Nell’ipotesi di errore bilaterale, che ricorre quando esso sia comune a entrambe le parti, il contratto è annullabile a prescindere dall’esistenza del requisito della riconoscibilità, poiché in tal caso non è applicabile il principio dell’affidamento, avendo ciascuno dei contraenti dato causa all’invalidità del negozi
CORTE DI CASSAZIONE
SEZ. II CIVILE
SENTENZA 12 ottobre 2017, n.23996
Pres. Petitti – est. Cosentino
Ragioni della decisione
Con il primo motivo di ricorso si censura la statuizione della corte d’appello che ha giudicato inammissibile ex articolo 1417 c.c. la prova testimoniale sulla simulazione relativa del contratto di compravendita.
Il motivo va rigettato, essendosi la corte territoriale attenuta al principio, più volte espresso da questa Corte (cfr. sentt. n. 7246/07, n. 21442/10, n. 3234/15) che la pattuizione con cui le parti di una compravendita immobiliare abbiano convenuto un prezzo diverso da quello indicato nell’atto scritto, soggiace, tra le stesse parti, alle limitazioni della prova testimoniale stabilite dall’art.2722 cod. civ., avendo la prova ad oggetto un elemento essenziale del contratto che deve risultare per iscritto.
Con il secondo motivo si censura la statuizione la corte d’appello che ha disatteso l’eccezione di annullamento del contratto di compravendita sull’assunto della non riconoscibilità dell’errore in cui era incorsa la parte venditrice; secondo la ricorrente, nella specie, trattandosi di errore bilaterale, non sarebbe stato necessario il requisito della riconoscibilità dell’errore.
Il motivo è fondato, giacché la statuizione impugnata si pone in contrasto con il principio, più volte affermato da questa Corte (sentt. n. 5829/79, n. 26974/11) che, nell’ipotesi di errore bilaterale, che ricorre quando esso sia comune a entrambe le parti, il contratto è annullabile a prescindere dall’esistenza del requisito della riconoscibilità, poiché in tal caso non è applicabile il principio dell’affidamento, avendo ciascuno dei contraenti dato causa all’invalidità del negozio.
In definitiva il ricorso va accolto con riferimento al secondo mezzo, rigettato il primo, e la sentenza gravata va cassata con rinvio alla corte d’appello di Napoli, perché la stessa si attenga al principio che nell’ipotesi di errore bilaterale il contratto è annullabile a prescindere dall’esistenza del requisito della riconoscibilità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso limitatamente al secondo motivo e cassa la sentenza gravata; rinvia ad altra sezione della corte d’appello di Napoli, che regolerà anche le spese del giudizio di cassazione
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