Corte di Cassazione, sezione quinta penale, sentenza 6 marzo 2018, n. 10133. L’elemento della violenza nel reato di cui all’articolo 610 c.p. si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l’offeso della libertà di determinazione e di azione

L’elemento della violenza nel reato di cui all’articolo 610 c.p. si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l’offeso della libertà di determinazione e di azione, potendo consistere anche in una violenza “impropria”, che si attua attraverso l’uso di mezzi anomali diretti ad esercitare pressioni sulla volontà altrui, impedendone la libera determinazione.

Sentenza 6 marzo 2018, n. 10133
Data udienza 5 febbraio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUNO Paolo Antonio – Presidente

Dott. SCOTTI Umberto L. – rel. Consigliere

Dott. MICHELI Paolo – Consigliere

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere

Dott. MOROSINI Elisabetta Mari – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 26/05/2017 della CORTE APPELLO di BOLOGNA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. LOY MARIA FRANCESCA, che ha concluso per il rigetto;

udito il difensore, avvocato (OMISSIS), del Foro di Ferrara, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso presentato.

Alle ore 11.45 l’udienza e’ sospesa per una breve pausa.

Alle ore 11.55 l’udienza riprende.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Bologna con sentenza del 26/5/2017, ha confermato la sentenza del Tribunale di Ferrara del 18/4/2014, appellata dall’imputato (OMISSIS), che l’aveva ritenuto responsabile del reato di violenza privata di cui all’articolo 610 c.p. in danno di (OMISSIS), per averla costretta a fermarsi, strappando le chiavi dal cruscotto della sua autovettura in cui si era repentinamente introdotto, e, concesse le attenuanti generiche, l’aveva condannato alla pena di mesi 2 di reclusione, con pena sospesa e non menzione.

2. Ha proposto ricorso l’avv. (OMISSIS), difensore di fiducia dell’imputato, svolgendo due motivi.

2.1. Con il primo motivo, dedicato al tema della responsabilita’ per il reato di violenza privata, il ricorrente lamenta malgoverno delle legge processuale con riferimento all’articolo 581 c.p.p., dovendosi considerare ammissibile il primo motivo di gravame proposto dall’appellante e ritenuto inammissibile dalla Corte per difetto di specificita’ estrinseca.

Il motivo di appello era perfettamente ammissibile perche’ affrontava il percorso motivazionale della sentenza di primo grado, laddove aveva affermato che l’elemento costitutivo della violenza, ravvisato dal Tribunale nella violenza impropria, esplicantesi attraverso l’uso di mezzi anomali diretti a coartare l’altrui volonta’, poteva ritenersi integrato solo in presenza dell’idoneita’ costrittiva del mezzo usato.

2.2. Con il secondo motivo proposto ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b), il ricorrente lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione alla mancata derubricazione della fattispecie da violenza privata ex articolo 610 c.p. a esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alla persona ex articolo 393 c.p..

Secondo il ricorrente occorreva partire dal principio che nel nostro ordinamento non esistono fattispecie di attivita’ giurisdizionale il cui contenuto possa concretizzarsi nella minaccia o violenza alla persona; non era sostenibile che nel paradigma dell’articolo 393 c.p. potessero essere sussunte solo condotte attuative di un facere suscettibile di essere preteso e azionato dinanzi alla Autorita’ giudiziaria, perche’ cio’ condurrebbe a una interpretatio abrogans della norma.

Al contrario, l’identita’ fra il risultato astrattamente ottenibile dall’azionamento della legittima potesta’ giurisdizionale deve coincidere con il fine che l’autore si prefigge di conseguire attraverso la condotta violenta o minatoria e non gia’ con la condotta stessa.

Il (OMISSIS) nel caso concreto aveva sfilato le chiavi della vettura per costringere la persona offesa ad attendere l’arrivo dei Carabinieri, che secondo la sua convinzione avrebbero potuto attivarsi per coadiuvarlo nel conseguimento del suo fine (pagamento di una somma di denaro a lui dovuta per carburante non pagato), raccogliendo la sua denuncia per truffa o insolvenza fraudolenta e identificando la persona offesa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo, dedicato al tema della responsabilita’ per il reato di violenza privata, il ricorrente lamenta malgoverno della legge processuale da parte della Corte territoriale con riferimento all’articolo 581 c.p.p., poiche’ il primo motivo di gravame proposto dall’appellante, ritenuto inammissibile dalla Corte per difetto di specificita’ estrinseca, doveva perfettamente ammissibile perche’ si confrontava criticamente con il percorso motivazionale della sentenza di primo grado, laddove aveva affermato che l’elemento costitutivo della violenza, ravvisato dal Tribunale nella cosiddetta “violenza impropria”, esplicantesi attraverso l’uso di mezzi anomali diretti a coartare l’altrui volonta’, poteva ritenersi integrato solo in presenza dell’idoneita’ costrittiva del mezzo usato.

1.1. Il Collegio ritiene che effettivamente la Corte territoriale abbia giudicato erroneamente inammissibile il motivo di appello de quo sol perche’, non contestando i presupposti di fatto, sostanzialmente pacifici, ricostruiti dal giudice di primo grado, ne aveva criticato la decisione invocando un diverso orientamento giurisprudenziale, e quindi, in buona sostanza, una diversa interpretazione della legge penale relativamente alla nozione di “violenza” necessaria per la configurazione del reato di cui all’articolo 610 c.p..

1.2. Cosi’ ragionando la Corte territoriale non ha letto correttamente il reale significato della sentenza “Galtelli” delle Sezioni Unite.

In tale fondamentale arresto, questa Corte, nella massima espressione nomofilattica, ha si’ puntualizzato che l’appello, al pari del ricorso per cassazione, e’ inammissibile per difetto di specificita’ dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificita’, a carico dell’impugnante, e’ direttamente proporzionale alla specificita’ con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato. (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 – dep.2017, Galtelli, Rv. 268822); tuttavia la pronuncia ha avuto cura di precisare, proprio per scongiurare il fraintendimento in cui e’ incorsa la Corte felsinea, che il sindacato del giudice di appello sull’ammissibilita’ dei motivi proposti non puo’ estendersi, a differenza di quanto accade nel giudizio di legittimita’ e nell’appello civile, alla valutazione della manifesta infondatezza dei motivi stessi (Rv. 268823).

Nella specie il vizio di “genericita’ estrinseca” dei motivi di appello, inteso come “mancanza di correlazione fra questi e le ragioni di fatto o di diritto su cui si basa la sentenza impugnata”, non era ravvisabile per la semplice ragione che l’appellante non contestava la ricostruzione del fatto e dissentiva solamente dall’interpretazione offerta della norma incriminatrice dell’articolo 610 c.p..

Solo nel giudizio di legittimita’ (articolo 606, comma 3) la manifesta infondatezza delle censure e’ equiparata alla loro inammissibilita’.

1.3. Tuttavia la Corte bolognese ha motivato, di fatto, anche nel senso dell’infondatezza del motivo, aderendo alla tesi accolta dal Tribunale ferrarese e richiamando a sostegno un recente arresto di questa Corte.

Infatti l’elemento della violenza nel reato di cui all’articolo 610 c.p. si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l’offeso della liberta’ di determinazione e di azione, potendo consistere anche in una violenza “impropria”, che si attua attraverso l’uso di mezzi anomali diretti ad esercitare pressioni sulla volonta’ altrui, impedendone la libera determinazione (Sez. 5, n. 4284 del 29/09/2015 – dep. 2016, G, Rv. 266020, in fattispecie di chiusura a chiave di una serratura di una stanza; Sez. 5, n. 11907 del 22/01/2010, Cavaleri, Rv. 246551, in fattispecie relativa a sostituzione della serratura della porta di accesso di un vano-caldaia; Sez. 5, n. 1195 del 27/02/1998, PG in proc. Piccinin ed altri, Rv. 211230, in fattispecie di apposizione di una catena con lucchetto ad un cancello).

Nella fattispecie il (OMISSIS) sottraendo le chiavi di accensione della vettura ha effettivamente coartato la volonta’ della persona offesa, impedendole di allontanarsi, come avrebbe voluto, senza attendere l’arrivo dei Carabinieri.

Sussisteva anche l’idoneita’ costrittiva del mezzo usato, che, se non altro, impediva alla (OMISSIS) di allontanarsi con l’uso dell’autoveicolo.

2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta erronea applicazione della legge penale in relazione alla mancata derubricazione della fattispecie da violenza privata ex articolo 610 c.p. a esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alla persona ex articolo 393 c.p..

Il (OMISSIS) nel caso concreto aveva sfilato dal cruscotto dell’auto le chiavi per costringere la persona offesa ad attendere l’arrivo dei Carabinieri, che secondo la sua convinzione avrebbero potuto attivarsi per coadiuvarlo nel conseguimento del suo fine (pagamento di una somma di denaro a lui dovuta per carburante non pagato), raccogliendo la sua denuncia per truffa o insolvenza fraudolenta e identificando la persona offesa.

2.2. L’errore concettuale del ricorrente e’ evidente. Il ricorrente sostiene che occorre partire dal principio che nel nostro ordinamento non esistono fattispecie di attivita’ giurisdizionale il cui contenuto possa concretizzarsi nella minaccia o violenza alla persona ed nega che nel paradigma dell’articolo 393 c.p. possano essere sussunte solo condotte attuative di un facere suscettibile di essere preteso e azionato dinanzi all’Autorita’ giudiziaria, perche’ cio’ condurrebbe per via interpretativa alla totale abrogazione della norma.

Al contrario l’identita’ fra il risultato astrattamente ottenibile dall’azionamento della legittima potesta’ giurisdizionale deve coincidere con il fine che l’autore si prefigge di conseguire attraverso la condotta violenta o minatoria e non gia’ con la condotta stessa.

2.3. L’articolo 393 c.p. punisce con la reclusione fino a un anno chiunque, al fine di esercitare un preteso diritto, e potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da se’ medesimo usando violenza o minaccia alle persone.

Il farsi arbitrariamente ragione consiste nel soddisfare il diritto rivendicato, suscettibile di tutela giurisdizionale, mediante il ricorso alla violenza o alla minaccia: il contenuto del diritto rivendicato deve coincidere con il bene della vita conseguito attraverso la condotta di arbitraria soddisfazione.

Tale principio e’ ben scandito nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui non ricorre il delitto di ragion fattasi, ma quello di violenza privata, allorche’ l’esplicazione di attivita’ costrittiva non corrisponde al contenuto del possibile esercizio del potere giurisdizionale, perche’ la pretesa arbitrariamente attuata dall’agente deve corrispondere perfettamente all’oggetto della tutela apprestata in concreto dall’ordinamento giuridico e cio’ che caratterizza il reato in questione e’ la sostituzione, operata dall’agente, dello strumento di tutela pubblico con quello privato (Sez. 6, n. 21197 del 12/02/2013, Domenici, Rv. 256547; Sez. 5, n. 26176 del 19/05/2010, Tallarico, Rv. 247900; Sez. 5, n. 38820 del 26/10/2006, Barattelli e altri, Rv. 235765).

2.4. Nella fattispecie il diritto rivendicato dal (OMISSIS) verso la (OMISSIS) era il diritto al pagamento del corrispettivo dell’avvenuta fornitura di carburante, perfettamente suscettibile di tutela giurisdizionale, ma il vantaggio conseguito forzosamente attraverso la violenza impropria esercitata mediante il prelievo della chiave di accensione dell’autovettura della (OMISSIS) e’ stato l’astensione della persona offesa dal diritto di allontanarsi senza attendere l’arrivo dei Carabinieri, che il (OMISSIS) non aveva il diritto di pretendere e tantomeno di conseguire in via giurisdizionale.

Per completezza, e’ d’uopo aggiungere che la pretesa del (OMISSIS) aveva rilievo meramente civilistico e non sussisteva, neppure astrattamente, alcuna ipotesi che potesse legittimare un arresto in flagranza.

2.5. Non possono rinvenirsi argomenti a favore delle tesi del ricorrente nella recente pronuncia di questa Sezione invocata dal difensore (Sez. 5, n. 49025 del 23/06/2017, Iannantuono, Rv. 271272), che ha affermato che il reato di violenza privata concorre con quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni ogniqualvolta manchi una connessione diretta tra la violenza o minaccia e l’esercizio delle proprie ragioni, o quando l’agente ponga in essere distinte condotte minacciose volte a finalita’ diverse. Nella fattispecie esaminata, questa Corte ha ritenuto il reato di violenza privata assorbito in quello di “ragion fattasi”, in quanto la condotta dell’agente, consistita nel trattenere le chiavi della vettura della persona offesa per impedirgli di allontanarsi, era anch’essa, al pari degli atti di violenza esercitati sulla persona offesa, direttamente ed esclusivamente finalizzata ad ottenere il pagamento di una somma di denaro dovutagli.

Nello stesso contesto la persona offesa aveva subito la sottrazione delle chiavi dell’automezzo ed era stata picchiata e minacciata; per queste ragioni la sottrazione delle chiavi e’ stata assorbita nell’esercizio arbitrario violento delle proprie ragioni.

Implicitamente la sentenza riconosce che se non vi fosse stata contestualita’ la violenza privata non sarebbe rimasta assorbita, laddove viene osservato che ” E’ fondato, invece, il primo motivo di ricorso, in quanto la condotta ascritta agli imputati al capo c) (qualificata come violenza privata) e’ stata posta in essere nel medesimo contesto spaziale e temporale e con la medesima finalita’ di quella rubricata al capo a): vale a dire, con lo scopo di costringere ad eseguire la prestazione cui – secondo il loro giudizio – avevano diritto. Altrimenti detto, la violenza alla persona – consistita nel trattenere le chiavi dell’autovettura di per impedirgli di allontanarsi – era anch’essa funzionale all’esercizio del preteso diritto di credito, sicche’ rimane assorbita nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, che ha la violenza come proprio elemento costitutivo”.

2.6. La configurazione in termini di violenza privata, perseguibile d’ufficio, rende irrilevante l’avvenuta remissione della querela.

3. Il ricorso va quindi rigettato con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *