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3.3 Infine, sul piano formale il difensore del responsabile civile lamenta la violazione dell’articolo 87 c.p.p., comma 3. Nella fattispecie, alla citazione dell’istituto bancario ed alla successiva instaurazione del contraddittorio fece seguito l’ammissione del rito abbreviato richiesto dal (OMISSIS): ergo, come gia’ rilevato dalla giurisprudenza di legittimita’ in analoghe vicende, venne a prodursi una causa codificata di esclusione del responsabile civile, per cui lo svolgimento del giudizio non avrebbe potuto subire compressioni in esito alle strategie processuali dell’imputato. Richiamando precedenti di questa Corte, la difesa della (OMISSIS) s.p.a. rileva che l’esclusione avrebbe dovuto disporsi senza ritardo, anche di ufficio; e, seppure in difetto di un provvedimento ad hoc, deve intendersi conseguenza diretta dell’ammissione del rito speciale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso della difesa del responsabile civile si rivela fondato (quanto alla censura in rito appena illustrata, che si rivela assorbente). Non puo’ trovare accoglimento, invece, l’impugnazione avanzata nell’interesse dell’imputato, dovendosi comunque prendere atto dell’intervenuta depenalizzazione del reato di cui all’articolo 485 cod. pen..
2. La giurisprudenza di legittimita’ ha piu’ volte chiarito, in vero, che “l’estromissione del responsabile civile nel giudizio abbreviato consegue direttamente all’accoglimento della richiesta di instaurazione del rito alternativo, anche in assenza di un apposito provvedimento del giudice che la dichiari” (Cass., Sez. 5, n. 37370 del 07/06/2011, Bianchi, Rv 250489; il principio e’ stato ribadito, piu’ di recente, da Cass., Sez. 2, n. 44571 del 10/10/2014, Pumilia).
Nel caso oggi sub judice, la (OMISSIS) s.p.a. venne citata come responsabile civile e rimase contumace dinanzi al Tribunale, per poi costituirsi nel corso del giudizio di secondo grado (senza avere impugnato la sentenza del Tribunale), ove concluse per l’accoglimento dell’appello dell’imputato: non di meno, a fronte di una estromissione comunque operante ipso iure, non puo’ intendersi ormai precluso al soggetto interessato – neppure in questa sede –
rilevare l’anzidetto vizio processuale. Un ulteriore precedente di questa Corte avvalora tale opzione interpretativa, essendosi gia’ affermato che “la disposta celebrazione del rito abbreviato comporta l’automatica esclusione da esso del responsabile civile pur laddove il giudice non abbia provveduto alla estromissione di questi, sicche’ l’eventuale mancata prospettazione della relativa eccezione, non preclusa neppure dalla avvenuta partecipazione attiva al procedimento, non equivale ad acquiescenza dello stesso responsabile civile” (Cass., Sez. 3, n. 5860/2012 del 12/10/2011, C., Rv 252119).
3. Come rilevato in via preliminare, deve rilevarsi l’abrogazione dell’ipotesi criminosa di falso in scrittura privata (quale deve comunque intendersi una distinta concernente operazioni bancarie), a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 7 del 2016. Cio’ comporta che, dal complessivo trattamento sanzionatorio indicato dai giudici di merito, dovranno espungersi 20 giorni di reclusione e 67,00 Euro di multa: la pena per il delitto di cui all’articolo 485 cod. pen., infatti, venne determinata – quale aumento ex articolo 81 cpv. cod. pen. nella misura di 1 mese di reclusione e 100,00 Euro di multa, prima di procedere alla riduzione finale ai sensi dell’articolo 442 c.p.p..
Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 46688 del 29/09/2016 (ric. Schirru), hanno altresi’ precisato che l’abolito criminis ora richiamata comporta per il giudice dell’impugnazione anche la revoca delle eventuali statuizioni civilistiche di una pronuncia di condanna per una delle fattispecie contemplate nel testo normativo: resta comunque salva la possibilita’, per la persona offesa, di promuovere azione di risarcimento e di sollecitare l’applicazione (a carico dell’autore della condotta depenalizzata) delle sanzioni pecuniarie civili introdotte dal citato Decreto Legislativo n. 7 del 2016.
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