Corte di Cassazione, sezione quinta penale, sentenza 5 marzo 2018, n. 9919. Il difensore che abbia ottenuto la sospensione o il rinvio della udienza per legittimo impedimento a comparire ha diritto all’avviso della nuova udienza

Il difensore che abbia ottenuto la sospensione o il rinvio della udienza per legittimo impedimento a comparire ha diritto all’avviso della nuova udienza solo quando non ne sia stabilita la data gia’ nella ordinanza di rinvio, posto che, nel caso contrario, l’avviso e’ validamente recepito, nella forma orale, dal difensore previamente designato in sostituzione, ai sensi dell’articolo 97 c.p.p., comma 4, il quale esercita i diritti ed assume i doveri del difensore sostituito e nessuna comunicazione e’ dovuta a quest’ultimo”. Nei casi di rinvio a udienza fissa – “la lettura dell’ordinanza sostituisce la citazione e gli avvisi sia per l’imputato contumace, che e’ rappresentato dal sostituto del difensore designato in udienza, sia per il difensore impedito, atteso che il sostituto assume per conto del sostituito i doveri derivanti dalla partecipazione all’udienza”.

Sentenza 5 marzo 2018, n. 9919
Data udienza 13 ottobre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUNO Paolo Antonio – Presidente

Dott. LAPALORCIA Grazia – Consigliere

Dott. MICHELI Paolo – rel. Consigliere

Dott. CAPUTO Angelo – Consigliere

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
– (OMISSIS), nata a (OMISSIS);
– (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza emessa il 21/12/2015 dalla Corte di appello di L’Aquila;
visti gli atti, la sentenza impugnata ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. MICHELI Paolo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ANIELLO Roberto, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
udito, per la parte civile (OMISSIS), l’Avv. (OMISSIS), il quale ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilita’, ovvero il rigetto, dei ricorsi degli imputati.
RITENUTO IN FATTO
Il comune difensore di (OMISSIS) e (OMISSIS), con atti distinti ma di contenuto sostanzialmente sovrapponibile, ricorre per cassazione avverso la pronuncia indicata in epigrafe, in forza della quale la (OMISSIS) ed il (OMISSIS), in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Pescara il 07/05/2014, venivano condannati a pene ritenute di giustizia per i delitti (rispettivamente) di diffamazione a mezzo stampa ed omesso controllo ex articolo 57 cod. pen., in relazione al contenuto di un articolo pubblicato sul quotidiano “(OMISSIS)” in data (OMISSIS). Il (OMISSIS) era, all’epoca, direttore responsabile della testata de qua.
Secondo l’ipotesi accusatoria, in ordine alla quale il giudice di primo grado aveva assolto gli imputati per insussistenza del fatto (ritenendo ravvisabile la scriminante dell’esercizio del diritto di cronaca), l’articolo in questione era stato redatto dalla (OMISSIS), dandosi ivi la notizia del suicidio di un (OMISSIS) residente nella zona della (OMISSIS): il gesto autolesivo trovava causa, stando a quanto segnalato dalla giornalista, nell’essere stato l’uomo accusato di condotte di pedofilia, in particolare essendo stato denunciato per presunte molestie sessuali in danno di una sua nipotina, dell’eta’ di appena (OMISSIS) anni. La vicenda era stata immediatamente ricollegata alla persona di (OMISSIS), in effetti suicidatosi il giorno prima della pubblicazione: costui, dimorante da sempre nell’anzidetto ambito territoriale (anche se piu’ giovane rispetto a quanto indicato nell’articolo), era stato denunciato dalla cognata per avere compiuto atti sessuali sulla figlia della donna, nata nel (OMISSIS), ed il 13/05/2010 era stato conseguentemente iscritto nel R.G.N.R. presso il competente ufficio del Pubblico Ministero.
Le difformi valutazioni del Tribunale e della Corte territoriale si incentravano sulla decisivita’ o meno dell’erronea indicazione dell’eta’ della minore: mentre per il primo giudice si trattava di un aspetto marginale rispetto al nucleo essenziale della notizia, comunque ancorata su fondamenti di oggettiva verita’ e tale da determinare interesse pubblico, per la Corte aquilana – come gia’ per il P.M. appellante – non poteva intendersi indifferente descrivere un soggetto come autore di abusi sessuali su una bimba di 6 anni, piuttosto che su una ragazza di 15, per quanto pur sempre minorenne. Cio’, in particolare, tenendo conto del ben diverso regime sanzionatorio previsto per le fattispecie criminose in questione, nonche’ dell’esplicito richiamo dell’articolista alla connotazione di “pedofilia” sottesa al fatto di cui si era data contezza.
Con gli odierni ricorsi, la difesa degli imputati sviluppa una premessa dedicata alla ricostruzione dei fatti ed allo svolgimento del processo, evidenziando fra l’altro che la querela era stata a suo tempo presentata da un fratello del defunto (diverso dal padre della minore descritta come abusata), nonche’ la circostanza che l’identica notizia, con i medesimi errori sull’eta’ della minore e del suicida, era apparsa anche su un diverso quotidiano. In ordine allo svolgimento del giudizio di appello, il difensore degli odierni ricorrenti evidenzia altresi’ che il processo risulta essere stato celebrato in tempi assai piu’ ristretti di quelli usuali presso la Corte abruzzese, malgrado l’inesistenza di imminenti problemi di prescrizione, con tanto di illustrazione del caso – da parte del Presidente del collegio, al contempo relatore – limitatasi a dare atto della fondatezza dell’appello del P.M., prima ancora di dare corso alla discussione. La trattazione effettiva era stata poi rinviata due volte per ragioni formali, su istanza della difesa: ma, in occasione del secondo differimento, contenuto in soli 7 giorni, il difensore degli imputati non aveva avuto alcun avviso della data di nuova fissazione, a dispetto delle norme del codice di rito che avrebbero invece imposto di dargliene comunicazione (visto che il rinvio era stato dovuto ad un suo legittimo impedimento). A quel punto, la discussione aveva avuto luogo senza che agli imputati fosse stata concretamente garantita la necessaria assistenza tecnica.
Nell’interesse della (OMISSIS) e del (OMISSIS) si articolano quindi specifici profili di doglianza:
– sulla violazione degli articoli 179 e 420-ter cod. proc. pen., anche in relazione all’articolo 24 Cost..
Come gia’ avvertito in premessa, la Corte territoriale aveva rinviato l’udienza del 14/12/2015 al 21 dello stesso mese, prendendo atto di un concomitante impegno professionale del difensore dei ricorrenti. Di tale differimento, pero’, la difesa non aveva avuto alcuna notizia, sia perche’ disposto a tempi brevissimi ed inusitati, non ragionevolmente attesi (tanto da non rendere concretamente possibile attingere ad eventuali informazioni mediante accesso in Cancelleria, per un difensore – come nella specie – di altro foro), sia per non essersi dato corso all’avviso ex articolo 420-ter c.p.p.. Nel ricorso si rappresenta l’esistenza di un orientamento giurisprudenziale secondo cui l’avviso de quo non spetterebbe al difensore comunque sostituito (nella specie, da un legale nominato ai sensi dell’articolo 97 c.p.p., comma 4), essendo appunto il sostituto gravato dall’onere di informarlo degli sviluppi dell’udienza: tuttavia, cosi’ argomentando, si giungerebbe ad una sostanziale vanificazione dei diritti della difesa, oltre che all’abrogazione di fatto di una norma comunque vigente. Tanto piu’ che, nella realta’ della casistica giudiziaria, un difensore di ufficio nominato in udienza, in relazione ad una pluralita’ di giudizi per cui sorga tale necessita’, non riceve alcuna indicazione specifica su nomi o recapiti dei colleghi che e’ chiamato a sostituire, divenendo cosi’ impraticabile che spetti a lui avvisare chicchessia.
Inoltre, l’interpretazione che la difesa sollecita a superare appare oggi in contrasto con la sopravvenuta normativa che consente l’invio di avvisi a mezzo di semplici messaggi di posta elettronica certificata;
– inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonche’ vizi della motivazione della sentenza impugnata.
L’affermazione dei giudici di appello, in base alla quale l’articolo in rubrica consentiva certamente l’individuazione del suicida, appare frutto di travisamento ed argomentazioni illogiche: infatti, l’eta’ del presunto pedofilo non coincideva con quella del (OMISSIS), il luogo dove il corpo era stato ritrovato risultava indicato in termini generici (la (OMISSIS) ha estensione assai ampia, ed almeno una decina dei comuni ivi esistenti possono ritenersi prossimi alla citta’ di (OMISSIS), come descritto dalla giornalista). Inoltre, lo stesso (OMISSIS) non poteva intendersi un “libero professionista”, come ivi sostenuto, lavorando invece come dipendente dell’impresa familiare.
Il nucleo essenziale della notizia divulgata riguardava poi l’avvenuto suicidio di un uomo e la spiegazione del gesto in ragione di un’accusa di abusi sessuali che lo aveva riguardato poco tempo prima: dati, questi, senz’altro veri, senza che l’errore concernente l’eta’ della minore venisse ad alterarne il senso o la portata. Ergo, spiegare che la vittima aveva (OMISSIS) anni, piuttosto che 14 o 15, non avrebbe fatto venir meno la totale e radicale compromissione della reputazione del soggetto cui le condotte dovevano addebitarsi. A riguardo, i giudici di merito non risultano avere comunque analizzato il problema della sussistenza dell’elemento psicologico, vuoi per la giornalista vuoi per il direttore del quotidiano: cio’ nella rispettiva, diversa configurabilita’ (come detto, un’identica imprecisione sull’eta’ risultava da un diverso articolo, apparso su altra testata, a riprova che piu’ operatori dell’informazione erano stati evidentemente tratti in incolpevole errore da una fonte unica). Ne’ l’uso del termine “pedofilo” poteva intendersi diffamatorio in se’, descrivendosi con tale epiteto non solo chi usualmente compia atti sessuali con bambini stricto sensu, bensi’ anche chi abbia in isolate occasioni rapporti di tale natura con minorenni.
– violazione dell’articolo 185 cod. pen., articoli 2057 e 2059 cod. civ..
La Corte di appello ha riconosciuto alla parte civile costituita un risarcimento quantificato in via equitativa nella misura di 20.000,00 Euro, senza illustrare in alcun modo il percorso seguito per giungere a tale ammontare, ne’ spiegare le componenti del danno ritenute ravvisabili nel caso di specie. Oltre agli evidenti limiti motivazionali, i giudici di merito non hanno considerato che quello da liquidare doveva inquadrarsi come danno per “offesa alla memoria”, percio’ da riferire non gia’ “alla pretesa portata diffamatoria dell’articolo nei confronti del defunto, bensi’ agli ipotetici riflessi negativi che, dalla stessa, fossero derivati ai prossimi congiunti del suicida”. Ne’ si e’ tenuto conto che, a tutto voler concedere, “allorquando una notizia e’ parzialmente errata, il risarcimento va contenuto nella differenza tra il danno determinato dalla notizia errata e quello che si sarebbe comunque determinato dando la notizia negata” (sul punto, nell’interesse degli imputati si richiamano precedenti giurisprudenziali di questa Corte). Nella fattispecie, secondo la difesa, deve ragionevolmente ritenersi che “ove anche la notizia fosse stata pubblicata con l’indicazione dell’esatta eta’ della minore abusata, il discredito che ne sarebbe derivato per il suicida (…) sarebbe stato pari o al piu’ di pochissimo inferiore a quello determinato dalla notizia parzialmente errata”.
Con memoria difensiva depositata il 22/09/2017, il difensore dei ricorrenti ha inteso ribadire ed ulteriormente illustrare le doglianze proposte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ in parte fondato, nei limiti di cui appresso.
2. Innanzi tutto, non si puo’ convenire con la difesa quanto alla prima doglianza, di carattere processuale. Infatti, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, avallata dalla interpretazione oramai risalente delle Sezioni Unite, “il difensore che abbia ottenuto la sospensione o il rinvio della udienza per legittimo impedimento a comparire ha diritto all’avviso della nuova udienza solo quando non ne sia stabilita la data gia’ nella ordinanza di rinvio, posto che, nel caso contrario, l’avviso e’ validamente recepito, nella forma orale, dal difensore previamente designato in sostituzione, ai sensi dell’articolo 97 c.p.p., comma 4, il quale esercita i diritti ed assume i doveri del difensore sostituito e nessuna comunicazione e’ dovuta a quest’ultimo” (Cass., Sez. U, n. 8285 del 28/02/2006, Grassi, Rv 232906). Piu’ di recente, nel ribadire l’orientamento ora illustrato, e’ stato precisato che – nei casi di rinvio a udienza fissa – “la lettura dell’ordinanza sostituisce la citazione e gli avvisi sia per l’imputato contumace, che e’ rappresentato dal sostituto del difensore designato in udienza, sia per il difensore impedito, atteso che il sostituto assume per conto del sostituito i doveri derivanti dalla partecipazione all’udienza” (Cass., Sez. 3, n. 30466 del 13/05/2015, Calvaruso, Rv 264159).
Nell’interesse degli odierni imputati si obietta che tale esegesi comporterebbe di fatto l’abrogazione del disposto dell’articolo 420-ter c.p.p., u.c.; cio’ in quanto la norma prevede che si debba provvedere a norma del comma 1 laddove vi sia un legittimo impedimento (tempestivamente comunicato) del difensore, a meno che:
– di difensori ve ne siano due, e l’impedimento ne riguardi uno solo;
– il difensore impedito abbia comunque designato un sostituto;
– l’imputato chieda che si proceda in assenza del difensore che pure abbia rappresentato il proprio impedimento nei termini anzidetti.
Nel ricorso oggi in esame si legge che il citato articolo 420-ter, comma 1 prescrive sia il rinvio dell’udienza che il rinnovato avviso (all’imputato): ergo, il diritto all’avviso non puo’ che spettare anche al difensore impedito, stante la norma di richiamo contenuta nel comma 5, a meno che – tralasciando la prima e l’ultima ipotesi – sia stato egli stesso a designare un sostituto, caso certamente non coincidente con quello in cui risulti nominato un difensore d’ufficio. Ne consegue che omettere l’avviso della nuova udienza anche quando il diretto interessato non abbia delegato in sostituzione alcun collega, ma sia stato invece il giudice procedente a provvedere ai sensi dell’articolo 97 c.p.p., comma 4, verrebbe a vanificare la previsione appena ricordata.
L’assunto non puo’ condividersi.
In primis, occorre tener presente che un conto e’ il diritto al differimento dell’udienza, altra cosa e’ il diritto ad essere avvisati della data del rinvio. E non vi e’ dubbio che l’articolo 420-ter, comma 5, nel contemplare le eccezioni ivi elencate alla regola generale con riguardo all’impedimento del difensore, si riferisca innanzi tutto alla necessita’ di rinviare la trattazione del processo: necessita’ che non vi e’ quando uno dei difensori sia impedito, ma ne esista un secondo; e che parimenti deve intendersi superata quando sia l’imputato a dichiarare che intende veder comunque celebrato il giudizio. Analogamente, ove l’unico difensore risulti legittimamente impedito, ma si presenti un suo sostituto – la cui delega ben potrebbe non essere limitata al compito di assumere la difesa al solo fine di insistere nella richiesta di rinvio gia’ avanzata dal delegante – il processo non potra’ che avere il suo fisiologico corso.

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