La deduzione in un unico motivo, concretamente utilizzato come contenitore indistinto, di errores in procedendo ed errores in iudicando ovvero di violazione di legge e di carenza motivazionale obbliga la Corte, per dare corpo e concretezza al non rispettato obbligo di specificità dei motivi, ad uno sforzo esegetico ed interpretativo indebito e contra legem. Mentre tale attività è imposta quale onere di ammissibilità al ricorrente.
Ordinanza 28 novembre 2017, n. 28377
Data udienza 18 maggio 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere
Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23614/2013 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SAS;
– intimato –
avverso la sentenza n. 2576/2012 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 12/07/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/05/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO.
FATTO E DIRITTO
Rilevato che:
e’ stata impugnata da (OMISSIS) la sentenza n. 2576/2012 della Corte di Appello di Napoli con ricorso fondato su due ordini di motivi;
non hanno svolto attivita’ difensiva le parti intimate;
parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa;
il ricorso viene deciso ai sensi dell’articolo 375 c.p.c., u.c..
[…segue pagina successiva]
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