Sulla mancanza di interesse dell’indagato ad impugnare i provvedimenti di sequestro preventivo per ragioni attinenti all’appartenenza a terzi dei beni sequestrati

Corte di Cassazione, sezione quinta penale, sentenza 18 aprile 2018, n. 17484.

Sulla mancanza di interesse dell’indagato ad impugnare i provvedimenti di sequestro preventivo per ragioni attinenti all’appartenenza a terzi dei beni sequestrati, sulla necessita’ che sia dedotto un interesse concreto e attuale alla restituzione delle cose sequestrate, o alla rimozione di specifici effetti lesivi del provvedimento nella sfera giuridica del ricorrente in base ad una particolare relazione di quest’ultimo con i beni o all’influenza del provvedimento nel procedimento penale a carico dello stesso.

Sentenza 18 aprile 2018, n. 17484
Data udienza 6 febbraio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAPALORCIA Grazia – Presidente

Dott. ZAZA Carlo – rel. Consigliere

Dott. SCOTTI Umberto Luigi – Consigliere

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

nel procedimento a carico di quest’ultimo;

avverso l’ordinanza del 19/07/2017 del TRIB. LIBERTA’ di PISA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Carlo Zaza;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Salzano Francesco, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito il difensore avv. (OMISSIS), che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. (OMISSIS) ricorre avverso l’ordinanza del 19 luglio 2017 con la quale il Tribunale di Pisa confermava in sede di riesame il decreto del Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale del 12 giugno 2017, dispositivo del sequestro preventivo per equivalente per l’importo di Euro 8.034.689, corrispondente ai profitti dei reati di cui all’articolo 416 c.p. e Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, articolo 166, contestati nella costituzione e nell’organizzazione di un’associazione transnazionale, diretta alla commissione di delitti di esercizio abusivo di intermediazione finanziaria, e nel concorso in operazioni di illecita promozione di strumenti finanziari analiticamente riepilogate ai capi da B1 a B120 dell’ipotesi d’accusa.

2. La ricorrente propone otto motivi.

2.1. Con i primi sette motivi deduce violazione di legge nella formulazione di una motivazione carente o comunque apparente sui rilievi difensivi in ordine al ridimensionamento dell’importo dei profitti dei reati e correlativamente del sequestro, con particolare riguardo alla contabile ed alle annotazioni dei libri mastro sulla restituzione della somma di cui al capo B11, alla mancata sottoscrizione della bozza della promissory note, rinvenuta nei computers sequestrati, che escludeva l’incasso della somma di cui al capo B32, alla riferibilita’ agli stessi contratti delle contestazioni di cui ai capi B18, B19, B27 e B34 e di quelle, rispettivamente, di cui ai capi B21, B20, B28 e B37, alla documentazione prodotta dalla difesa in ordine all’incasso di somme inferiori a quelle contestate ai capi B1 e B52, agli estratti conto dai quali non risultava l’incasso delle somme di cui ai capi B69 e B94, agli errori di calcolo nella conversione della valuta per le somme di cui ai capi B1, B2 e B3, al riscontro contabile dell’incasso di somme minori di quelle contestate ai capi B5, B33, B78, B79 e B99, alla mancanza di riscontri documentali sul pagamento dell’importo contestato al capo B44, alla contabile da cui risultava la restituzione di parte della somma di cui a(capo B53 ed alla mancanza della prova dell’effettivo incasso delle somme di cui ai capi B74 e B75, lamentando altresi’ carenza motivazionale sulla generale affermazione di inattendibilita’ degli elementi indicati dalla difesa nelle missive di posta elettronica inviate dagli indagati ai clienti, a fronte della credibilita’ viceversa attribuita alla documentazione rinvenuta presso l’indagato (OMISSIS) e alle contabili ritrovate sui supporti informatici.

2.2. Con l’ottavo motivo deduce violazione di legge sulla ritenuta inammissibilita’ del motivo di riesame in ordine all’erronea attribuzione della disponibilita’ di taluni beni al (OMISSIS), marito della (OMISSIS), per non essere quest’ultima legittimata all’impugnazione, osservando che unico soggetto legittimato a richiedere la restituzione di un bene e’ colui che si dichiara proprietario dello stesso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi dedotti sul ridimensionamento dell’importo dei profitti dei reati e del sequestro sono infondati.

E’ in primo luogo infondata la censura per la quale in taluni casi piu’ condotte contestate all’indagato sarebbero in realta’ relative ad uno stesso contratto di promozione finanziaria, derivandone l’artificiosa duplicazione degli importi dei ritenuti profitti illeciti e, conseguentemente, delle somme sottoposte a sequestro.

Dalla stessa formulazione testuale delle contestazioni, analiticamente riportate nel ricorso, risulta infatti la diversita’ delle condotte di cui ai capi B18 e B21 nelle persone offese (OMISSIS) Inc. e (OMISSIS) Inc., nelle somme versate di Euro 32.555 ed Euro 137.500 e nelle date di sottoscrizione dei contratti al 10 e al 12 novembre del 2014; delle condotte di cui ai capi B19 e B20 nelle somme versate di Euro 32.500 ed Euro 35.000 e nelle date di sottoscrizione dei contratti al 4 e al 10 novembre 2 del 2014; delle condotte di cui ai capi B27 e B28 nei numeri dei titoli (OMISSIS), nelle somme versate di Euro 20.000 ed Euro 110.000 e nelle date di sottoscrizione dei contratti al 21 febbraio e al 20 maggio del 2015; e delle condotte di cui ai capi B34 e B37 nelle persone offese (OMISSIS) ltd e (OMISSIS) s.r.l..

Per il resto, la motivazione del provvedimento impugnato, contrariamente a quanto lamentato dalla ricorrente, si presenta come tutt’altro che carente o apparente sui rilievi difensivi, viceversa esaminati e disattesi sulle singole contestazioni. Il Tribunale osservava infatti che per il capo B11 non erano stati dedotti elementi significativi sulla restituzione delle somme versate, a fronte delle contrarie risultanze documentali; per il capo B32 la mancata sottoscrizione della promissory note era dedotta unicamente in base all’assenza di tale sottoscrizione sulla copia di un documento trasmessa con il mezzo della posta elettronica nel corso delle trattative, superata dalle complessive risultanze bancarie ed, in particolare, dall’atto emesso dalla (OMISSIS) di (OMISSIS) in cui si riferiva del pagamento effettuato; per il capo B69 la missiva di posta elettronica inviata dal (OMISSIS) non era significativa della restituzione del pagamento a fronte della distinta di versamento della somma; per il capo B94 la tesi difensiva sull’esecuzione del pagamento in misura inferiore a quella contestata era sostenuta in base ad un’interpretazione parziale degli atti di indagine, che non teneva conto delle comunicazioni fra gli istituti di credito; e per le ulteriori operazioni, in ordine alle quali era dedotta la diversita’ dell’importo rispetto a quello contestato, la difesa richiamava una prospettazione del proprio consulente priva di elementi di riscontro e meramente dubitativa sull’effettiva esecuzione degli ordini di pagamento.

Neppure puo’ ravvisarsi l’asserita carenza motivazionale nella generale affermazione del provvedimento impugnato in ordine alla dubbia autenticita’ delle missive di posta elettronica inviate dagli stessi indagati ai clienti, rispetto ai dati desumibili dalle risultanze contabili. Mentre i rilievi critici della ricorrente sull’attendibilita’ attribuita alla documentazione rinvenuta presso il coindagato (OMISSIS) ed alle contabili ritrovate sui supporti informatici si risolvono, come le ulteriori doglianze esposte nel ricorso, nella deduzione di vizi di logicita’ della motivazione, non consentita nel giudizio di legittimita’ in questa materia.

2. Il motivo dedotto sulla ritenuta inammissibilita’ del motivo di riesame, in ordine all’erronea attribuzione della disponibilita’ di taluni beni al (OMISSIS), e’ inammissibile.

Considerato quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimita’ sulla mancanza di interesse dell’indagato ad impugnare i provvedimenti di sequestro preventivo per ragioni attinenti all’appartenenza a terzi dei beni sequestrati (Sez. 2, n. 17584 del 10/01/2013, Iaia, Rv. 255963; Sez. 3, n. 26913 del 05/05/2009, Carniti, Rv. 244211), e comunque sulla necessita’ che sia dedotto un interesse concreto e attuale alla restituzione delle cose sequestrate (Sez. 3, n. 47313e del 17/05/2017, Ruan, Rv. 271231; Sez. 3, n. 35072 del 121/04/2016, Held, Rv. 267672), o alla rimozione di specifici effetti lesivi del provvedimento nella sfera giuridica del ricorrente in base ad una particolare relazione di quest’ultimo con i beni o all’influenza del provvedimento nel procedimento penale a carico dello stesso (Sez. 3, n. 10977 del 27/01/2010, Ambrosetti, Rv. 246344; Sez. 1, n. 13037 del 18/02/2009, Giorgi, Rv. 243554; Sez. 4, n. 21724 del 20/04/2005, Ventrone, Rv. 231374; Sez. 5, n. 6151 del 20/12/2004, dep. 2005, Nita, Rv. 230964), il motivo di riesame, con il quale si lamentava genericamente l’attribuzione al (OMISSIS) di alcuni beni di proprieta’ della (OMISSIS) senza indicare elementi concreti in tal senso, e si affermava che taluni beni non meglio specificasti erano stati restituiti, era in effetti perplesso e non sostenuto da alcuna deduzione di interesse dell’indagata ad escludere la fittizia intestazione dei beni al (OMISSIS), soprattutto se riferito ad un sequestro per equivalente.

Il ricorso deve in conclusione essere rigettato, seguendone la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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