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Il capo b) riguardava invece il porto dello strumento atto a offendere ex L. n. 110 del 1975, articolo 4, comma 3.
2. Ha proposto ricorso nell’interesse dell’imputato il difensore di fiducia, avv. (OMISSIS), svolgendo cinque motivi.
2.1. Con il primo motivo, proposto ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera c), il ricorrente denuncia violazione della legge penale processuale con riferimento alla nullita’ della sentenza di primo grado per difetto di motivazione, circostanza questa che avrebbe dovuto imporre alla Corte territoriale il rinvio del giudizio al Tribunale di Trento e non la pronuncia nel merito invece adottata, sulla base di un richiamo, ritenuto non convincente all’articolo 604 c.p.p., con disparita’ di trattamento e compromissione ingiustificata di un grado di giurisdizione di merito.
2.2. Con il secondo motivo, proposto ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), il ricorrente denuncia mancanza della motivazione con riferimento all’assenza di prova certa dell’identificazione dell’imputato con riferimento al fatto contestato, poiche’ il (OMISSIS) non era stato riconosciuto ne’ dalla vittima, ne’ dal suo amico nell’immediatezza del fatto, pur essendosi trattenuto sul posto e anzi essendosi recato alla Stazione dei Carabinieri per protestare contro il fermo di un altro giovane.
2.3. Con il terzo motivo, proposto ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e), il ricorrente denuncia violazione della legge penale e manifesta illogicita’ della motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza delle circostanze aggravanti per il delitto di cui al capo a); da un lato, le motivazioni ideologiche non costituirebbero un motivo futile e in ogni caso la discussione per motivi politici si era svolta in precedenza fra la persona offesa e altro soggetto non identificato; l’aggravante della minorata difesa era stata riscontrata in base a circostanza incongrua, ossia sulla base della differenza di eta’ fra il (OMISSIS) e il minore, che aveva comunque piu’ di 17 anni, senza adeguata spiegazione; l’uso di oggetto atto a offendere era stato accertato solo sulla base delle caratteristiche della ferita puntiforme, senza che nulla fosse dato sapere sull’esistenza e caratteristiche dell’oggetto, mentre avrebbero benissimo potuto essere provocate da un anello indossato dall’offensore.
2.4. Con il quarto motivo, proposto ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), il ricorrente manifesta illogicita’ della motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza del reato di cui al capo b), visto che nessuno aveva visto l’oggetto che ben poteva essere un anello, una biro o una penna, o un pezzo di legno o un sasso preso in loco.
2.5. Con il quinto motivo, proposto ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b), il ricorrente denuncia violazione della legge penale con riferimento all’omessa applicazione dell’ipotesi lieve prevista dalla L. n. 110 del 1975, articolo 4, comma 3, poiche’ era evidente che l’offesa era stata arrecata con uno strumento appuntito atto ad offendere, lungi dal costituire una vera e propria arma, di per se’ non particolarmente pericoloso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione della legge penale processuale.
Poiche’ la sentenza di primo grado era stata ritenuta nulla per difetto di motivazione, la Corte territoriale non avrebbe potuto pronunciarsi nel merito ma avrebbe dovuto, dopo averla annullata, rinviare il giudizio al Tribunale di Trento, giudice di primo grado; aggiunge il ricorrente che l’articolo 604 c.p.p. non conteneva un elenco tassativo dei casi di rimessione del giudizio in primo grado e ne risultava una disparita’ di trattamento (con il caso di applicazione di una circostanza aggravante non correttamente contestata) e la compromissione ingiustificata di un grado di giurisdizione di merito.
La censura e’ manifestamente infondata.
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in caso di difetto di motivazione della decisione di primo grado, il giudice di secondo grado non puo’ dichiarare la nullita’ della prima pronuncia ma deve decidere nel merito, sanandone i difetti e le mancanze, in quanto la carenza di motivazione della sentenza di primo grado non integra uno dei casi di nullita’ del giudizio espressamente sanciti dall’articolo 604 c.p.p. (Sez. 2, n. 19246 del 30/03/2017, Speca e altro, Rv. 270070; Sez. 3, n. 48975 del 19/06/2014, G K, Rv. 261149; Sez. 6, n. 26075 del 08/06/2011, B., Rv. 250513; Sez. 5, n. 19051 del 19/02/2010, Rv. 247252; Sez. 3, n. 9922 del 12/11/2009 – dep. 2010, Ignatiuk, Rv. 246227; Sez. 3 n. 26533 del 21/05/2008 Rv. 240554; Sez. 6, n. 5881 del 21/11/2006, dep. 13/02/2007, Rv. 236062; Sez. 1, n. 4490 del 3/11/1992, Rv. 192430; Sez. 3, n. 5636 del 08/03/1994, Rv. 197624).
In tal senso anche Sez. U, n. 3287 del 27/11/2008, dep. 2009, R., Rv. 244118, secondo cui “La mancanza assoluta di motivazione della sentenza non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall’articolo 604 c.p.p., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullita’ della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante. “
D’altra parte, la nullita’ della sentenza prevista dall’articolo 125 c.p.p. ricorre nel solo caso in cui essa sia del tutto priva di un apparato motivazionale, o nel caso in cui quest’ultimo sia meramente apparente (Sez. 3, n. 36388 del 07/07/2016, Buccafurni, Rv. 267762).
Per altro verso, nell’analoga ipotesi di ricorso per saltum, all’annullamento della sentenza di primo grado per difetto assoluto di motivazione consegue il rinvio, non al giudice che l’ha emessa, non rientrando tale caso tra quelli tassativamente previsti dall’articolo 604 c.p.p., ma al giudice di appello, che, dovendo redigere ex novo la motivazione mancante, e’ investito dalla devoluzione totale del merito (Sez. F, n. 38927 del 19/08/2014, P.G. in proc. Rusu, Rv. 261237; Sez. 6, n. 24059 del 14/05/2014, P.M. in proc. Spigarelli, Rv. 259979; Sez. 6, n. 43973 del 01/10/2013; Sez. 5, n. 43170 del 25/09/2012, P.M. in proc. Singh, Rv. 254131).
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