Corte di Cassazione, sezione quinta penale, sentenza 25 ottobre 2017, n. 49054. Il rispetto del principio costituzionale ed europeo del contraddittorio deve essere assicurato anche nel caso in cui il giudice procedente decida di modificare la definizione giuridica del fatto oggetto di giudizio

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Occorre a tale riguardo osservare, con riferimento agli argomenti sviluppati dalla difesa nella memoria depositata il 14/6/2017, come da tempo nella giurisprudenza di legittimità è stato affermato il principio secondo cui, in tema di correlazione fra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume la ipotesi astratta prevista dalla legge, sì da pervenire ad un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l’indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente “letterale fra contestazione e oggetto della statuizione di sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l’imputato, attraverso l’”iter” del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all’oggetto dell’imputazione (cfr., ex multis, Sez. U., n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco). Proprio in applicazione di tale autorevole affermazione si è ritenuto che non sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza quando nel capo di imputazione siano contestati gli elementi fondamentali idonei a porre l’imputato in condizioni di difendersi dal fatto poi ritenuto in sentenza. Si sottolinea, al riguardo, come l’obbligo di correlazione tra accusa e sentenza non può ritenersi violato da qualsiasi modificazione rispetto all’accusa originaria, ma soltanto nel caso in cui la modificazione dell’imputazione pregiudichi la possibilità di difesa dell’imputato: la nozione strutturale di “fatto” contenuta nelle disposizioni in questione, va coniugata, infatti, con quella funzionale, fondata sull’esigenza di reprimere solo le effettive lesioni del diritto di difesa, posto che il principio di necessaria correlazione tra accusa contestata (oggetto di un potere del pubblico ministero) e decisione giurisdizionale (oggetto del potere del giudice) risponde all’esigenza di evitare che l’imputato sia condannato per un fatto, inteso come episodio della vita umana, rispetto al quale non abbia potuto difendersi (Sez. 2, 16/09/2008, n. 38889, D.; Sez. 5, 13/12/2007, n. 3161, P., Rv. 238345).
Non ignora peraltro questo collegio che, in tema di correlazione tra accusa e sentenza, la regola di sistema espressa dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo (sentenza 11 dicembre 2007, Drassich c. Italia), secondo cui, ai sensi dell’art. 6, par. 3, lett. a) e b) della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo sul “processo equo”, la garanzia del contraddittorio deve essere assicurata all’imputato anche in ordine alla diversa definizione giuridica del fatto operata dal giudice “ex officio”, è conforme al principio statuito dall’art. 111 Cost., comma 2, che investe non soltanto la formazione della prova, ma anche ogni questione che attiene la valutazione giuridica del fatto commesso, con la conseguenza che si impone al giudice nazionale una interpretazione dell’art. 521 c.p.p., comma 1 adeguata al “decisum” del giudice Europeo e ai principi costituzionali sopra richiamati (Sez. 6, n. 45807 del 12/11/2008, D., Rv 241754). In particolare, la qualificazione giuridica del fatto da parte della Corte di Cassazione, diversa da quella attribuita nel giudizio di merito, presuppone sempre l’informazione all’imputato e al suo difensore di tale eventualità. Ciò in quanto le norme della Convenzione Europea, così come interpretate dalla Corte Europea, rivestono il rango di fonti interposte integratrici del precetto di cui all’art. 117 Cost., comma 1, che il giudice italiano deve applicare, a condizione che siano conformi alla Costituzione e siano compatibili con la tutela degli interessi costituzionalmente protetti, per cui non vi è la necessità di un intervento additivo della Corte costituzionale per stabilire che l’imputato e il difensore devono e possono essere messi in grado di interloquire sulla eventualità di una diversa definizione giuridica del fatto là dove essa importi conseguenze in qualunque modo deteriori per l’imputato così da configurare un suo concreto interesse a contestarne la fondatezza.
Tanto era del resto accaduto nel caso esaminato da questa Corte nella menzionata sentenza n. 45807 del 12.11.2008, in cui la diversa definizione giuridica del fatto aveva comportato la mancata declaratoria di estinzione per prescrizione del reato enunciato nell’imputazione, per cui la Corte stessa, attraverso un’interpretazione dell’art. 521 c.p.p., comma 1, conforme a quanto stabilito dalla Corte Europea e coerente con la previsione di cui all’art. 111 Cost., comma 2, facendo ricorso all’art. 625 bis c.p.p., revocava una sua precedente sentenza, che aveva dato una qualificazione diversa al fatto senza avere consentito alla difesa il contraddicono sulla diversa imputazione, disponendo una nuova trattazione del ricorso.
Nel solco tracciato dalla sentenza “Drassich” si sono inseriti alcuni arresti in cui si ribadisce che una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 521 c.p.p. impone di ritenere che il potere di attribuire alla condotta addebitata all’imputato una nuova e diversa qualificazione giuridica non possa essere esercitato “a sorpresa” ma solo a condizione che vi sia stata una preventiva promozione, ad opera del giudice, del contraddittorio fra le parti sulla “questio iuris” relativa; e ciò anche nel caso in cui la nuova e diversa qualificazione risulti più favorevole per il giudicabile, atteso che la difesa ben può diversamente atteggiarsi (quanto alle opzioni strategiche) e modularsi (sul piano tattico) in rapporto alla differente qualificazione giuridica della condotta, rispetto alla quale, oltre tutto, le emergenze processuali assumono, a loro volta, diversa e nuova rilevanza, dovendo la garanzia del contraddittorio in ordine alle questioni inerenti alla diversa qualificazione giuridica del fatto essere concretamente assicurata all’imputato sin dalla fase di merito in cui si verifica la modifica dell’imputazione (Sez. 1, 29/04/2011, n. 18590, C; Sez. 6, n. 20500 del 19/02/2010, F., Rv. 247371).

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