Corte di Cassazione, sezione quinta penale, sentenza 19 settembre 2017, n. 42746. La Corte d’appello che riforma la sentenza di primo grado di assoluzione e condanna non è tenuta a riassumere la prova dichiarativa

La Corte d’appello che riforma la sentenza di primo grado di assoluzione e condanna non è tenuta a riassumere la prova dichiarativa se non si discute l’aspetto probatorio ma la sua qualificazione giuridica.

Sentenza 19 settembre 2017, n. 42746
Data udienza 9 maggio 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZAZA Carlo – Presidente

Dott. MAZZITELLI Caterina – Consigliere

Dott. SCOTTI Umberto Luigi – Consigliere

Dott. SCARLINI Enrico V. S. – Consigliere

Dott. RICCARDI Giuseppe – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 24/04/2015 della CORTE APPELLO di ANCONA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. GIUSEPPE RICCARDI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. Loy Maria Francesca, che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’;
udito il difensore, Avv. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa il 24/04/2015 la Corte di Appello di Ancona, in riforma della sentenza di assoluzione emessa dal Tribunale di Fermo, condannava (OMISSIS) per i reati di cui all’articolo 81 cpv. c.p. e articolo 476 c.p., comma 2, per aver, in qualita’ di pubblico ufficiale (tecnico della prevenzione del Servizio Igiene degli Alimenti di Origine Animale della ASUR Marche n. (OMISSIS)), alterato tre verbali di campionamento redatti nell’ambito di una verifica microbiologica, all’esito del sopralluogo presso l’azienda alimentare (OMISSIS) snc di (OMISSIS), con prelievo di insalata di mare, per la ricerca di un parassita.
2. (OMISSIS) ricorre per cassazione deducendo il vizio di motivazione in ordine all’affermazione della sussistenza del dolo: deduce che la sentenza di 1° grado aveva assolto l’imputato perche’ aveva ritenuto non provato il dolo del falso, in ragione della grossolanita’ delle correzioni; la riforma della sentenza e’ stata fondata sull’affermazione della sussistenza del dolo, desunta dalla tipicita’ della condotta, senza una reale motivazione in ordine agli indici fattuali in grado di ritenere soddisfatto l’onere probatorio; al contrario, proprio le modalita’ delle alterazioni, la grossolanita’ e l’immediato intervento correttivo, avrebbero dovuto fondare l’affermazione dell’insussistenza del dolo.
Lamenta, inoltre, che la sentenza di appello non soddisfi l’obbligo c.d. di motivazione rafforzata, e, con motivi aggiunti, deduce la violazione dell’obbligo di rinnovazione, allorquando la riforma della pronuncia assolutoria sia basata anche su una prova dichiarativa ritenuta decisiva; nel caso in esame, doveva essere riassunto il teste (OMISSIS), dalle cui dichiarazioni e’ stata desunta la prova del dolo.
CONSIDERATO IN DIRITTO

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