segue pagina antecedente
[…]

L’estrazione di dati archiviati in un supporto informatico non costituisce accertamento tecnico irripetibile anche dopo l’entrata in vigore della L. 18 marzo 2008, n. 48, che ha introdotto unicamente l’obbligo per la polizia giudiziaria di rispettare determinati protocolli di comportamento, senza prevedere alcuna sanzione processuale in caso di mancata loro adozione, potendone derivare, invece, eventualmente, effetti sull’attendibilita’ della prova rappresentata dall’accertamento eseguito (Sez. 5, n. 11905 del 16/11/2015 dep. 21/03/2016 Rv. 266477; Sez. 2, n. 29061 del 01/07/2015 Rv. 264572).

I dati di carattere informatico contenuti nel computer, in quanto rappresentativi di cose, rientrano tra le prove documentali (Cass. Sez. 3, n. 37419 del 05/07/2012 Rv. 253573) e l’estrazione dei dati e’ una operazione meramente meccanica, sicche’ non deve essere assistita da particolari garanzie.

Si e’ recentemente ritenuto che i fotogrammi scaricati dal sito internet “Google Earth”, costituiscano prove documentali pienamente utilizzabili ai sensi dell’articolo 234 c.p.p., comma 1 o articolo 189 c.p.p. (Sez. 3, n. 48178 del 15/09/2017 Rv. 271313).

La possibilita’ di acquisire un documento e di porlo a fondamento della decisione prescinde dal fatto che provenga da un pubblico ufficiale o sia stato autenticato, come parrebbe ritenere la Corte d’Appello.

Qualunque documento legittimamente acquisito e’ soggetto alla libera valutazione da parte del giudice ed ha valore probatorio, pur se privo di certificazione ufficiale di conformita’ e pur se l’imputato ne abbia disconosciuto il contenuto (Sez. 2, n. 52017 del 21/11/2014 Rv. 261627).

2. Il giudice di primo grado, oltretutto, non si era limitato ad affermare la riconducibilita’ all’imputato del sito e degli articoli diffamatori sulla base della documentazione prodotta dalla parte civile e riproducente le pagine del sito (OMISSIS), ma aveva indicato ulteriori elementi, enumerati nel ricorso della parte civile, che confermavano tale indicazione.

Si tratta di dati certamente significativi che sono stati ingiustificatamente ignorati dal giudice di appello mentre, per contro, nessuna indicazione specifica era stata offerta dall’imputato a sostegno della tesi, inopinatamente accolta, secondo cui non sarebbe esclusa una alterazione dei dati riportati nei documenti prodotti dalla difesa e riproducenti le pagine del sito internet.

3. Poiche’ l’annullamento delle sentenza e’ disposto ai soli effetti civili, il giudice di rinvio va individuato, ai sensi dell’articolo 622 c.p.p., nel giudice civile competente per valore in grado di appello.

4. “La parte civile non puo’ ottenere la rifusione delle spese processuali all’esito del giudizio di legittimita’ che si e’ concluso con l’annullamento con rinvio, ma puo’ far valere le proprie pretese nel corso ulteriore del processo, in cui il giudice di merito dovra’ accertare la sussistenza, a carico dell’imputato, dell’obbligo della rifusione delle spese giudiziali in base al principio della soccombenza, con riferimento all’esito del gravame.” Sez. 5, n. 25469 del 23/04/2014 Rv. 262561.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *