Corte di Cassazione, sezione quinta penale, sentenza 5 aprile 2018, n. 15270.
Nel procedimento davanti al tribunale monocratico, l’erronea instaurazione del rito con citazione diretta per un reato per il quale e’ prevista l’udienza preliminare, non da’ luogo a nullita’ assoluta ed insanabile, ma solo ad una nullita’ a regime intermedio rilevabile, a pena di decadenza, subito dopo il compimento, per la prima volta, dell’accertamento della costituzione delle parti.
La deduzione di una nullita’ debba essere sempre accompagnata dalla deduzione specifica del danno che la parte ha subito a seguito del verificarsi della nullita’ medesima.
Cio’ in quanto anche in tema di nullita’ vige il principio fissato dall’articolo 568 c.p.p., comma 4, secondo il quale la condizione di ammissibilita’ dell’impugnazione sussiste solo se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l’eliminazione di un provvedimento giudiziale, una situazione pratica piu’ vantaggiosa per il soggetto impugnante, discendendo dall’accoglimento dell’impugnazione una situazione processuale diversa e piu’ favorevole.
Sentenza 5 aprile 2018, n. 15270
Data udienza 18 dicembre 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VESSICHELLI Maria – Presidente
Dott. DE GREGORIO Eduardo – Consigliere
Dott. CATENA Rossell – rel. Consigliere
Dott. MICCOLI Grazia – Consigliere
Dott. SETTEMBRE Antonio – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, emessa in data
31/03/2017;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa CATENA Rossella;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa LORI Perla, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per l’imputato l’Avv.to (OMISSIS), in sostituzione del difensore di fiducia Avv.to (OMISSIS), che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bologna, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Piacenza in composizione monocratica, in data 10/12/2014 – con cui (OMISSIS) era stato condannato a pena di giustizia, nonche’ al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile, in relazione: a) al delitto di cui all’articolo 612 bis cod. pen., perche’, non accettando la decisione di porre fine al loro matrimonio, con condotte reiterate, consistite nel: transitare continuamente davanti all’abitazione di (OMISSIS), al fine di cogliere l’occasione proficua per avvicinarla; controllare, anche tramite terzi, i suoi movimenti; fissarla con sguardi minacciosi o esternando al suo indirizzo gesti palesemente intimidatori (taglio alla gola, pistola puntata alla tempia, minacciava e molestava la predetta (OMISSIS) in modo da cagionarle un perdurante stato di ansia e di paura e da ingenerarle un fondato timore per l’incolumita’ propria, costringendola inoltre ad alterare le proprie abitudini di vita. Con l’aggravante dell’essere stato il fatto commesso dall’ex coniuge; in (OMISSIS), dal (OMISSIS) sino al (OMISSIS); b) al reato di cui all’articolo 660 cod. pen., commesso in (OMISSIS), dal (OMISSIS) sino alla fine del (OMISSIS) – concedeva all’imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena.
2. Con ricorso depositato il 14/07/2017, (OMISSIS) ricorre, a mezzo del difensore di fiducia Avv.to (OMISSIS), per violazione di norme processuali previste a pena di nullita’, ex articolo 606 c.p.p., lettera c), in riferimento all’articolo 177 c.p.p., e segg., in relazione al motivo di appello concernente la nullita’ del decreto di citazione diretta a giudizio emesso in data 04/11/2013 in relazione al delitto di cui all’articolo 612 bis cod. pen., che prevede una pena edittale superiore ad anni quattro di reclusione, e per il quale avrebbe dovuto essere celebrata l’udienza preliminare; cio’ anche considerato che il citato delitto e’ stato modificato dal Decreto Legge n. 93 del 2013, con aumento della pena edittale fino a cinque anni di reclusione, e che, nel caso in esame, il reato era stato contestato dal (OMISSIS) con condotta perdurante, con la conseguenza che, essendo stata esercitata l’azione penale con decreto di citazione diretta a giudizio in data 04/11/2013, ossia in epoca successiva all’entrata in vigore della nuova normativa, l’azione penale avrebbe dovuto essere esercitata con la richiesta di rinvio a giudizio; la Corte di merito ha statuito che la permanenza del fatto contestato si arrestasse alla data del luglio 2010, con conseguente applicazione delle previgente disciplina, per la quale l’azione penale andava esercitata con decreto di citazione diretta a giudizio, benche’ il capo di imputazione non fosse stato modificato; ne consegue che alla Corte di merito sarebbe sfuggito che oggetto dell’impugnazione fosse, ai sensi dell’articolo 568 cod. proc. pen., l’ordinanza resa dal primo giudice all’udienza del 31/03/2014, e non il capo della sentenza, essendo del tutto irrilevante che la sentenza avesse limitato la permanenza fino al luglio 2010, atteso che al momento in cui era stata emessa l’ordinanza la condotta contestata era da intendersi come condotta ancora in atto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso e’ inammissibile.
La sentenza impugnata ha osservato come il fatto di cui all’articolo 612 bis cod. pen., benche’ originariamente contestato come commesso dal (OMISSIS), con condotta in atto, fosse stato diversamente qualificato dalla sentenza di primo grado, quanto all’epoca di commissione, essendo stato ritenuto che la condotta di atti persecutori si fosse arrestata alla data del (OMISSIS), e che la successiva condotta, dal (OMISSIS) sino alla fine del (OMISSIS), fosse da inquadrarsi in quella di cui all’articolo 660 cod. pen..
Ne discende che l’arrestarsi della permanenza del delitto di cui all’articolo 612 bis cod. pen., alla data del (OMISSIS), implica che il regime normativo applicabile sia quello anteriore alla modifica di cui al Decreto Legge 14 agosto 2013, n. 93, articolo 1, convertito con modificazioni in L. 15 ottobre 2013, n. 119; pertanto, essendo stata individuata la cessazione della permanenza della condotta al luglio 2010, la sanzione penale applicabile risulta quella di cui alla originaria previsione del Decreto Legge 23 febbraio 2009, n. 11, articolo 7, convertito con modificazioni nella L. 23 aprile 2009, n. 38, ossia la reclusione da sei mesi a quattro anni.
Appare quindi evidente come, in relazione alla fattispecie come in concreto ritenuta dai giudici di merito, la pena applicata sia coerente con la normativa sostanziale applicata ratione temporis. L’imputato, infatti, e’ stato condannato alla pena di mesi sette di reclusione, ritenuta la continuazione.
La sentenza impugnata ha osservato che il fatto contestato avesse una data certa di permanenza fino al luglio 2010, epoca antecedente alla modifica della disciplina normativa dell’articolo 612 bis cod. pen., con coeva sanzione idi anni quattro di reclusione e correlata citazione diretta a giudizio, ai sensi dell’articolo 550 cod. proc. pen.; correttamente, inoltre, il primo giudice aveva qualificato la contestata aggravante come aggravante ordinaria, atteso che essa non prevede una sanzione superiore ad un terzo della pena base.
Tanto premesso, osserva la Corte che non vi e’ dubbio circa il fatto che alla data di emissione del decreto di citazione diretta a giudizio – ossia al 04/11/2013 – la contestazione fosse riferita ad un reato con condotta in atto, per cui effettivamente la formulazione del reato ricadeva nella disciplina della L. 15 ottobre 2013, n. 119, secondo cui la pena edittale massima, pari ad ani cinque di reclusione, avrebbe richiesto l’esercizio dell’azione penale a mezzo richiesta di rinvio a giudizio, e celebrazione dell’udienza preliminare, anziche’ la citazione diretta a giudizio.
Nel caso in esame, quindi, si e’ verificata una situazione in cui l’applicazione di una norma processuale dipende dalla norma sostanziale – ed in particolare dalla pena da essa prevista – in vigore al momento della sua applicazione.
Sotto un primo profilo, tuttavia, va ribadito il principio affermato da questa Corte nel suo massimo consesso, secondo cui “In tema di successione di leggi processuali nel tempo, il principio secondo il quale, se la legge penale in vigore al momento della perpetrazione del reato e le leggi penali posteriori adottate prima della pronunzia di una sentenza definitiva sono diverse, il giudice deve applicare quella le cui disposizioni sono piu’ favorevoli all’imputato, non costituisce un principio dell’ordinamento processuale, nemmeno nell’ambito delle misure cautelari, poiche’ non esistono principi di diritto intertemporale propri della legalita’ penale che possano essere pedissequamente trasferiti nell’ordinamento processuale (Sez. U, sentenza n. 27919 del 31/03/2011, P.G. in proc. Ambrogio, Rv. 250196). Detto principio, peraltro, proprio in tema di atti persecutori e’ stato applicato ad una fattispecie analoga a quella in esame, da Sez. 5, sentenza n. 35588 del 03/04/2017, P. e P.C., Rv. 271207, in cui e’ stata ritenuta legittima la citazione diretta a giudizio dell’imputato del reato di “stalking”, commesso prima della modifica normativa che, aumentando il limite edittale della pena, ha introdotto la necessita’ dell’udienza preliminare.
Senza alcun dubbio, quindi, deve ribadirsi il principio secondo il quale “Nel procedimento davanti al tribunale monocratico, l’erronea instaurazione del rito con citazione diretta per un reato per il quale e’ prevista l’udienza preliminare, non da’ luogo a nullita’ assoluta ed insanabile, ma solo ad una nullita’ a regime intermedio rilevabile, a pena di decadenza, subito dopo il compimento, per la prima volta, dell’accertamento della costituzione delle parti” (Sez. 1, sentenza n. 5967 del 04/12/2014, dep. 10/02/2015, Galeotti, Rv. 262426), ma va anche ribadito il correlativo principio secondo cui la deduzione di una nullita’ debba essere sempre accompagnata dalla deduzione specifica del danno che la parte ha subito a seguito del verificarsi della nullita’ medesima.
Cio’ in quanto anche in tema di nullita’ vige il principio fissato dall’articolo 568 c.p.p., comma 4, secondo il quale la condizione di ammissibilita’ dell’impugnazione sussiste solo se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l’eliminazione di un provvedimento giudiziale, una situazione pratica piu’ vantaggiosa per il soggetto impugnante, discendendo dall’accoglimento dell’impugnazione una situazione processuale diversa e piu’ favorevole (Sez. U, sentenza n. 42 del 13/12/1995, P.M. in proc. Timpani, Rv. 203093; Sez. 5, ordinanza n. 32850 del 30/06/2011, Giuffrida, Rv. 250578).
Non vi e’ dubbio che, nel caso in esame, non sia stato dedotto alcun pregiudizio per l’imputato, discendente dalla mancata celebrazione dell’udienza preliminare, atteso che egli ha ricevuto un trattamento sanzionatorio adeguato alla previsione normativa applicabile ratione temporis in riferimento alla concreta individuazione dell’epoca di commissione del reato, come accertata in sentenza.
Peraltro, anche ragionando in astratto, va osservato che l’accoglimento dell’eccezione non determinerebbe alcun vantaggio all’imputato, atteso che, anche all’esito dell’esercizio dell’azione penale con richiesta di rinvio a giudizio e celebrazione dell’udienza preliminare, al ricorrente non potrebbe che essere inflitta una pena coerente con i limiti edittali della fattispecie di cui all’articolo 612 bis cod. pen., secondo la previsione normativa della L. 23 aprile 2009, n. 38, cosa che, come visto, si e’ gia’ verificato in concreto.
Il ricorso deve essere, quindi, ritenuto inammissibile per carenza di interesse.
Va, infine, aggiunto, che nessuna doglianza risulta avanzata, con i motivi di ricorso, in riferimento alla fattispecie di cui all’articolo 660 cod. pen., con conseguente irrilevanza del decorso del tempo ai fini della prescrizione della suddetta contravvenzione, come contestata al capo b).
Dall’inammissibilita’ del ricorso discende, ex articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
In caso di diffusione del presente provvedimento andranno omesse le generalita’ e gli altri dati identificativi, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52, in quanto imposto dalla legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalita’ e gli altri dati identificativi, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52, in quanto imposto dalla legge.
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