Corte di Cassazione, sezione seconda civile, ordinanza 28 novembre 2017, n. 28377. La deduzione in un unico motivo, concretamente utilizzato come contenitore indistinto, di errores in procedendo ed errores in iudicando ovvero di violazione di legge e di carenza motivazionale

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con ordinanza in camera di consiglio non essendo stata rilevata la particolare rilevanza delle questioni di diritto in ordine alle quali la Corte deve pronunciare.

Considerato che:

1.- Con il primo motivo del ricorso si censura il vizio di violazione dell’articolo 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5.

2.- Con il secondo motivo dei ricorso si deduce il vizio di violazione di norme di legge e carenza motivazionale ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., sia n. 3 che del n. 5.

3.- Entrambi i motivi possono essere trattati congiuntamente e vanno parimenti disattesi in quanto dei tutto inammissibili.

In particolare sia col il primo che col secondo dei due esposti motivi vengono indistintamente svolte, invocando vari e differenti vizi previsti dalla norma di cui all’articolo 360 c.p.c., censure del tutto promiscue.

Le censure si prospettano, quindi, come un contenitore indistinto che non consente di enucleare con esattezza un punto essenziale e decisivo di censura ovvero costringe la Corte al compito ausiliario (ad essa non spettante) di sopperire alla carenza del ricorso provvedendo impropriamente essa stessa alla scelta ed enucleazione di un profilo rilevante di effettiva doglianza.

In punto va richiamata la condivisa giurisprudenza che questa Corte ha gia’ avuto modo di affermare aliorche’ e’ stato enunciato il principio per cui “in tema di ricorso per cassazione, e’ inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi di impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, non essendo consentita la prospettazione di questione sotto profili incompatibili quali quelli della violazione o falsa applicazione di norma di legge e del vizio di motivazione” (Cass. civ., Sez. Prima, Sent. 23 settembre 2011, n. 19443).

A tale condiviso orientamento – giacche’ nella concreta fattispecie in esame – si contravviene ai necessario requisito per cui “dal testo del ricorso si devono evincere con sufficiente chiarezza le questioni sottoposte al Giudice di legittimita’” (Cass. civ., SS.UU. 31 ottobre 2007, n. 23019), si ritiene di dover far seguire l’affermazione ed enunciazione del principio per cui:

“la deduzione in un unico motivo, concretamente utilizzato come contenitore indistinto, di errores in procedendo ed errores in iudicando ovvero di violazione di legge e di carenza motivazionale obbliga la Corte (Suprema), per dare corpo e concretezza al non rispettato obbligo di specificita’ dei motivi, ad uno sforzo esegetico ed interpretativo indebito econtra legem.

Tale attivita’ e’ imposta, quale onere i”defettibile di ammissibilita’ del ricorso, al ricorrente e non assolutamente essere richiesta, in via suppletoria alla Corte (Suprema), ne’ puo’ essere da questa stessa affrontata poiche’ un tale modo di risoluzione della carenza del ricorso si porrebbe in aperta violazione dei principi costituzionali di terzieta’ del giudice, del legittimo contraddittorio e del giusto processo”.

4.- Il ricorso va, pertanto, rigettato.

Sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti in solido, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, stesso articolo 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13 comma 1 quater, si da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti in solido, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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