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Nessuna valenza di fede privilegiata puo’ d’altronde essere riconosciuta al documento dattiloscritto che riproduce il contenuto del testamento impugnato e il cui esame e’ contenuto nella pronuncia della corte d’appello, con la specificazione delle ragioni per cui e’ stato ritenuto che non vi fosse la prova della riferibilita’ al de cujus della parte dattiloscritta.
3.4. – Infondata e’ la doglianza concernente il divieto di scienza privata in materia per la cui comprensione sono necessarie specifiche competenze tecniche (motivo 7).
Se il giudice di merito, per la soluzione di questioni di natura tecnica o scientifica, non ha alcun obbligo di nominare un consulente d’ufficio, ma puo’ ben fare ricorso alle conoscenze specialistiche che abbia acquisito direttamente attraverso studi o ricerche personali (Cass. 26 giugno 2007, n. 14759), a fortiori non gli puo’ essere precluso l’esame diretto della documentazione a sua volta esaminata dal consulente, vigendo il principio judex peritus peritorum, per cui il giudice di merito puo’ disattendere le argomentazioni tecniche svolte nella relazione dal consulente tecnico d’ufficio, e cio’ sia quando le motivazioni stesse siano intimamente contraddittorie, sia quando il giudice sostituisca a esse altre argomentazioni, tratte da proprie personali cognizioni tecniche (Cass. 7 agosto 2014, n. 17757).
4. – Il ricorso va pertanto respinto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
5. – Poiche’ il ricorso e’ stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed e’ rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilita’ 2013), che ha aggiunto del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso delle spese processuali sostenute da (OMISSIS), che si liquidano in complessivi Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali nella misura del 15% e ad accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.
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