I fotogrammi scaricati dal sito internet “Google Earth”, costituiscano prove documentali pienamente utilizzabili ai sensi dell’articolo 234 c.p.p., comma 1 o articolo 189 c.p.p.
Qualunque documento legittimamente acquisito e’ soggetto alla libera valutazione da parte del giudice ed ha valore probatorio, pur se privo di certificazione ufficiale di conformita’ e pur se l’imputato ne abbia disconosciuto il contenuto.
Sentenza 22 febbraio 2018, n. 8736
Data udienza 16 gennaio 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FUMO Maurizio – Presidente
Dott. MAZZITELLI Caterina – Consigliere
Dott. MORELLI Francesc – rel. Consigliere
Dott. CAPUTO Angelo – Consigliere
Dott. TUDINO Alessandrina – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS) parte civile;
nel procedimento a carico di:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 19/04/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa MORELLI FRANCESCA;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. PERELLI SIMONE;
Il Proc. Gen. conclude per l’annullamento ai soli effetti civili;
Udito il difensore:
L’avv. (OMISSIS) chiede l’accoglimento del ricorso e deposita conclusioni scritte e nota spese delle quali chiede la liquidazione;
L’avv. (OMISSIS) chiede l’inammissibilita’ del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata, la Corte d’Appello di Napoli ha assolto per non avere commesso il fatto (OMISSIS), che il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere aveva, invece, ritenuto colpevole di diffamazione continuata.
1.1. In esito al giudizio di primo grado, (OMISSIS) era stato ritenuto l’autore di alcuni articoli di contenuto diffamatorio in danno di (OMISSIS), presidente della Provincia di (OMISSIS), comparsi sul quotidiano on line (OMISSIS)caserta(OMISSIS).
I giudici di appello, dopo avere sostanzialmente aderito al primo motivo di appello della difesa e censurato l’ordinanza, pronunciata dal Tribunale il 13.10.14, di rigetto dell’istanza di rinvio per legittimo impedimento dell’imputato, dopo avere, invece, ritenuto corretta la decisione del Tribunale di respingere la richiesta di assunzione di ulteriori mezzi di prova ai sensi dell’articolo 507 c.p.p., ha comunque assolto l’imputato ritenendo non provato che gli articoli di contenuto diffamatorio fossero a lui riconducibili.
2. Ha proposto ricorso il difensore e procuratore speciale della persona offesa, (OMISSIS), deducendo vizi motivazionali in quanto la Corte d’Appello avrebbe ingiustificatamente dato credito a quanto riferito dall’imputato in sede di spontanee dichiarazioni, negando la paternita’ degli articoli, senza tenere conto di quanto documentalmente provato.
La riconducibilita’ del sito (OMISSIS)caserta(OMISSIS) all’imputato era stata documentata da una copia cartacea delle schermate telematiche del sito che la Corte avrebbe erroneamente ritenuto inattendibile per l’assenza di una vidimazione notarile e in assenza di altri dati che ne confermassero la certezza e l’autenticita’.
Secondo la difesa, l’estrazione dei dati informatici non soggiace ai principi sanciti per l’utilizzabilita’ degli atti irripetibili, i dati informatici sono soggetti alla libera valutazione del giudice ed e’ onere della parte che ne abbia interesse dimostrarne l’eventuale alterazione.
Molteplici sarebbero gli elementi da cui trarre la convinzione che (OMISSIS) sia stato l’autore degli articoli: essi sono a firma dell’imputato; dalla copia del sito prodotta dalla difesa emerge che il direttore responsabile del sito e’ l’imputato; vi e’ in atti una lettera di scuse che (OMISSIS) ha indirizzato alla persona offesa ed un articolo successivo sugli stessi temi trattati negli articoli diffamatori indicati nell’imputazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ fondato.
segue pagina successiva in calce all’articolo
[…]
Leave a Reply