Corte di Cassazione, sezione seconda civile, ordinanza 7 novembre 2017, n. 26346. Divieto di collocazione sulla sede stradale sulle sue pertinenze o in prossimità di essa di insegne cartelli manifesti impianti di pubblicità

Per quanto riguarda la pubblicità sulle strade spetta al Comune valutare l’impatto sulla sicurezza della circolazione

Ordinanza 7 novembre 2017, n. 26346
Data udienza 25 maggio 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente

Dott. MANNA Felice – Consigliere

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere

Dott. CAVALLARI Dario – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 11374/2013 proposto da:
(OMISSIS) SRL, (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
COMUNE DI ANCONA, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
e contro
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1230/2012 del TRIBUNALE di ANCONA, depositata il 19/10/2012;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 25/05/2017 dal Consigliere Dott. DARIO CAVALLARI;
letta la memoria depositata dal PG Gianfranco Servello, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 16 giugno 2008 davanti al Giudice di Pace di Ancona la (OMISSIS) srl proponeva opposizione avverso cinque verbali di contestazione elevati dalla Polizia Municipale di Ancona tra il 25 ed il 29 marzo 2008, chiedendone l’annullamento.
Il Comune di Ancona si costituiva e domandava il rigetto dell’opposizione.
Il Giudice di Pace di Ancona, con sentenza n. 1374/2008, rigettava l’opposizione.
La (OMISSIS) srl proponeva appello che, nel contraddittorio delle parti, era respinto dal Tribunale di Ancona con sentenza n. 1230/2012.
La (OMISSIS) srl ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo.
Il Comune di Ancona ha resistito con controricorso.
Il PG della Corte di Cassazione ha presentato memorie, concludendo per l’inammissibilita’ del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con un unico motivo la (OMISSIS) srl lamenta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 23 C.d.S., poiche’ il Tribunale di Ancona avrebbe errato nel ritenere che le locandine pubblicitarie da essa posizionate sui pali della luce di due vie cittadine di pubblico accesso e transito in assenza di autorizzazioni fossero idonee, nonostante le loro ridotte dimensioni, a disturbare l’attenzione dei conducenti, con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione.

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