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Con l’ottavo motivo di ricorso si denuncia l’omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione alle valutazioni del CTU (articolo 360 c.p.c., n. 5).
Con il nono motivo di ricorso i ricorrenti si dolgono della nullita’ della sentenza per violazione dell’articolo 118 disp. att. c.p.c., in combinato con l’articolo 132 c.p.c., n. 4, in relazione alla insufficiente esposizione dei motivi d’appello relativi all’attivita’ del CTU (articolo 360 c.p.c., n. 4), nonche’ per omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione (articolo 360, n. 5).
3.1. – I motivi, da trattarsi congiuntamente, stante la loro stretta connessione, sono in parte inammissibili e in parte infondati.
3.2. – I ricorrenti lamentano, innanzitutto, sotto diversi profili, l’omessa, insufficiente, contraddittoria e illogica motivazione della pronuncia d’appello in relazione agli esiti dell’istruttoria compiuta in primo grado e basata, principalmente, sulla consulenza d’ufficio su cui poggia l’impianto motivazionale della decisione di prime cure.
L’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal Decreto Legge n. 83 del 2012, articolo 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, come si e’ visto, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario.
Il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisivita’”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per se’, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorche’ la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., Sez. Un. 7 aprile 2014, n. 8053).
In tale ambito non e’ inquadrabile la censura concernente deficienze argomentative della decisione in punto di recepimento delle conclusioni della CTU, esigendo, piuttosto, l’indicazione delle circostanze secondo le quali quel recepimento, sulla base delle modalita’ con cui si e’ svolto, si sia tradotto nell’omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione fra le parti (Cass. 26 luglio 2017, n. 18391).
Le censure mosse in relazione all’apprezzamento delle valutazioni del consulente tecnico d’ufficio (motivi 4, 7, 8 e 9) non soddisfano i requisiti indicati dalla giurisprudenza, tendendo – a fronte dell’articolata ricostruzione risultante dalla pronuncia impugnata – a una inammissibile rivalutazione in sede di legittimita’ del giudizio compiuto dal giudice del merito.
3.3. – Analogamente – al di la’ dei profili di difetto di autosufficienza riguardo alla documentazione richiamata – e’ a dirsi per i profili riguardanti l’erronea valutazione del contenuto di documenti indiziari (motivo 5) e della scrittura privata all. C al verbale di deposito e pubblicazione del testamento (motivo 6).
Il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non da’ luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (che attribuisce rilievo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), ne’ in quello del precedente n. 4 (Cass. 10 giugno 2016, n. 11892). Quest’ultima disposizione – per il tramite dell’articolo 132 c.p.c., n. 4 – da’ rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, vizio nella specie non riscontrabile in presenza di una motivazione che da’ conto, in maniera articolata, delle doglianze formulate in sede di gran rame.

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