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La Corte di assise di Catania l’aveva ritenuto pero’ colpevole del delitto di abbandono di incapaci non per le carenze del personale della struttura ma perche’ (OMISSIS) non aveva dato disposizioni al personale di assicurarsi che il ricoverato (OMISSIS) non corresse pericoli a causa delle condotte a suo danno di un’altra ricoverata, (OMISSIS). Una condotta contestatagli in fatto nel corso del dibattimento.
(OMISSIS) e (OMISSIS) erano accusati del delitto previsto dall’articolo 591 c.p. (cosi’ modificata l’originaria imputazione di omicidio colposo), perche’, quali infermieri professionali in servizio presso la medesima (OMISSIS) la notte dei fatti, abbandonavano il ricoverato (OMISSIS), incapace di provvedere a se stesso, determinando cosi’ una situazione di pericolo tale per cui il medesimo veniva colpito in varie parti del corpo da un’altra ricoverata, (OMISSIS), anch’essa incapace, riportando lesioni che ne causavano la morte.
La Corte territoriale perveniva all’assoluzione degli imputati sulla base delle seguenti considerazioni:
– si era potuto accertare, in particolare dalla deposizione della persona ricoverata nella medesima stanza del (OMISSIS), (OMISSIS), che (OMISSIS), nelle prime ore del mattino ma ancora in orario notturno, era entrata nella stanza ove dimoravano (OMISSIS) e (OMISSIS) e, schernita dal primo, aveva reagito colpendolo piu’ volte con una scarpa; il personale medico si era accorto delle lesioni patite dal (OMISSIS) solo al mattino e le cure prestate non ne avevano impedito il decesso, dodici giorni piu’ tardi;
– (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) erano tutti pazienti ricoverati nella (OMISSIS) non per l’avanzata eta’ ma per i loro problemi psichiatrici;
– quanto all’accusa mossa al (OMISSIS), l’amministratore della struttura, non poteva affermarsi che la presenza di un terzo infermiere nel turno di notte avrebbe potuto evitare l’accaduto; ne’ si era provato che (OMISSIS) fosse stato messo al corrente della problematica intercorrente fra (OMISSIS) e (OMISSIS) e fosse il diretto responsabile delle cure e della sorveglianza che dovevano prestarsi ai due pazienti;
– quanto all’accusa mossa a (OMISSIS) e (OMISSIS), i due infermieri professionali di turno quella notte, ai quali si era rimproverato di non avere apprestato adeguate cure e sorveglianza al (OMISSIS), cosi’ abbandonandolo ed esponendolo ad una situazione di pericolo, non si era raggiunta la prova che costoro fossero stati adeguatamente informati dei ricorrenti litigi fra (OMISSIS) e (OMISSIS) (e dei pericoli che ne potevano derivare), ne’ che i due avessero abbandonato (OMISSIS) solo perche’ non avevano rilevato che quella notte non aveva urinato nel catetere (denunciando cosi’ uno stato di malessere), ne’ che costoro avessero il potere di trasferire il (OMISSIS) in altra stanza per poterlo meglio sorvegliare.
Occorreva poi considerare, aggiungeva la Corte, che la (OMISSIS) poteva ricoverare pazienti psichici solo se stabilizzati, non essendo autorizzata ad ospitare pazienti problematici anche perche’ non disponeva del personale medico specializzato. Qualora un paziente non si fosse dimostrato stabile si sarebbe imposto il suo trasferimento in una struttura idonea. Una valutazione che non competeva ad alcuno dei tre imputati.
Non vi era pertanto prova dell’elemento soggettivo del delitto contestato a (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), non essendosi accertato che i predetti fossero consapevoli che l’abbandono del paziente avrebbe potuto causargli il danno che gliene era derivato (non potendosi applicare nel giudizio penale la presunzione dettata dall’articolo 2047 c.c.).
2 – Propongono ricorso le costituite parti civili, (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), con unico atto ed a mezzo del comune difensore, articolando le proprie censure in due motivi.
2 – 1 – Con il primo motivo deducono il vizio di motivazione in ordine alla assoluzione dell’imputato (OMISSIS).
La Corte territoriale, nel riformare integralmente la sentenza di prime cure, non aveva assolto all’obbligo di esaminare con la dovuta accuratezza le argomentazioni spese dal primo giudice.
Era contraddittorio affermare, come aveva fatto la Corte, che la (OMISSIS) soffriva di precise carenze, non disponendo di personale sufficiente a garantire l’adeguata cura e sorveglianza dei pazienti, in particolare di coloro che soffrivano di patologie psichiatriche, e non ritenerne poi responsabile l’imputato che ne era l’amministratore.
(OMISSIS), infatti, rivestiva una posizione di garanzia rispetto alla incolumita’ di tutti i degenti. E, in causa, si era provato che la carenza di personale aveva cagionato l’abbandono che aveva determinato il pericolo che si era poi concretizzato a danno del (OMISSIS). Doveva poi ricordarsi che lo stesso (OMISSIS) era stato inopinatamente trasferito all’ultimo piano, il meno prossimo a quello in cui si trovavano gli infermieri del turno di notte, in una stanza vicina a quella della (OMISSIS), pur essendo noto l’atteggiamento aggressivo di quest’ultima nei suoi confronti.
Tanto piu’ che la stessa Corte aveva rilevato come i testimoni avessero ricordato che la (OMISSIS) aveva gia’ mostrato, in precedenti occasioni, di voler reagire alle continue provocazioni del (OMISSIS). La mancata stabilizzazione della quale non era stata oggetto dei dovuti approfondimenti.
2 – 2 – Con il secondo motivo lamentano il vizio di motivazione in ordine alla assoluzione degli imputati (OMISSIS) e (OMISSIS).
Anche in questo caso la motivazione della Corte di appello era contraddittoria perche’ si era affermato che i due non avevano esposto a pericolo il (OMISSIS) per poi rilevare come questi si fosse trovato in tale stato di abbandono da consentire alla (OMISSIS) una prolungata aggressione a suo danno e da non accorgersi delle richieste di aiuto del (OMISSIS), nel silenzio delle ore notturne.
Tanto piu’ che la situazione di disagio del (OMISSIS) era chiaramente denunciata dal fatto che costui non aveva urinato nella notte e che era nota la conflittualita’ fra questi e la (OMISSIS).
3 – Il difensore di (OMISSIS) ha depositato una memoria con la quale chiede che il ricorso delle parti civili sia dichiarato inammissibile o sia rigettato.
Si riteneva il ricorso inammissibile perche’ difettava di specificita’ e non affrontava in modo adeguato le argomentazioni spese dalla Corte di assise di appello. Se ne chiedeva, comunque, il rigetto, non essendo stata individuata e provata alcuna condotta del (OMISSIS) con la quale avrebbe potuto impedire l’evento.
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