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Per quanto ancora interessa, il Tribunale, sulla scorta della giurisprudenza di legittimita’ anche a sezioni unite, ha ravvisato nel caso in esame un abusivo frazionamento del credito, in considerazione dell’unicita’ del rapporto contrattuale esistente con la societa’, desunto dalla circostanza che il (OMISSIS) si adeguava alle modalita’ previste per il pagamento delle spettanze attraverso un particolare sistema informatico, che accettava le parcelle solo se conformi ai criteri amministrativi elaborati. Cio’ portava ad escludere che tra le parti venisse concluso di volta in volta un contratto autonomo. Inoltre, non risultava dimostrata l’esistenza di alcun interesse meritevole di tutela alla base della operata parcellizzazione.
Il (OMISSIS) ricorre per cassazione con una censura sviluppata in una duplice articolazione.
Resiste con controricorso la societa’ (OMISSIS) spa.
Il Procuratore Generale dott. Gianfranco Servello ha concluso per il rigetto.
Le parti hanno depositato memorie.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Preliminarmente va esaminata l’eccezione di nullita’ della notifica del controricorso sollevata dal ricorrente con la memoria depositata ai sensi dell’articolo 378 c.p.c..
L’eccezione, che si fonda sulla omessa indicazione del nome del file nella attestazione di conformita’ della copia informatica ai sensi dell’articolo 19 ter delle specifiche tecniche del PCT, introdotto dal decreto 28 dicembre 2015, in vigore dal 9 gennaio 2016 e’ infondata per il principio del raggiungimento dello scopo dell’atto (articolo 156 c.p.c., comma 3): se il ricorrente interloquisce unicamente sulla mancata indicazione del “nome del file” nella attestazione di conformita’ della copia informatica, quindi su un aspetto meramente formale, e’ evidente che il documento informatico contenente il controricorso per cassazione e’ stato da lui ricevuto e quindi lo scopo della notifica e’ stato pienamente raggiunto.
Il ricorrente innanzitutto denunzia violazione e falsa applicazione degli articoli 1175 e 1375 c.c. e articolo 111 Cost., evidenziando la natura giuridica dell’attivita’ svolta dai periti assicurativi (assimilabile a quella dell’impresa con conseguente assunzione di rischio). Lamenta poi erronea interpretazione del principio nomofilattico espresso dalle sezioni unite nella pronuncia del 15.11.2007 n. 23726 in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3: analizzando la citata decisione, osserva che il frazionamento abusivo (e la conseguente violazione del principio di buona fede, correttezza e giusto processo) ricorre solo in presenza di un unico rapporto obbligatorio, di un’unica causa petendi, ipotesi non ravvisabile nel caso in esame in cui si discute di una attivita’ di perito assicurativo svolta in favore della (OMISSIS) spa attraverso singoli incarichi ricevuti. Ritiene irrilevante l’invio delle parcelle in conformita’ di dello schema predisposto dalla societa’ assicuratrice, rispondendo tale modalita’ solo ad una necessita’ organizzativa interna della convenuta. Ribadisce la sussistenza di distinti contratti d’opera professionale e quindi la possibilita’ di instaurare tanti giudizi quanti sono i sinistri nei quali egli aveva eseguito le perizie. In subordine, in caso di riconoscimento del frazionamento del credito, ha richiamato il diverso orientamento che utilizza il rimedio della riunione e della liquidazione delle spese come se si trattasse di un unico processo.
La censura e’ infondata; pur rendendosi necessaria, ex articolo 384 c.p.c., u.c., la correzione della motivazione della sentenza impugnata, essendo il dispositivo conforme a diritto.
Partendo dalla ricostruzione del rapporto operata dal Tribunale deve ritenersi che, benche’ alla base delle varie obbligazioni vi sia un unico rapporto di durata pluriennale (per usare la stessa espressione del ricorrente), non puo’ da cio’ farsi discendere un’unica prestazione professionale e, correlativamente, un’unica obbligazione di pagamento, essendosi invece in presenza di una pluralita’ di prestazioni, aventi peraltro il medesimo contenuto ed i medesimi caratteri. Risulta accertato infatti che il singolo incarico indicava gli elementi identificativi della stima da effettuare e la remunerazione del perito era collegata unicamente al numero dei sinistri periziati, con accettazione delle parcelle mediante il sistema informatico della compagnia.
Su tali basi, deve ritenersi che i distinti crediti maturati dal (OMISSIS) siano inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo e fondati su un medesimo rapporto di durata.
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