (fratello della defunta P.T. ) convenne innanzi al Tribunale di Ivrea, P.D. (altro fratello della de cuius), il figlio di questi P.G. , nonché M.C. e M.A. (rispettivamente, marito e figlio della sorella premorta, P.C. ), per sentir dichiarare l’invalidità del testamento olografo redatto il 17/7/1999 da P.T. , deceduta il 5/6/2006, per incapacità della testatrice o, in subordine, per mancanza di autografia della scheda testamentaria.
Con detto testamento, P.G. , figlio di P.D. , era stato nominato beneficiario dell’intero patrimonio della de cuius.
L’attore rilevava che un certificato medico del 28/1/1999, rilasciato dal dott. N. , attestava che la de cuius era affetta da sindrome depressiva in vasculopatia cerebrale arterisclerotica, con turbe della memoria e cognitive, disorientamento, incapacità di compiere da sola gli atti quotidiani della vita.
Assumeva, inoltre, che la grafia del testamento lasciava dubbi sull’integrale riconduciblità dello stesso alla defunta.
P.G. e D. , costituitisi, resistevano, negando che alla data della redazione del testamento la de cuius fosse incapace di intendere e di volere: a partire dall’autunno ‘99 la stessa era assistita per problemi di natura fisica, ma era in grado di gestirsi da sola, anche dal punto di vista economico.
Negavano inoltre la falsità del testamento ed eccepivano la mancata produzione di documenti di comparazione.
Gli altri convenuti restavano contumaci.
Il Tribunale, respinte le istanze istruttorie in quanto inidonee a dimostrare l’incapacità naturale della de cuius, rigettava le domande.
La Corte d’Appello confermava integralmente la sentenza di primo grado, rilevando che la parte impugnante il testamento non aveva fornito la prova rigorosa dell’incapacità del testatore ad autodeterminarsi nel momento in cui aveva elaborato l’atto, non essendo al riguardo sufficiente la dimostrazione di una malattia degenerativa, che, come nel caso di specie, non abbia dato luogo a segni certi di incapacità in epoca antecedente alla redazione della scheda testamentaria ed abbia determinato un’infermità invalidante di molto successiva alla redazione stessa.
Il certificato del dott. N. , inoltre, pur attestando le gravi patologie della de cuius richiamate dall’attore, non evidenziava che la stessa fosse, anche temporaneamente, incapace di intendere e di volere.
Del pari la relazione dell’assistente sociale Ne. , pur denunziando condizioni fisiche precarie e condizioni mentali non del tutto chiare, affermava che la de cuius rispondeva correttamente alle domande riguardanti la sua vita e la su quotidianità, risultando volutamente evasiva su tempi ed argomenti che non intendeva affrontare: da ciò la Corte desumeva la sicura consapevolezza della propria condizione economica e la permanenza di capacità e volontà di autodeterminazione.
Anche l’ulteriore certificazione allegata veniva ritenuta dalla Corte territoriale inidonea a dimostrare l’incapacità di intendere e di volere della testatrice al momento della redazione della scheda testamentaria, posto che solo nel certificato del 20/6/2001 (e dunque circa due anni dopo la redazione della scheda) si segnalava per la prima volta un quadro involutivo cerebrale grave.
Quanto alla nullità del testamento olografo, la Corte territoriale rilevava che la parte impugnante non lo aveva disconosciuto.
In ogni caso evidenziava che Io stesso impugnante, in realtà, non aveva affermato la falsità del testamento, limitandosi a rilevare che lo stesso poteva essere stato redatto sotto dettatura, e che sembrerebbero esservi difformità tra le modalità di scrittura delle due date riportate nel testamento.
Per la cassazione di detta sentenza propone ricorso per cassazione, con sei motivi, P.A. , cui P.D. e G. resistono con controricorso.
M.C. e M.A. non hanno svolto, nel presente giudizio, attività difensiva.
In prossimità dell’odierna udienza P.A. ha depositato memoria ex art. 378 codice di rito.

Considerato in diritto

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