Il litisconsorzio del responsabile civile è necessario anche in caso di pretesa rivolta direttamente al proprio assicuratore

Corte di Cassazione, sezione terza civile, ordinanza 13 aprile 2018, n. 9188.

Il litisconsorzio del responsabile civile è necessario anche in caso di pretesa rivolta direttamente al proprio assicuratore, al fine di evitare che il danneggiante responsabile possa affermare l’inopponibilità, nei suoi confronti, dell’accertamento giudiziale operato verso l’assicuratore del danneggiato.

Ordinanza 13 aprile 2018, n. 9188
Data udienza 25 gennaio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere

Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22193/2015 proposto da:

(OMISSIS) SRL, in persona dell’amministratore pro tempore (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SPA, in persona del suo legale rappresentante p.t. Dr.ssa (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 17780/2014 del TRIBUNALE di ROMA;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/01/2018 dal Consigliere Dott. FRANCESCA FIECCONI.

RILEVATO IN FATTO

1. Con atto di citazione notificato in data 9/6/2008, la societa’ (OMISSIS) s.r.l., quale cessionaria del credito spettante a (OMISSIS) s.a.s., conveniva in giudizio la (OMISSIS) s.p.a. per vederla condannare al risarcimento dei danni patiti dalla societa’ danneggiata in conseguenza del sinistro stradale occorso in (OMISSIS), in cui l’autovettura di proprieta’ della (OMISSIS) s.a.s., assicurata (OMISSIS), veniva urtata dall’autovettura di proprieta’ della (OMISSIS) s.r.l.. Con comparsa si costituiva la (OMISSIS) s.p.a., eccependo sia l’irregolarita’ del contraddittorio per omessa citazione del responsabile civile quale litisconsorte necessario, sia la carenza di legittimazione attiva della (OMISSIS) s.r.l.; nel merito, contestava la domanda di cui chiedeva il rigetto. Con sentenza n. 8044/2011, depositata in data 19/9/2011, il Giudice di Pace di Roma rigettava la domanda per difetto di legittimazione attiva in capo alla societa’ (OMISSIS) s.r.l. e condannava l’attore alla rifusione delle spese.

1.1. Con citazione notificata il 31/10/2012, la societa’ (OMISSIS) s.r.l. appellava la sentenza di primo grado innanzi al Tribunale di Roma, deducendo l’erroneita’ della decisione in ordine al rilevato difetto di legittimazione attiva, atteso che tra danneggiato e attore era intervenuta una valida cessione di credito ritualmente notificata al debitore ceduto. Con comparsa si costituiva la (OMISSIS) s.p.a. per dedurre l’inammissibilita’ dell’appello ex articolo 348 bis c.p.c. alla luce dell’irregolarita’ del contradditorio per omessa citazione del responsabile civile, proponendo appello incidentale sul punto; contestava, poi, la fondatezza dell’appello di cui chiedeva il rigetto, e deduceva l’infondatezza della domanda per difetto di prova. Con sentenza n. 17780/2014, depositata l’1/9/2014, il Tribunale di Roma dichiarava la nullita’ della sentenza del Giudice di Pace per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del responsabile civile, litisconsorte necessario del giudizio, e rimetteva gli atti al giudice di primo grado per nuova trattazione, previa integrazione del contraddittorio mediante notifica dell’atto di citazione al responsabile civile; compensava, inoltre, le spese di giudizio tra le parti.

1.2. Con ricorso notificato in data 15/09/2015, la (OMISSIS) s.r.l. impugnava la sentenza del Tribunale di Roma innanzi alla Corte di cassazione e ne chiedeva la cassazione per due motivi. La (OMISSIS) s.p.a. si costituisce con controricorso notificato in data 24/10/2015, mediante il quale contestava i motivi dedotti da controparte e chiedeva il rigetto del ricorso per inammissibilita’ e infondatezza. La (OMISSIS) s.r.l. in data 19 gennaio 2018 depositava memoria al di fuori dei termini processuali.

RILEVATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo di ricorso ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 209 del 2005, articolo 149, laddove il Tribunale di Roma ha dichiarato la nullita’ della sentenza di primo grado per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del responsabile civile. Secondo la ricorrente, il tenore letterale dell’articolo 149 C.d.A. sarebbe inequivocabile in ordine alla mancanza di necessita’ della chiamata del responsabile civile in un giudizio di azione diretta, richiamando a sostegno della propria tesi la sentenza della Corte Costituzionale n. 180/2009, nella quale si afferma che “il danneggiato puo’ proporre azione diretta di cui all’articolo 145, comma 2, nei soli confronti della propria impresa di assicurazione”. Il ricorso mette in discussione la sentenza impugnata laddove il Giudice di secondo grado ha affermato che “in caso di azione diretta ai sensi del combinato disposto dell’articolo 144, comma 3, articolo 145, comma 2 e articolo 149, comma 6 (Decreto Legislativo n. 209 del 2005 (Codice delle Assicurazioni Private)) debba essere convenuto in giudizio anche il responsabile civile atteso che la norma, nella parte in cui prevede che l’azione diretta si debba proporre nei soli confronti della propria impresa di assicurazione, vuol significare che non si debba coinvolgere nel giudizio anche l’impresa del responsabile, (…) ma non che non debba coinvolgere anche il responsabile. (…) e’ essenziale la partecipazione del responsabile, il quale anche nella previsione di cui all’articolo 144 conserva la qualita’ di litisconsorte necessario”.

2. In proposito si rileva che lo scopo principale che la norma in questione si prefigge, con gli articoli 143 – 150 bis, e’ di incrementare la tutela prevista a favore del danneggiato dalla circolazione di veicoli a motore; per tale ragione, e’ stato introdotto uno strumento di azione diretta del danneggiato verso il proprio assicuratore, e la procedura di risarcimento in questione “non rappresenta una diminuzione di tutela, ma un ulteriore rimedio a disposizione del danneggiato” (cfr. sentenza n.180/2009 Corte Cost.). Sul punto, tuttavia, e’ pienamente condivisibile la posizione di recente assunta dalla Corte di Cassazione con la pronuncia della Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 21896 del 20/09/2017, in ragione della quale il responsabile civile deve essere citato anche in caso di pretesa rivolta direttamente al proprio assicuratore poiche’ “il sistema previsto dal Decreto Legislativo n. 209 del 2005 e’, per certi versi, identico a quello preesistente; ed infatti l’articolo 144, comma 3, di tale decreto dispone che, quando la vittima propone l’azione diretta nei confronti dell’assicuratore del responsabile, ha l’obbligo di convenire altresi’, quale litisconsorte necessario, il responsabile del sinistro, identificato nel proprietario del mezzo. L’azione che la legge offre al danneggiato nei confronti del proprio assicuratore non e’ diversa da quella regolata dall’articolo 144 cit.; ne da’ conferma in tal senso il comma 6 dell’articolo 149 il quale attribuisce alla vittima la stessa azione regolata dalla norma precedente; e la possibilita’ che l’articolo 149, comma 6, cit. conferisce all’assicuratore del responsabile di intervenire in giudizio e di estromettere l’altra impresa si collega alla posizione di accollo ex lege di cui si e’ detto in precedenza”. Alla luce di tale premessa, il litisconsorzio risulta essere necessario al fine di evitare che il danneggiante responsabile possa affermare l’inopponibilita’, nei suoi confronti, dell’accertamento giudiziale operato verso l’assicuratore del danneggiato, posto che i due assicuratori dovranno necessariamente regolare tra loro i relativi rapporti (Decreto Legislativo n. 209 del 2005, articolo 149, comma 3). Pertanto il giudice di secondo grado ha correttamente rimesso la questione al giudice di primo grado ex articolo 354 c.p.c., essendo mancato il giusto contraddittorio tra le parti.

2.1. Con il secondo motivo di ricorso, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, ove non assorbito dal pronunciamento sul primo motivo, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’articolo 1260 cod. civ., laddove il giudice di primo grado ha asserito la carenza di legittimazione attiva in capo alla (OMISSIS) s.r.l. poiche’ non titolare del diritto azionato. Il motivo di ricorso e’ assorbito dal rigetto del primo motivo attinente alla dichiarata nullita’ della sentenza di primo grado per mancata costituzione del contraddittorio necessario, con rinvio al giudice di primo grado per la nuova trattazione della controversia. Si tratta di una questione attinente al merito della lite, difatti, su cui il giudice dell’impugnazione non si e’ pronunciato per effetto dell’operato annullamento della sentenza di primo grado.

3. In conseguenza del rigetto del ricorso, le spese sono poste a carico della ricorrente soccombente e vengono liquidate come di seguito sulla base delle tariffe vigenti, oltre il contributo unificato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, sussistendone i presupposti di legge in ragione della soccombenza.

P.Q.M.

1. Rigetta il ricorso;

2. Pone le spese a carico della ricorrente, liquidate in Euro 2.600,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese forfetarie al 15% e oneri di legge;

3. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.

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