L’art. 474 bis c.p. non introduce con clausola imperativa un ulteriore, diverso obbligo di vigilanza rispetto a quello eventualmente ex contractu imposto, pena il divieto di trasferimento della res a fini di noleggio, affitto, comodato

Sentenza 18 ottobre 2017, n. 48121
Data udienza 26 settembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZAZA Carlo – Presidente

Dott. MAZZITELLI Caterina – Consigliere

Dott. CATENA Rossella – Consigliere

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere

Dott. AMATORE Robert – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) nato il (OMISSIS), nel procedimento a carico di quest’ultimo;
avverso l’ordinanza del 08/07/2016 dei TRIB. LIBERTA’ di REGGIO CALABRIA;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ROBERTO AMATORE;
lette le conclusioni della Procura Generale presso la Corte di Cassazione che, nella persona del Sostituto procuratore generale Dott.ssa Giuseppina Casella, ha richiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale del Riesame di Reggio Calabria ha confermato il provvedimento di sequestro preventivo disposto dal G.i.p. del medesimo Tribunale, ai sensi dell’articolo 474 bis c.p., sequestro avente ad oggetto il bene immobile di proprieta’ del ricorrente (terzo estraneo al reato) e relativo ad un procedimento penale nei confronti di altri soggetti incardinato per il reato di cui all’articolo 474 c.p..
Avverso la predetta ordinanza ricorre il terzo proprietario del detto immobile, per mezzo del suo difensore, affidando la sua impugnativa ad una unica ragione di doglianza.
1.1 Denunzia il ricorrente, con il primo ed unico motivo, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b, violazione di legge in relazione agli articoli 240, 473, 474 e 474 bis c.p..
Evidenzia il ricorrente che la sua posizione era quella di terzo estraneo al reato di cui all’articolo 474 c.p. e che, pertanto, per la legittimita’ della confisca dei suoi beni la disposizione di cui al detto articolo 474 bis prevede, ora, che il terzo debba dimostrare di non aver potuto prevedere l’illecito impiego della res di sua proprieta’ ovvero di non essere incorso nella violazione di una mancanza di vigilanza. Sostiene, tuttavia, il ricorrente di aver fornito tale dimostrazione, e cio’ anche attraverso l’allegazione della circostanza fattuale secondo cui il primo sequestro preventivo disposto dal G.i.p. era intervenuto dopo solo 43 giorni dalla sottoscrizione del contratto di locazione immobiliare con l’indagato e subito dopo era intervenuto atto di risoluzione negoziale da parte di egli ricorrente. Si evidenzia, pertanto, la mancata considerazione della detta circostanza da parte del tribunale ricorso e la non conformita’ della motivazione impugnata alla interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimita’ secondo la quale l’obbligo di vigilanza previsto dall’articolo 474 bis c.p. (del cui assolvimento la norma impone la prova al terzo, al fine di far ritenere non sequestrabile il bene di quest’ultimo) non e’ un ulteriore obbligo previsto dalla norma di nuovo conio quanto piuttosto un obbligo che deve discendere dalle clausole contrattuali stabilite per la utilizzazione del bene, pena l’insorgenza di una ipotesi di responsabilita’ oggettiva a carico del terzo.
RITENUTO IN DIRITTO
2. Il ricorso e’ fondato.
2.1 E’ fondato il denunziato vizio di violazione di legge in relazione alla esegesi dell’articolo 474 bis c.p..

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