L’errore di fatto di cui all’art. 395 n. 4 non è in linea di principio ravvisabile quando si lamenta una presunta erronea valutazione delle risultanze processuali o una anomalia del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio

Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenza 17 aprile 2018, n. 2312.

L’errore di fatto di cui all’art. 395 n. 4 non è in linea di principio ravvisabile quando si lamenta una presunta erronea valutazione delle risultanze processuali o una anomalia del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio (in quanto cio’ si risolve in un errore di giudizio), nonché quando una questione controversa sia stata risolta sulla base di specifici canoni ermeneutici o sulla base di un esame critico della documentazione acquisita.

Sentenza 17 aprile 2018, n. 2312
Data udienza 8 marzo 2018

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2527 del 2012, proposto da:
Ca. del Me. S.p.a. (Ca.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Se. M. Ca., Fr. Mu., An. Cl. e Pa. Zi., con domicilio eletto presso lo studio An. Cl. in Roma, via (…);
contro
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – Antitrust, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via (…);
nei confronti
La Nu. Me. Na. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato An. Pi., con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza (…);
per la revocazione
della sentenza del Consiglio di Stato – Sez. VI n. 06525/2011.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – Antitrust e di La Nu. Me. Na. S.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 marzo 2018 il Cons. Giordano Lamberti e uditi per le parti gli avvocati An. Cl., Fr. Mu., An. Ab., per delega dell’avv. An. Pi., e Ba. Ti. dell’Avvocatura generale dello Stato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, su segnalazioni delLa Nu. Me. Na. s.r.l., impresa concorrente di Ca. del Me. S.p.a. (Ca.), ha rilevato nel comportamento di quest’ultima, concessionaria di un’area demaniale relativa alle strutture e banchine di riparazione navali nel porto di Napoli, un abuso di posizione dominante a partire dal marzo 2007, consistente nella carenza di informazione relativa alle prenotazioni del bacino di carenaggio n. 3, e ha conseguentemente avviato una istruttoria ai sensi dell’art. 14 l. n. 287 del 1990.
1.1-L’Autorità, nell’adunanza del 5 febbraio 2009, ha respinto gli impegni presentati dalla società ai sensi dell’art. 14 ter della medesima legge e ha irrogato una sanzione pari a euro 285.000.
2-Avverso detto provvedimento Ca. del Me. ha proposto ricorso al TAR per il Lazio, che, con sentenze del 14 luglio 2010, n. 25434 e del 18 gennaio 2011, n. 451, ha rigettato il ricorso.
2.1-Con sentenza del 13 dicembre 2011, n. 6525, il Consiglio di Stato ha respinto i ricorsi in appello proposti nei confronti delle sentenze del TAR.
3-Ca. del Me. ha proposto ricorso in revocazione, ai sensi dell’art. 106 c.p.a. e dell’art. 395 n. 4, c.p.c., della predetta sentenza di questo Consiglio, deducendo più di un errore, suscettibile di giustificare la revocazione della sentenza gravata.
4-Prima di scrutinare le censure di parte ricorrente giova ricordare che l’errore di fatto revocatorio consiste nel cd. abbaglio dei sensi, e cioè nel travisamento delle risultanze processuali dovuto a mera svista, che conduca a ritenere come inesistenti circostanze pacificamente esistenti o viceversa. Esso non è in linea di principio ravvisabile quando si lamenta una presunta erronea valutazione delle risultanze processuali o una anomalia del procedimento logico, in quanto ciò si risolve in un errore di giudizio.
4.1 – La giurisprudenza ha contribuito a chiarire meglio le ipotesi che integrano l’errore di fatto revocatorio. Come anticipato, l’errore di fatto revocatorio consiste in una falsa percezione della realtà processuale e cioè in una svista – obiettivamente ed immediatamente rilevabile – che abbia portato ad affermare o soltanto supporre – purché tale supposizione non sia implicita, ma sia espressa e risulti dalla motivazione, in quanto “un abbaglio dei sensi è incompatibile con l’omissione di motivazione, perché è la motivazione che rivela l’abbaglio” (cfr. Cons. St., Ad. plen., 30 luglio 1980, n. 36) – l’esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti di causa ovvero la inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti risulti invece positivamente accertato. Inoltre, occorre in ogni caso che tale fatto non abbia costituito un punto controverso sul quale sia intervenuta la pronuncia del giudice, perché in tal caso sussiste semmai un errore di diritto (cfr. C.G.A., 3 marzo 1999, n. 83) e con la revocazione si verrebbe in sostanza a censurare la valutazione e l’interpretazione delle risultanze processuali (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 22 febbriao 1980, n. 208).
Più schematicamente, questo Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5301 del 20 novembre 2015, ha chiarito che l’errore di fatto, idoneo a fondare la domanda di revocazione ai sensi dell’art. 106 c. proc. amm., deve essere caratterizzato: a) dal derivare da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, la quale abbia indotto l’organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto di fatto, facendo cioè ritenere un fatto documentalmente escluso ovvero inesistente un fatto documentalmente provato; b) dall’attenere ad un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato; c) dall’essere stato un elemento decisivo della decisione da revocare, necessitando perciò un rapporto di causalità tra l’erronea presupposizione e la pronuncia stessa. L’errore deve, inoltre, apparire con immediatezza ed essere di semplice rilevabilità, senza necessità di argomentazioni induttive o indagini complesse.
5 – Alla luce delle ricordate coordinate ermeneutiche, il ricorso risulta inammissibile, consistendo in una sistematica critica a pressoché ogni capo della sentenza impugnata, che ha disatteso i motivi di appello dell’odierna ricorrente in revocazione.
6- Più nel dettaglio, un primo errore sarebbe quello che affligge il motivo di impugnazione riguardante l’errata valutazione del mercato rilevante.
Al riguardo, parte ricorrente deduce che nel proprio appello aveva sottolineato che tutto l’assetto delle concessioni, fattuale e normativo, nel porto di Napoli era cambiato dal precedente del 2002 alla situazione oggetto del provvedimento impugnato a seguito del procedimento A405. Secondo la medesima ricorrente, tale radicale mutamento della situazione non è stato minimamente percepito nella sentenza impugnata, la quale, pur affermando di voler trattare la questione del mercato rilevante, in realtà non la considererebbe affatto, limitandosi semplicemente a riprendere le considerazioni, errate, dell’AGCM (e del TAR), a loro volta viziate da un palese travisamento della situazione degli atti concessori sopravvenuti, e del differente modello organizzativo da essi determinato.
6.1. Come anticipato tale doglianza non rappresenta un idoneo motivo di revocazione della sentenza.
Invero, la sentenza impugnata tratta diffusamente alle pagine da 11 a 14 il motivo di appello attinente alla questione relativa al mercato rilevante. Circa la specifica questione sulla quale la ricorrente basa il ricorso in esame, nella sentenza impugnata si legge testualmente: “priva dei vizi evidenziati… è quindi la ricostruzione elaborata sul punto dall’Autorità, anche a voler considerare il particolare contesto nel quale è stato assunto il provvedimento impugnato in primo grado: la titolarità della concessione assentita nel 2004 non vale, infatti, a mutare i parametri di riferimento rispetto al precedente provvedimento sanzionatorio del 2002, sui quali legittimamente è stata condotta la definizione del mercato rilevante”.
Alla luce di tale precisazione, non è affatto ravvisabile quella mancata considerazione di un fatto rilevante, idonea a giustificare la revoca della sentenza. Non vi è infatti una omessa presa d’atto che l’assetto delle concessioni, fattuale e normativo, nel porto di Napoli era cambiato dal precedente del 2002 alla situazione oggetto del provvedimento impugnato a seguito del procedimento A405, bensì una interpretazione di tale circostanza, che, come tale, non può più essere sindacata in questa sede.
In ogni caso, anche un’eventuale mancato esame di tale peculiare aspetto, non può tradursi di per sé in un vizio revocatorio come messo in luce della giurisprudenza più recente. Infatti, si è precisato che l’omessa pronuncia su un vizio denunciato deve essere accertata con riferimento alla motivazione della sentenza nel suo complesso, senza privilegiare aspetti formali, e può ritenersi sussistente solo nell’ipotesi in cui non risulti essere stato esaminato il punto controverso e non quando la decisione sul motivo (o sull’eccezione) risulti implicitamente, o quando la pronuncia su di esso c’è stata, anche se non ha preso specificamente in esame alcune argomentazioni a sostegno della doglianza (cfr. Cons. St., Sez. IV, 17.12.2012, n. 6455; sez. VI, 21.4.2009, n. 2414). Anche recentemente, la stessa Adunanza Plenaria (n. 21 del 27 luglio 2016) si è espressa nel senso che non costituisce motivo di revocazione per omessa pronuncia il fatto che il giudice, nell’esaminare la domanda di parte, non si sia espressamente pronunciato su tutte le argomentazioni poste dalla parte medesima a sostegno delle proprie conclusioni.
7 – Per le medesime ragioni innanzi esplicate non può essere condiviso l’ulteriore rilievo di parte ricorrente, secondo la quale sarebbe ravvisabile un errore di fatto anche con riferimento alle statuizioni contenute nella sentenza a proposito del mercato geografico. Al riguardo, la ricorrente deduce che in sede di appello (e ancor prima in sede di ricorso al TAR), Ca. del Me. aveva censurato il provvedimento dell’AGCM per aver gravemente travisato la situazione di fatto riguardante le prenotazioni dei bacini: segnatamente, rispetto al precedente del 2002, la diversa situazione normativa e di mercato aveva fatto sì che, in tutto il periodo osservato nell’istruttoria (dal 2004 al 2008), le prenotazioni dei bacini erano state fatte dagli armatori, e non più dai riparatori navali, come invece avveniva nel caso relativo al 2002. La ricorrente aveva in particolare evidenziato che, su oltre 1500 richieste di disponibilità bacini prese in considerazione dall’AGCM nel quinquennio 2004-2008, solo circa 60 provenivano da riparatori; evidenziandosi inoltre che queste ultime provenivano esclusivamente da un unico riparatore, NMN, il quale tuttavia non solo è un soggetto controllato dall’armatore MSC, ma aveva chiesto accesso al bacino di carenaggio sempre e solo per navi MSC.
7.1 – Come anticipato anche le considerazioni che precedono non sono idonee ad integrare un vizio revocatorio.
Invero, la sentenza in riferimento a tale specifico aspetto, dimostra di aver preso in esame la questione evidenziata dall’appellante, giungendo alla conclusione che: “una volta dimostrato che la domanda di utilizzo proviene, …, dai riparatori e non dagli armatoti la delimitazione geografica del mercato non può che essere identificata col porto di Napoli (p. 12 della sentenza). Ne consegue che la censura di parte ricorrente si risolve nel criticare la valutazione effettuata dal Giudice, al di fuori dei presupposti della revocazione ex art. 365 n. 4 c.p.c.. Invero, non è possibile in sede di giudizio per revocazione rimettere in discussione ciò che è già stato oggetto di valutazione da parte dell’organo giudicante.
8 – Non sono inoltre pertinenti le ulteriori argomentazioni svolte da parte ricorrente, secondo la quale l’abbaglio dei sensi di cui sarebbe frutto la sentenza impugnata sarebbe ravvisabile anche per l’asserita dimensione puramente locale dei riparatori stessi. In particolare, quando la sentenza assume una pretesa “non sostenibilità dei costi aggiuntivi per una società di riparazione legati allo spostamento in altro porto”, essa non considererebbe elementi di fatto e documenti agli atti, dimostranti che (a) la denunciante NMN, presunta “impresa locale”, opera su più sedi, in Italia e all’estero, e realizza oltre la metà del proprio fatturato fuori Napoli, e che (b) l’altro “concorrente napoletano” di Ca. del Me., l’impresa Pa., è titolare di cantiere, con annessi bacini di carenaggio, sia a Napoli che a Messina, che a Malta. Secondo parte ricorrente, senza questo errore il Giudice avrebbe potuto accertare l’inesistenza dell’asserita dimensione “puramente locale” del mercato delle riparazioni navali, e quindi l’assenza di alcuna dominanza di Ca. del Me., che è presente esclusivamente nel porto di Napoli.
8.1 – Come anticipato, anche tale censura non è idonea ad integrare un vizio revocatorio alla stregua dell’art. 395 n. 4 c.p.c., posto che, in ultima analisi, ciò che lamenta parte ricorrente è una erronea valutazione del materiale istruttorio prodotto in causa, eventualità questa che integra, se del caso, un errore di valutazione o di interpretazione dei fatti, che è cosa differente dall’errore di fatto di cui all’art. 395 n. 4, come innanzi descritto. Invero, quest’ultimo errore, come già accennato, non è in linea di principio ravvisabile quando si lamenta una presunta erronea valutazione delle risultanze processuali o una anomalia del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio (in quanto ciò si risolve in un errore di giudizio), nonché quando una questione controversa sia stata risolta sulla base di specifici canoni ermeneutici (Sez. V, 3 settembre 1980, n. 763) o sulla base di un esame critico della documentazione acquisita (Sez. VI, 20 febbraio 1970, n. 127). Anche la recente giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. 8828 del 05/04/2017) ha ribadito che: “L’errore di fatto, quale motivo di revocazione della sentenza ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., deve consistere in una falsa percezione di quanto emerge dagli atti sottoposti al suo giudizio, concretatasi in una svista materiale su circostanze decisive, emergenti direttamente dagli atti con carattere di assoluta immediatezza e semplice e concreta rilevabilità, con esclusione di ogni apprezzamento in ordine alla valutazione in diritto delle risultanze processuali. Ne consegue che il vizio con il quale si imputi alla sentenza un’erronea valutazione delle prove raccolte è, di per sé, incompatibile con l’errore di fatto, essendo ascrivibile non già ad un errore di percezione, ma ad un preteso errore di giudizio”.
9 – Secondo parte ricorrente, l’errore di fatto suscettibile di revocazione della sentenza si appaleserebbe anche in riferimento alla omessa pronuncia quanto alla prova dell’asserita condotta abusiva. Al riguardo si deduce che, in sede di appello, Ca. del Me. aveva lamentato che il provvedimento impugnato aveva ritenuto provata la presunta non trasparenza nella gestione del bacino esclusivamente sulla base di uno scambio di mail interno all’unica denunciante NMN, e cioè documenti confezionati dall’unica controinteressata, non confermati da alcun ulteriore elemento. Secondo parte ricorrente, ciononostante, mancherebbe, nella sentenza, una statuizione proprio sul motivo volto a chiedere di accertare il vizio della sentenza di primo grado, per aver ritenuto provato l’an della condotta asseritamente abusiva sulla scorta di elementi del tutto incompatibili coi principi dell’onere della prova.
9.1 – La censura non è pertinente, invero, la sentenza gravata non trascura affatto tale aspetto, esplicitando che: “sono da respingere anche i motivi d’appello sub 8, 9 e 10, in quanto la condotta di Ca. è stata correttamente considerata da Agcm quale infrazione delle regole concorrenziali”.
Anche in questo caso, dunque, la doglianza di parte ricorrente si traduce in una censura alla valutazione del materiale istruttorio prodotto in causa effettuato nella sentenza impugnata. Ovvero, da un altro punto di vista, in un errore di diritto circa la corretta applicazione dei principi che regolano l’onere della prova. Entrambi tali profili esulano dall’ambito applicativo dell’art. 395 n. 4, come già evidenziato innanzi, dovendosi ritenere validi anche in questo caso gli insegnamenti della giurisprudenza già ricordati.
10 – La ricorrente prospetta un ultimo motivo di revocazione, denunciando l’omessa pronuncia in ordine ai diversi quesiti pregiudiziali ex art. 267 TFUE che Ca. del Me. aveva sollevato in sede di ricorso, ulteriormente argomentati in sede di memoria per l’udienza pubblica del 5 luglio 2011 e per quella del 22 novembre 2011.
10.1- Anche tale censura non consente la revocazione della sentenza impugnata. Invero, la sentenza, come di seguito evidenziato, non trascura gli aspetti che secondo la ricorrente sarebbero suscettibili di dare luogo ad un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, semplicemente, seppur in via implicita, non ha ritenuto di rimettere le relative questioni al vaglio del Giudice europeo. Anche a questo proposito giova ricordare che secondo l’espresso dettato legislativo (art. 395, n. 4 c.p.c.) l’errore di fatto che consente di rimettere in discussione il decisum del giudice con il rimedio straordinario della revocazione è solo quello che non coinvolge l’attività valutativa dell’organo decidente, ma tende, invece, ad eliminare l’ostacolo materiale frapposto fra la realtà del processo e la percezione che di questa il giudice abbia avuto (Cons. St., Sez. VI, 29 settembre 1982, n. 447), ostacolo promanante da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio (Cons. St., Sez. IV, 13 luglio 1982, n. 504), sempre che il fatto oggetto dell’asserito errore non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza impugnata per revocazione abbia pronunciato, dovendosi escludere che il giudizio revocatorio, in quanto rimedio eccezionale, possa essere trasformato in un ulteriore grado di giudizio (Cons. Stato, Sez. V, 28 dicembre 2007, n. 6774).
10.2 – In particolare, la ricorrente avanzava i seguenti quesiti: “Se i principi di cooperazione fra la Commissione e le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri, e di uniforme applicazione degli articoli 101 e 102 (già articoli 81 e 82 CE) previsti dal Regolamento n. 112003, ostano all’interpretazione dell’art. 102 T-FUE da parte di un’autorità nazionale della concorrenza in senso tale da individuare, rispetto ad un medesimo settore merceologico, un mercato rilevante diverso da quello individuato dalla Commissione in altri procedimenti.
Nella sentenza impugnata, al riguardo si legge che: “tale regolamento, infatti, detta regole di raccordo tra Autorità nazionali e Commissione europea, introducendo e modulando oneri e facoltà di informazione e consultazione, ma non priva la prima della funzione che le è propria, salvo nell’ipotesi, che qui non ricorre, prevista dall’art. 11.6; in particolare, la definizione degli elementi costitutivi dell’infrazione nel caso sottoposto al suo esame, e segnatamente del mercato rilevante nella singola fattispecie, appartiene alla funzione dell’Autorità nazionale di garanzia, anche dopo l’entrata in vigore del regolamento in esame”. E’ dunque palese che la sentenza ha esaminato la questione sottesa al quesito, giungendo ad una propria valutazione, che non può essere rimessa in discussione in questa sede.
10.3 – L’appellante proponeva un secondo quesito: Se l’art. 102 possa essere interpretato nel senso di attribuire la qualifica di infrastruttura essenziale, ai sensi del predetto articolo, ad un bacino di carenaggio sito in un porto dell’Unione europea, in una situazione in cui (a) esiste un mercato dei bacini di carenaggio nuovi od usati nel quale questi beni vengono regolarmente compravenduti; (b) nel porto di cui trattasi esistono specchi acquei idonei a ospitare bacini galleggianti equivalenti al bacino di carenaggio di cui trattasi; (c) l’unica impresa che – nel mercato rilevante – si duole del mancato accesso al predetto bacino è titolare di diritti esclusivi di durata trentennale su questi specchi acquei, aveva in passato dimostrato di voler acquistare un bacino equivalente a quello di cui trattasi, fermo comunque che il costo dell’investimento sarebbe sicuramente sostenibile; (d) oltre ai suddetti specchi acquei, altri ne esistono nel medesimo ambito portuale che sono liberi o liberabili in un tempo non superiore ai tre mesi, e che possono parimenti essere destinati ad ospitare bacini di carenaggio equivalenti a quello di cui trattasi”.
Nella sentenza impugnata si legge: “quanto alle censure relative alla posizione di Ca. come impresa dominante e alla definizione del bacino n. 3 come infrastruttura essenziale (di cui sopra, punti nn. 4, 5, 6 e 7), considerazioni già svolte nella più volte citata sentenza n. 2090 valgono a farne emergere la non condivisibilità. Anche nel caso in esame, infatti, l’Autorità ha dato puntuale resoconto, nel provvedimento impugnato, delle caratteristiche della domanda e dell’offerta presenti nel porto di Napoli, dell’esistenza e delle caratteristiche dei sette bacini di carenaggio, del regime concessorio in forza del quale Ca. detiene la- gestione di tre di essi, del fatto che la percentuale di impegno del bacino n. 3 da parte di questa società in qualità di riparatore è stata pari al 100%, avendo interessato, per la totalità dei lavori o per una parte considerevole degli stessi, tutte le ottantasei commesse ivi realizzate, delle caratteristiche per le quali il suddetto bacino è struttura non sostituibile con altre analoghe nell’ambito di riferimento”. Anche in questo caso è evidente come la sentenza abbia esaminato approfonditamente la particolare questione circa la qualifica di infrastruttura essenziale, del bacino di carenaggio oggetto di causa, traendone le proprie conclusioni ed evidentemente ritenendo che ciò non implicasse la necessità di una rimessione della questione alla Corte di Giustizia. Non si è dunque al cospetto di un errore di fatto, bensì di una valutazione del giudicante non più sindacabile.
10.4 – L’appellane proponeva inoltre un terzo quesito “Se l’art. 2 del Regolamento n. 1/2003 osti all’accertamento di una infrazione degli articoli 101 e 102 1NUE (già 81 e 82 CE) da parte dell’autorità nazionale che asserisce tale infrazione, quando quest’ultima abbia ritenuto provata la commissione della condotta asseritamente illecita esclusivamente sulla scorta di dichiarazioni di un’impresa denunziante, ovvero di documenti del tutto interni al denunziante stesso (in particolare, scambio di e-mail tra personale interno al denunziante), vi più quando essi siano temporalmente successivi alla presentazione della denuncia di presunta infrazione delle nonne antitrust di cui trattasi”.
Su tale aspetto si è già innanzi riferito (par. 9.1). In questa sede non può che ribadirsi come la questione sottesa al quesito implichi la valutazione del materiale probatorio che non può essere rimessa in discussione in questa sede.
10.5 – Con l’ultimo quesito, l’appellante chiedeva “Se l’art. 102 TFUE, osti all’accertamento di una condotta escludente in capo ad un’impresa in ipotesi dominante, quando questa condotta riguardi il mancato accesso, nei confronti di un’altra sola impresa, ad un’infrastruttura ritenuta essenziale, allorché sia provato che l’infrastruttura di ad trattasi sia stata utilizzata in misura idonea a saturarla, e l’accesso ad essa da parte della seconda impresa sia stato in linea con le percentuali di accesso che, nel periodo considerato, hanno avuto altre imprese clienti dell’infrastruttura di ad trattasi”.
La sentenza impugnata, lungi dal trascurare tale aspetto, ha osservato che: “le risultanze istruttorie hanno evidenziato che Ca. ha determinato una situazione di carenza di informazioni sulla disponibilità dei bacini relativamente a periodi superiori a trenta giorni dalla data di consultazione dell’elenco delle iscrizioni e, quindi, dalla data di eventuale domanda di iscrizione della nave all’immissione in bacino. L’appellante riconduce la causa di tale condotta alla doverosa applicazione del regolamento per l’uso dei bacini di carenaggio nel porto di Napoli, che vieta la prenotazione nel periodo anteriore a trenta giorni dall’immissione. La tesi non può essere condivisa, poiché la contestazione riguarda non la mancata prenotazione, ma la mancanza di trasparenza nella gestione del bacino, con ricadute negative sull’obbligo gravante sul gestore-concessionario di assicurare parità di trattamento tra i diversi soggetti che ne richiedano la disponibilità, e sostanziale creazione di una situazione di privilegio di Ca. rispetto alle altre imprese di riparazione nell’utilizzo dell’infrastruttura considerata. La scarsa trasparenza in merito alla disponibilità dei bacini di carenaggio ha, di fatto, ostacolato ingiustificatamente l’accesso agli stessi da parte dei riparatori presenti nel porto di Napoli, e ha consentito a Ca. di riservare a sé stessa un accesso privilegiato: in conclusione, attraverso il comportamento contestato, Ca. ha posto in essere un comportamento che legittimamente l’Autorità ha ritenuto idoneo ad ostacolare l’accesso alle infrastrutture necessarie agli altri riparatori e, quindi, a configurare un abuso di posizione dominante, sanzionato dall’art. 3 della legge n. 287 del 1990”. La motivazione della sentenza impugnata delinea in modo chiaro la condotta illecita oggetto di contestazione da parte dell’Autorità, traendo le relative conseguenza in punto di diritto. Ne consegue che anche sotto quest’ultimo profilo la doglianza di parte ricorrente, alla luce dei criteri enunciati dalla giurisprudenza e già ricordati, non è idonea a dare luogo alla revocazione della sentenza.
11 – Le questioni circa i procedimenti penali in corso in riferimento ad eventuali falsità commesse nel procedimento istruttorio dell’Autorità, non possono mutare le valutazioni che precedono, posto che, da un lato, il vizio revocatorio denunciato è quello del n. 4 dell’art. 365 c.p.c.; dall’altro, allo stato, non sussiste alcuna pronuncia che accerti il comportamento illecito degli imputati.
12 – Per le ragioni esposte non è ravvisabile alcun errore di fatto suscettibile di rientrare nelle ipotesi idonee a dar luogo alla revocazione della sentenza. Pertanto, non può che dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. La complessità delle questioni giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Sesta) dichiara l’inammissibilità del ricorso e compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2018 con l’intervento dei magistrati:
Sergio Santoro – Presidente
Vincenzo Lopilato – Consigliere
Marco Buricelli – Consigliere
Dario Simeoli – Consigliere
Giordano Lamberti – Consigliere, Estensore

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