[….segue pagina antecedente]
La detta corretta valutazione esclude ogni e qualunque fondatezza della censura in punto di violazione delle invocate norme di legge.
Il motivo va, percio’, respinto.
3.- Con il terzo motivo dei ricorso si prospettano promiscuamente varie violazioni di legge (articoli 1667 e 1668 c.c., articolo 342 c.p.c., comma 1 e 2697 c.c.) e vizi ai sensi sia del n. 3 che del n. 4 dell’articolo 360 c.p.c..
Il motivo, dopo la “ricostruzione delle posizioni processuali e trattate” ed espressamente richiamate, si incentra e sostanzia in una doglianza quanto all’avversa domanda riconvenzionale proposta dalla (OMISSIS) e concernente i lavori atti ad ovviare all’imbozzamento delle lamiere di acciaio, a causa del vento, dei forniti serbatoi di notevoli dimensioni e, quindi, alla posa in opera di anelli di rinforzo dei serbatoi.
Parte ricorrente lamenta l’accoglimento, confermato nel giudizio di appello, di quella domanda riconvenzionale “accolta nonostante non fosse fondata e provata”.
Le censure ad “entrambi i giudici del merito” si incentrano, nella sostanza, sulle seguenti argomentazioni: la (OMISSIS) nel realizzare i succitati anelli di rinforzo aveva, in pratica, posto rimedio ad un vizio della fornitura dei serbatoi in ossequi dei “suoi normali obblighi di garanzia per vizi dell’opera realizzata”;
non poteva, quindi, essere accolta la domanda riconvenzionale per ottenere il pagamento degli anelli – consistenti in elementi pressopiegati inox – di rinforzo dei serbatoi, anelli e relativi lavori non oggetto di nuova e successiva commissione contrattuale, tanto piu’ che la fornitrice controricorrente non aveva contestato, di fatto ammettendola, la necessita’ del rinforzamento dei serbatoi realizzati in modo inidoneo a sopportare le normali avversita’ atmosferiche, senza neppure provare ne’ dedurre l’esimente di un eccezionale fenomeno atmosferico ventoso causante la piegatura dei serbatoi.
La gravata decisione, pur richiamando il dictum di questa Corte (Cass. n. 9244/2007) non pertinente nella fattispecie, ha dichiarato – facendo non corretta applicazione delle norme invocate col motivo in esame – l’inammissibilita’ del terzo motivo di appello dell’odierna societa’ ricorrente.
Piu’ specificamente la Corte territoriale ha erratamente ritenuto che “l’applicazione dal (Sarte del tribunale dei principi in tema di onere probatorio e non contestazione non e’ stata oggetto di censura specifica da parte dell’appellante”.
Senonche’ la mancata contestazione, come innanzi gia’ accennato, era invero quella relativa alla mancata allegazione di eventi straordinari e, quindi, al riconoscimento della necessita’ di rinforzare con appositi anelli i serbatoi inidonei a sopportare le avversita’ atmosferiche e, quindi, ad eseguire non lavori commissionati ex novo, ma lavori rientranti nei normali obblighi di garanzia per vizi dell’opera realizzata.
Al riguardo va enunciato specificamente il principio per cui la valutazione della mancata contestazione non puo’ prescindere dall’ordine delle domande formulate in giudizio di guisa che non vi puo’ essere esclusivamente mancata contestazione rispetto ai fatti costitutivi fondanti una domanda riconvenzionale quando non vi e’ stata contestazione in ordine agli opposti ed inconciliabili (con la successiva istanza riconvenzionale) fatti costitutivi della domanda principale.
In ogni caso, per effetto dei fondato motivo di appello erroneamente ritenuto inammissibile, veniva colta la carenza della decisione del Tribunale di prima istanza cui incombeva, comunque, la valutazione comparativa – alla stregua delle emergenze processuali – fra le contrastanti prospettazioni giuridiche delle parti (ovvero qualificazione dei lavori eseguiti rispettivamente come conseguenza della dovuta garanzia o come autonoma obbligazione ex novo).
In proposito va enunciato il principio per cui la correttezza della applicazione del principio di non contestazione implica la valutazione comparativa di differenti mancate contestazione di fatti costituenti fonti di avverse, opposte ed inconciliabili domande.
Il motivo e’, pertanto, in punto fondato e va accolto.
4.- In conclusione, fermo il rigetto dei due primi motivi, la fondatezza dell’esposto terzo motivo comporta accoglimento, in ordine a quest’ultimo, del proposto ricorso con cassazione della impugnata sentenza e rinvio ad altra Sezione della Corte distrettuale, che provvedera’ a decidere la controversia uniformandosi ai principi innanzi enunciati.
P.Q.M.
LA CORTE
rigetta il primo ed il secondo motivo del ricorso, accoglie il terzo, cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Corte di Appello di Bari.
Leave a Reply