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Il presente ricorso e’ inammissibile, stante la manifesta infondatezza delle censure, sottese al medesimo.
Segnatamente, non colgono nel segno i rilievi, essenzialmente di natura argomentativa, ancorche’ connessi, altresi’, alla dedotta violazione della legge penale, con riferimento precipuo all’ipotesi criminosa della diffamazione, concernenti la mancata percezione, per l’inverso, immediata, della carenza di offensivita’ del contenuto dei messaggi in contestazione e, nel contempo, la mancata dimostrazione, nel provvedimento impugnato, di tale requisito, essenziale per l’accertamento della responsabilita’. Le frasi, riportate nel testo del provvedimento impugnato, fanno un chiaro riferimento al ruolo dell'(OMISSIS), peraltro citato, sia pure per perifrasi, con un contenuto immediatamente offensivo, in quanto evocativo di una gestione autoritaria, ironicamente portata alle estreme conseguenze, in un apparente gioco delle parti. Questo e’ il senso complessivo del provvedimento, inequivocabile, sia pure, in talune parti, implicito: trattasi di una motivazione, del tutto congruente, pienamente conforme al caso concreto, immancabilmente connotato da una direzione degli scritti, verso la figura dell’odierna parte civile, essendo il riferimento al sindacato, non partecipe alle vicende interne dello stabilimento (OMISSIS), meramente complementare e sostanzialmente finalizzato ad una constatazione della realta’.
Altrettanto incongruenti devono considerarsi le restanti censure, pertinenti,. alla mancata ammissione di una prova decisiva, profilo, questo, immancabilmente legato alla dimostrazione della rilevanza della prova richiesta, nello specifico contesto processuale, e, per l’inverso, nella fattispecie, destituito di ogni valenza, ad opera dello stesso ricorrente, a seguito del riferimento al riscontro di un’impossibilita’ di natura tecnica. Parimenti, non sono accoglibili le prospettazioni di incertezza, su un piano astratto, circa l’identificaizbne dell’autore del reato nel (OMISSIS), avendo il giudice del merito fornito un’adeguata motivazione, incentrata, oltre che sulla provenienza dei messaggi dall’account del (OMISSIS), sulla carenza di denunciati “abusi” e sull’allegazione di riproduzioni fotografiche personali dell’odierno ricorrente e di post, contenenti precisi riferimenti alla presente vicenda giudiziaria.
All’inammissibilita’ segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma, che si reputa equo stimare in Euro 2.000,00, a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 2.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Motivazione semplificata.
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