Non è più proponibile l’equiparazione logica tra attività d’impresa e attività professionale fatta, ai fini della presunzione posta dall’art. 32, dalla giurisprudenza di legittimità per le annualità anteriori, essendo definitivamente venuta meno la presunzione di imputazione dei prelevamenti operati sui conti correnti bancari ai ricavi conseguiti nella propria attività dal lavoratore autonomo o dal professionista intellettuale, che la citata disposizione poneva, spostandosi, quindi, sull’Amministrazione Finanziaria l’onere di provare che i prelevamenti ingiustificati dal conto corrente bancario e non annotati nelle scritture contabili, siano stati utilizzati dal libero professionista per acquisti inerenti alla produzione del reddito, conseguendone dei ricavi.
Corte di Cassazione
sezione quinta civile
Sentenza del 04 ottobre 2017 n. 23162
Svolgimento del processo
L’Agenzia delle Entrate ricorre con due motivi per la cassazione della sentenza della C.T.R. della Lombardia n. 102/2/11, dep. il 14 luglio 2011, che su ricorso contro avviso di accertamento basato su indagini bancarie in assenza di documentazione contabile, per IVA, Irpef, Irap anno 1999 proposto da I.R., esercente attività di assemblaggio articoli per l’infanzia, senza dipendenti, presso l’abitazione della madre, ha accolto parzialmente l’appello del contribuente, “riducendo il maggior reddito accertato ai fini di tutte le imposte accertate, relative sanzioni e interessi”. In particolare la C.T.R., preso atto che l’accertamento era stato legittimamente condotto sulla base di verifica dei movimenti bancari in assenza di contabilità, e confermato l’accertamento sulla base dei versamenti bancari, ha accolto la domanda del contribuente relativa alla esclusione dei prelievi bancari dai ricavi di esercizio.
I.R. è rimasto intimato.
Motivi della decisione
1. Col primo motivo del ricorso l’Agenzia delle Entrate deduce violazione di legge, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2; D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, n. 1; artt. 2697, 2727 e 2729 c.c.; lamenta, con riferimento all’IRAP, che spettava al contribuente la dimostrazione che i beneficiari dei prelevamenti erano estranei all’attività d’impresa.
2. Col secondo motivo si deduce violazione di legge, del D.P.R. n. 633 del 1972 e D.Lgs. n. 471 del 1997, artt. 6 e 8, per avere la C.T.R., con riferimento all’IVA, totalmente annullato il recupero degli acquisti senza fattura, in mancanza della prova richiesta e non fornita dal contribuente, così esonerandolo dalla sanzione per omessa regolarizzazione degli acquisti senza fattura nonostante la sussistenza della violazione.
3. I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente stante la loro connessione, sono infondati e vanno respinti.
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