Corte di Cassazione, sezione quinta penale, sentenza 1 dicembre 2017, n. 54330. La circostanza che il giudice si dichiari incompetente non impedisce la successiva ed autonoma adozione di un provvedimento cautelare da parte del giudice competente

La circostanza che il giudice si dichiari incompetente non impedisce la successiva ed autonoma adozione di un provvedimento cautelare da parte del giudice competente, che valuti la sussistenza del compendio indiziario e delle esigenze cautelari, proprio in quanto la misura adottata dal giudice incompetente ha cessato, decorso il temine di venti giorni, di svolgere alcuna funzione ed è, pertanto, del tutto venuta meno la sua efficacia di misura interinale.

Sentenza 1 dicembre 2017, n. 54330
Data udienza 25 settembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VESSICHELLI Maria – Presidente

Dott. SCOTTI Umberto Luig – Consigliere

Dott. CATENA Rossell – rel. Consigliere

Dott. MICCOLI Grazia – Consigliere

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato in (OMISSIS) il (OMISSIS);

avverso l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Catania emessa ex articolo 309 cod. proc. pen. in data 05/06/2017;.

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa CATENA Rossella;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa LOY Maria Francesca, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per il ricorrente il difensore di fiducia, Avv.to (OMISSIS), che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale del Riesame di Catania, ai sensi dell’articolo 309 cod. proc. pen., confermava l’ordinanza emessa in data 22/05/2017 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, con cui era stato convalidato il fermo nei confronti del ricorrente in riferimento al delitto di cui all’articolo 110 c.p., articolo 81 c.p., comma 2, articolo 601 c.p., comma 1, articolo 602 ter c.p., comma 1, lettera b) e c); in particolare, il ricorrente era stato sottoposto a misura coercitiva dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania su richiesta della Procura della Repubblica presso il detto Tribunale, a seguito della trasmissione degli atti dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, con provvedimento del 22/04/2016, confermato in sede di riesame; quindi, a seguito di citazione a giudizio con decreto di giudizio immediato, la Corte di Assise di Catania aveva accolto l’eccezione di incompetenza territoriale, disponendo nuovamente la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari e, in data 19/05/2017, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari, in accoglimento dell’istanza difensiva, dichiarava l’inefficacia della misura coercitiva per non essere stata la stessa rinnovata nei termini di cui all’articolo 27 cod. proc. pen.; in pari data il pubblico ministero presso il Tribunale di Cagliari emetteva decreto di fermo, eseguito dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, che convalidava il fermo ed emetteva ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere.

2. Con ricorso (OMISSIS) ricorre, a mezzo del difensore di fiducia Avv.to (OMISSIS), per:

2.1. violazione di legge e violazione di norme processuali sancite a pena di inefficacia, ex articolo 606 c.p.p., lettera b) e c), in riferimento all’articolo 27 cod. proc. pen., essendosi il pubblico ministero, nel decreto di fermo emesso da ultimo, limitato a richiamare impropriamente la giurisprudenza di legittimita’ formatasi in relazione alla diversa ipotesi di inefficacia dell’ordinanza di custodia cautelare per omesso interrogatorio, essendo la disciplina di cui all’articolo 302 cod. proc. pen. del tutto diversa da quella dell’articolo 27 cod. proc. pen., ne’ essendo possibile un’applicazione analogica; nel caso in esame, invece – cosi’ come si verifica nell’ipotesi di inefficacia della misura cautelare, disciplinata dall’articolo 309 c.p.p., comma 10, – la possibilita’ di rinnovare la misura cautelare sarebbe possibile solo in presenza di eccezionali esigenze specificamente motivate, per cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania non avrebbe avuto alcuna facolta’ di emettere una nuova misura ex articolo 27 cod. proc. pen., sul presupposto di un’incompetenza territoriale dichiarata non contestualmente ne’ successivamente, bensi’ precedentemente, ossia con sentenza della Corte di Assise di Catania, pronunciata il 03/04/2017;

[…segue pagina successiva]

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