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2.1. – I motivi, da trattarsi congiuntamente, sono infondati.
Secondo la piu’ recente giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione (Cass., Sez. Un., 15 giugno 2015, n. 12307), la parte che contesti l’autenticita’ del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, e grava su di essa l’onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo. Non e’ necessario, pertanto, presentare querela di falso (Cass. 4 gennaio 2017, n. 109; Cass., Sez. Un., n. 12307 del 2015).
Nel caso di specie, la corte d’appello, esaminando compiutamente le risultanze istruttorie, comprensive non solo della consulenza d’ufficio ma anche della documentazione allegata dalle parti e delle ulteriori circostanze dedotte dall’appellante a sostegno della propria tesi in punto di riscontri “esterni” all’autenticita’ del testamento, e’ giunta a confermare la decisione di non autenticita’ del testamento olografo resa dal giudice di prime cure. La consulenza tecnica d’ufficio e’ stata dunque correttamente utilizzata con la finalita’ di coadiuvare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti e nella soluzione di questioni che necessitavano di specifiche conoscenze (Cass., ord., 8 febbraio 2011, n. 3130).
A fronte della produzione documentale – del significativo numero delle scritture di comparazione – e delle contrapposte deduzioni delle parti, volte a sostenere l’autenticita’ o la falsita’ del testamento, la corte non ha effettuato alcuna errata ripartizione dell’onere della prova, esaminando – alla luce della domanda proposta di invalidita’ del testamento e della documentazione offerta a suo sostegno – l’istruttoria compiuta e ritenendo apocrifo il testamento impugnato. La motivazione ha dato conto, inoltre, dell’irrilevanza del documento dattiloscritto, a firma del de cujus, che corrisponderebbe al contenuto del testamento. Sulla questione dell’onere della prova non vi e’ stata alcuna omessa pronuncia.
Inammissibile e’ invece la doglianza relativa al vizio di motivazione (motivo d’appello n. 4 ed efficacia probatoria dei fogli costituenti il testamento olografo), non rientrando i profili dedotti nella nuova formulazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – relativa all’omesso esame di un fatto storico – nel cui paradigma non e’ inquadrabile la censura concernente la omessa valutazione di deduzioni difensive (Cass. 14 giugno 2017, n. 14802).
3. – Con il quarto motivo di ricorso si denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., articoli 2702, 2727 e 2729 c.c.; omessa, contraddittoria e illogica motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio, relativamente al valore probatorio della CTU (articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5).
Con il quinto motivo di ricorso si prospetta la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., articoli 2727 e 2729 c.c.. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia, in relazione alla valutazione del contenuto di documenti indiziari (articolo 360 c.p.c., n. 5).
Con il sesto motivo di ricorso si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 116, 214, 215 e 221 c.p.c., articoli 2702, 2727 e 2729 c.c.; contraddittoria e illogica motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio, relativo alla erronea valutazione ai fini probatori della scrittura privata all. C al verbale di deposito e pubblicazione del testamento (articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5).
Con il settimo motivo di ricorso si prospetta la nullita’ della sentenza per violazione dell’articolo 116 c.p.c., in relazione al divieto di scienza privata del giudice, in materia per la cui comprensione sono necessarie specifiche competenze tecniche, (articolo 360 c.p.c., n. 4). Omessa e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio, relativo alle argomentazioni a suffragio della CTU (articolo 360 c.p.c., n. 5).

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