Corte di Cassazione, sezione quarta penale, sentenza 27 aprile 2018, n. 18423.
Il legittimo impedimento del difensore si applica anche in riferimento all’udienza camerale.
Sentenza 27 aprile 2018, n. 18423
Data udienza 14 marzo 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIAMPI Francesco Mar – Presidente
Dott. MENICHETTI Carla – Consigliere
Dott. DI SALVO Emanuele – rel. Consigliere
Dott. DOVERE Salvatore – Consigliere
Dott. TORNESI Daniela Rita – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 24/01/2018 del TRIB. LIBERTA’ di CATANIA;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. EMANUELE DI SALVO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dr. FIMIANI PASQUALE che conclude per l’inammissibilita’ del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. (OMISSIS) ricorre per cassazione avverso l’ordinanza in epigrafe indicata, che, su appello del pubblico ministero, ha applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di (OMISSIS), in ordine al delitto di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73.
2. La ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto ingiustificatamente il Tribunale ha disatteso l’istanza di rinvio dell’udienza camerale, per legittimo impedimento del difensore, documentato con una certificazione medica, scrupolosamente motivata con diagnosi e prognosi.
2.1.Viziata e’ la motivazione del provvedimento impugnato in tema di esigenze cautelari, in considerazione della piena confessione dei fatti da parte dell’indagata; del possibile inquadramento giuridico della fattispecie concreta nella previsione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5; dell’assoluta incensuratezza della (OMISSIS), che si e’ sottoposta ad un programma terapeutico e riabilitativo e non e’ stata piu’ denunciata per reati in materia di stupefacenti, onde non sussiste l’attualita’ delle esigenze cautelari.
Si chiede pertanto annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.La doglianza formulata con il primo motivo di ricorso e’ fondata.
Il rigetto dell’istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore si fonda, infatti, secondo quanto si evince dalla motivazione del provvedimento impugnato, non su una analisi dei contenuti dell’istanza ma soltanto sull’asserto che il legittimo impedimento del difensore non determina il rinvio dell’udienza camerale, poiche’ l’articolo 127 c.p.p. non prevede tale causa di rinvio ne’ prescrive come obbligatoria la presenza del difensore e del pubblico ministero. Tale affermazione si fonda su un orientamento giurisprudenziale ormai superato dalle Sezioni unite, le quali hanno, condivisibilmente, ritenuto, trattando del giudizio camerale di appello, a seguito di processo di primo grado celebrato con rito abbreviato, l’applicabilita’ dell’articolo 420 ter c.p.p., comma 5, conseguentemente addivenendo alla conclusione che e’ rilevante l’impedimento del difensore determinato da serie, imprevedibili e attuali ragioni di salute, debitamente documentate e tempestivamente comunicate (Sez. U., n. 42432 del 21-7-2016, Rv. 267747). Ma il suddetto principio di diritto e’ stato formulato dalle Sezioni unite in termini generali, si’ da sancire la rilevanza del legittimo impedimento del difensore non soltanto nel giudizio camerale d’appello ma in tutti i giudizi camerali, nell’ottica di un’interpretazione costituzionalmente orientata, ex articolo 24 Cost., e in ossequio anche al disposto dell’articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle liberta’ fondamentali, di cui alla L. 4 agosto 1955, n. 848, che impone di assicurare all’imputato un processo equo e di garantire il diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento (Corte EDU,8-12-2009, Previti c. Italia; 6-11-2007, Hany c. Italia; 20-6-2002, Berlinski c. Polonia. D’altronde, diversamente opinando – sottolineano le Sezioni unite -, sarebbe palese la contraddizione con la disciplina prevista per l’udienza preliminare, la quale, pur avendo natura camerale ed essendo preordinata ad una decisione in rito, e’ caratterizzata da una fondamentale connotazione di garanzia, correlata alla partecipazione necessaria del difensore, ex articolo 420 c.p.p., comma 1.
Ne deriva che il richiamo effettuato dall’articolo 310 c.p.p., comma 1, all’articolo 127 c.p.p., comma 3, a norma del quale i difensori sono sentiti “se compaiono”, riconosce il diritto del difensore di perseguire la propria strategia difensiva e quindi di scegliere se comparire o meno. Ma ove il difensore scelga di comparire all’udienza camerale, tale opzione, rientrando in una specifica linea difensiva, non puo’ essere vanificata da un evento imprevisto e imprevedibile o da una forza maggiore che impedisca concretamente al difensore di partecipare all’udienza (Cass., Sez. 6, n. 10157 del 21/10/2015, dep. 2016, Caramia, Rv. 266531). Opinando in senso contrario, si avrebbe una limitazione del diritto di difesa e delle garanzie fondamentali dell’imputato non giustificabile con riferimento alle esigenze di celerita’ e snellezza, proprie del rito camerale, che non possono prevalere su di esse. Il principio della rilevanza del legittimo impedimento del difensore e’ percio’ applicabile anche nel giudizio di fronte al tribunale del riesame, nella specie in funzione di giudice d’appello.
2. Il provvedimento impugnato va, pertanto, annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale del riesame di Catania, per l’ulteriore corso. L’effetto rescindente di quest’epilogo decisorio determina l’ultroneita’ della disamina del secondo motivo di ricorso.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato senza rinvio e dispone trasmettersi gli atti al tribunale del riesame di Catania, per l’ulteriore corso.
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