No all’aggravante dei futili motivi se l’aggressione è arrivata al termine di una discussione per motivi politici e ideologici, un simile movente infatti non è futile.

Sentenza 20 novembre 2017, n. 52747
Data udienza 28 settembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUMO Maurizio – Presidente

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere

Dott. SCOTTI Umberto L. – rel. Consigliere

Dott. SCARLINI Enrico V. S. – Consigliere

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 05/10/2016 della CORTE APPELLO di TRENTO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. UMBERTO LUIGI SCOTTI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. FIMIANI PASQUALE che ha concluso per il rigetto;
udito il difensore avv. (OMISSIS) che si e’ riportato al ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 5/10/2016 la Corte di appello di Trento, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Trento del 2/2/2016, emessa all’esito di giudizio abbreviato, appellata dall’imputato, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di (OMISSIS) per il reato contestato al capo c) della rubrica ex articolo 336 c.p., riqualificato come minaccia ex articolo 612 c.p., comma 1, non punibile per difetto di querela, e confermando nel resto la sentenza di primo grado, ha rideterminato la pena inflitta all’imputato in relazione ai fatti di cui ai capi a) e b) della rubrica in mesi 6 e giorni 3 di reclusione.
Il capo a) riguardava il reato di lesioni aggravate ex articolo 582 c.p. e articolo 585 c.p., commi 1 e 2, articolo 61 c.p., n. 1 e n. 5, per aver aggredito un giovane di diciassette anni, quindi minore d’eta’, colpendolo dapprima con un pugno all’addome e poi ferendolo con un oggetto appuntito atto ad offendere, provocandogli lesioni personali guaribili in giorni 5, per futili motivi e approfittando di circostanze di tempo, luogo e personali tali da ostacolare la difesa della vittima.

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