Corte di Cassazione, sezione seconda civile, sentenza 22 marzo 2018, n.7178. Deve essere accolta la domanda di nullità, proposta dal legittimario pretermesso nel testamento della divisione del patrimonio ereditario disposta direttamente dal testatore qualora lo stesso legittimario da considerarsi preterito per non essere stato compreso nella divisione, abbia positivamente esperito in via preventiva l’azione di riduzione

segue pagina antecedente
[…]

Con riferimento a quest’ultimo pure deve pervenirsi ad una pronuncia di inammissibilità perché – applicandosi, nel caso di specie, la nuova formulazione della relativa previsione normativa come introdotta dall’art. 54, comma 1, lett. b), del d.l. n. 83/2012, conv., con modif., dalla legge n. 134/2012 (sul presupposto che la sentenza impugnata è stata pubblicata successivamente all’il settembre 2012, in virtù di quanto stabilito dall’art. 54, comma 3, del citato d.l. n. 83/2012) – la Corte di appello di Firenze ha – in linea con la giurisprudenza di questa Corte (v., per tutte, Cass. Sez. U. n. 8053 e 8054 del 2014 e, da ultimo, Cass. n. 9253/2017) – certamente esaminato la relativa doglianza sul fatto decisivo della controversia riguardante l’asserita invalidità del testamento della B., adottando una motivazione sicuramente sufficiente, non omettendola né fornendo una giustificazione argomentativa sul piano logico-giuridico meramente apparente del suo convincimento.

Il prospettato vizio di violazione di legge è, invece, privo di fondamento.

Infatti, il giudice di appello ha espressamente e logicamente motivato sull’effettività dell’emergenza dal contenuto delle schede testamentarie della univoca volontà della testatrice nel rendere le disposizioni ereditarie (riguardanti i beni immobili alla stessa appartenenti) in favore dei due figli, ancorché emesse nel convincimento (o, comunque, nell’auspicio) della ritenuta corrispondenza ai loro stessi desideri. Certamente questa finalità rafforzativa della volontà della de cuius (compendiata nell’espressione dell’incipit ‘…dedico ai miei due carissimi figli – per testamento il mio avere – come già da loro espresso desiderio nella divisione di: a mia figlia….; a mio figlio…’) non poteva aver determinato il venir meno del presupposto intento pienamente volitivo della testatrice, né può ritenersi che, nel caso di specie, come sostenuto dalla ricorrente principale, si fosse venuta a configurare una ipotesi di ‘errore sul fatto’, nel senso che la suddetta volontà era stata condizionata in modo decisivo dalla rappresentazione di un fatto (da inquadrarsi in senso oggettivo) non vero (cfr. Cass. n. 24637/2010).

Invero, secondo la concorde giurisprudenza di questa Corte (v., anche, Cass. n. 2152/1966 e Cass. 2132/1971), l’errore sul motivo, assunto dall’art. 624, comma 2, c.c. quale causa di annullamento di disposizioni testamentarie, si identifica in quello che cade sulla realtà obiettiva e non già sulla valutazione che di essa abbia fatto il testatore, nel suo libero ed insindacabile apprezzamento circa l’importanza e le conseguenze della realtà stessa, in relazione alle sue personali vedute ed aspirazioni ed ai fini perseguiti nel dettare le sue ultime volontà (donde tale soggettiva valutazione della realtà obiettiva è da qualificarsi come giuridicamente irrilevante). Peraltro, l’apprezzamento del giudice del merito circa l’esistenza o meno del motivo erroneo, dedotto quale causa di annullamento del testamento, è incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione adeguata e immune da vizi logici ed errori di diritto, come verificatosi nella fattispecie.

In altri termini, il giudice di appello ha, nella vicenda che ci occupa, legittimamente ritenuto che il contenuto dei testamenti (con cui aveva disposto del suo complessivo patrimonio immobiliare) corrispondesse alla reale volontà della testatrice, senza che essi contenessero alcun errore (escludendosi, perciò, la supposta violazione dell’art. 624 c.c.), inteso nel senso di distorsione della realtà oggettiva, esprimendo gli stessi soltanto una convinzione maturata dalla B. e legittimamente dalla stessa posta a base delle proprie disposizioni di ultima volontà.

9. La seconda, complessa, censura dedotta con il ricorso principale – nei termini prima richiamati – è, ad avviso del collegio, da dichiarare inammissibile con riguardo alla dedotta violazione ricondotta all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (per le stesse ragioni esposte con riferimento al primo motivo, avendo la Corte territoriale comunque esaminato l’ulteriore fatto decisivo della causa

riferito alla contestata validità della divisione operata con testamento dalla B. ), infondata in relazione al supposto vizio di omessa pronuncia (palesemente insussistente) mentre è da ritenersi fondata in ordine alla denunciata violazione degli artt. 734 e 735 c.c..

È opportuno premettere che l’attuale ricorrente principale, fin dall’originario atto di citazione, aveva richiesto (ribadendo le domande anche in sede di precisazione delle conclusioni) – subordinatamente alla domanda principale di dichiarazione di invalidità e/o di inefficacia dei testamenti olografi della B. (come detto rigettata con la sentenza di primo grado e confermata sul punto dalla sentenza d’appello, il cui motivo, riproposto in questa sede, è stato respinto per quanto chiarito in ordine alla prima censura) – che venisse, comunque, accertata e dichiarata la nullità dei testamenti stessi ai sensi dell’art. 735, comma 1, c.c. o, comunque, della sola divisione sempre in virtù della stessa norma (v. pagg. 6-8 del ricorso) per pretermissione del coniuge legittimario (ancora vivente al momento dell’apertura della successione, ancorché deceduto poco tempo dopo). Da ciò sarebbe derivata la conseguente dichiarazione che allo stesso legittimario pretermesso (poi deceduto) spettava (ai sensi dell’art. 542, comma 2, c.c.) la quota di riserva di 1/4 dell’eredità relitta della B. e che, pertanto, a seguito della sopravvenuta morte (‘ab intestato’) del padre (marito della B. ), previo accertamento che ella era erede legittima del padre per la quota del 50% ed in accoglimento dell’azione di riduzione cumulativamente proposta (quale, appunto, erede di L.D. ), alla medesima avrebbe dovuto essere riconosciuta una quota pari al 50% dell’intero asse relitto dalla madre B.L..

Le domande formulate in via subordinata venivano accolte con la sentenza di primo grado del Tribunale di Firenze, il quale riteneva fondata l’azione di riduzione proposta dall’attrice in qualità di erede del padre successivamente deceduto (provvedendo alle relative riduzioni) e dichiarava la nullità della divisione di cui alle impugnate schede testamentarie della B.L., con il conseguente riconoscimento del diritto della L.S.M. a succedere nella misura della metà dell’intero asse relitto di B.L. di cui alle stesse schede testamentarie, provvedendo, inoltre, sull’approvazione del rendiconto.

La Corte di appello di Firenze (la cui sentenza qui impugnata e per come depositata nell’interesse della ricorrente principale nella forma di cui all’art. 369, comma 2, c.p.c., pur essendo monca della pag. 9, risulta sufficientemente intelligibile ai fini dell’esame del secondo motivo, anche alla stregua del concorde richiamo del relativo contenuto nei rispettivi ricorsi di entrambe le parti in questa fase di legittimità), adita dal L.L., pur dando atto che non era stato proposto gravame dal predetto appellante sul punto della decisione di primo grado con cui erano state accertate la lesione dei diritti del legittimario L.D. e l’ammissibilità dell’azione di riduzione esercitata dalla L.S.M. quale erede dello stesso legittimario pretermesso (v. pag. 8 della sentenza di appello, donde la formazione dell’acquiescenza su tale questione e il relativo passaggio in giudicato sull’intervenuto accoglimento della inerente domanda), ha riformato la sentenza di primo grado proprio con riferimento alla dichiarazione di nullità della divisione quale conseguenza dell’accoglimento dell’azione di riduzione e nella parte in cui aveva accertato e dichiarato il diritto della L.S.M. di succedere nella metà dell’intero asse relitto.

Così statuendo, però, la Corte territoriale è incorsa nella denunciata violazione dell’art. 734 e, soprattutto, dell’art. 735 c.c..

Ad avviso del collegio, infatti, risulta erronea la sentenza impugnata nella parte in cui con essa è stata riformata la decisione di primo grado, dovendo, invece, pervenirsi – come domandato nell’originaria citazione dalla L.S.M. (che non si era, quindi, limitata solo a proporre, in via pregiudiziale, una domanda di riduzione quale erede del padre successivamente deceduto) – alla dichiarazione di nullità della divisione operata direttamente dalla testatrice che aveva disposto dei suoi beni pretermettendo il coniuge legittimario.

Così provvedendo, il giudice di appello è incorso, specificamente, nella violazione del primo comma del citato art. 735 c.c., determinando il mancato riconoscimento, in favore della ricorrente principale, del diritto a succedere nella metà (indistinta) dell’intero asse relitto dalla B., stante l’assenza nel testamento ‘di criteri per la definizione delle quote da assegnare’ a ciascuno dei due eredi parti in causa (con totale pretermissione del coniuge legittimario, non istituito formalmente coerede, che aveva legittimato la stessa L.S.M. ad agire per la relativa azione di riduzione essendo a sua volta diventata coerede del padre, nelle more deceduto senza testamento), sul presupposto che l’istituzione di eredi testamentari era stata fatta dalla ‘de cuius’ per cespiti immobiliari nominati (in funzione, per l’appunto, divisoria tra i due germani eredi) e non per quote.

Ha, quindi, errato la Corte fiorentina laddove ha ritenuto che la nullità della divisione contemplata dall’art. 735, comma 1, c.c. operi solo nell’ipotesi in cui il testatore abbia espressamente previsto che il legittimario debba essere soddisfatto con beni non compresi nel relictum, ritenendo, invece, esclusa l’operatività di siffatta nullità nel caso di pretermissione del legittimario dal testamento e dalla divisione, sul presupposto che, in tal caso, la divisione sarebbe idonea a conservare i suoi effetti previa riduzione delle assegnazioni e, quindi, facendo in modo che l’erede pretermesso possa essere soddisfatto con beni provenienti dal relictum, da prelevarsi proporzionalmente da quelli attribuiti agli eredi testamentari.

Così statuendo, infatti, il giudice di appello ha illegittimamente assoggettato alla stessa disciplina il caso della pretermissione dell’erede legittimario e quello della lesione della quota di legittima che, invece, il legislatore ha voluto mantenere distinti, prevedendo una differenziata disciplina contenuta, rispettivamente, nel primo e nel secondo comma del più volte menzionato art. 735 c.c..

Infatti, in virtù del disposto di cui al primo comma di detta norma, in caso di divisione testamentaria con pretermissione del legittimario, la divisione proprio perché ne è impedita la realizzazione della causa per effetto dell’anomalia funzionale dipendente dalla mancata previsione della partecipazione ad essa di un avente diritto – è da ritenersi nulla (v. Cass. n. 2367/1970; Cass. n. 2870/1972 e, in motivazione, anche se solo per obiter, Cass. Sez. U. n. 20644/2004), ragion per cui deve escludersi, in tale ipotesi, la configurabilità dell’efficacia reale della c.d. divisici inter liberos (ritenuta, invece, operante dalla Corte di appello toscana), derivando dalla nullità della divisione testamentaria il ripristino della comunione ereditaria.

Essendo stata, quindi, nella concreta fattispecie, proficuamente reclamata, in via preliminare, la quota ereditaria riservata al legittimario per mezzo dell’accolta azione di riduzione esperita dalla ricorrente principale quale legittima erede del padre pretermesso (v., per idonei riferimenti, anche Cass. n. 3599/1992 e Cass. n. 3694/2003), il giudice di appello avrebbe dovuto ritenere fondata (come, del resto, aveva rilevato correttamente il giudice di prime cure) la correlata domanda di nullità del riparto divisorio così come operato di sua iniziativa dalla testatrice con attribuzione diretta di distinti cespiti dell’intero patrimonio ereditario immobiliare, concretamente individuati, in favore dei due figli a causa della ‘preterizione divisoria del legittimario’.

In definitiva, in accoglimento per quanto di ragione (ovvero relativamente alla denuncia violazione di legge sostanziale) del secondo motivo dedotto con il ricorso principale, la sentenza della Corte di appello di Firenze deve essere cassata ‘in parte qua’, enunciandosi – ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c. il principio di diritto secondo cui ‘deve essere accolta la domanda di nullità, proposta dal legittimario pretermesso nel testamento (o, in sostituzione del medesimo, da un suo erede, come verificatosi nel caso di specie), della divisione del patrimonio ereditario disposta direttamente dal testatore qualora Io stesso legittimario (o un suo erede agente ‘iure successionis’), da considerarsi preterito per non essere stato compreso nella divisione, abbia positivamente esperito in via preventiva l’azione di riduzione’.

Alla ritenuta fondatezza di detta censura nei richiamati termini consegue, per derivazione logico-giuridica, la dichiarazione di assorbimento dei residui motivi proposti con il ricorso principale e di tutti quelli avanzati con il ricorso incidentale.

Il giudice di rinvio (che si designa in altra Sezione della Corte di appello di Firenze), oltre a conformarsi al su riportato principio di diritto, provvederà anche a regolare le spese della presente fase di giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo del ricorso principale; accoglie, per quanto di ragione, il secondo motivo dello stesso ricorso principale e dichiarata assorbiti gli altri motivi del ricorso principale e tutti i motivi del ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per la regolazione delle spese della presente fase di legittimità, ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *