In tema di guida senza patente la depenalizzazione si applica anche alle violazioni antecedenti alla entrata in vigore della novella nel febbraio 2016.

Corte di Cassazione, sezione quarta penale, sentenza 27 aprile 2018, n. 18413.

In tema di guida senza patente la depenalizzazione si applica anche alle violazioni antecedenti alla entrata in vigore della novella nel febbraio 2016.

Sentenza 27 aprile 2018, n. 18413
Data udienza 11 aprile 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IZZO Fausto – Presidente

Dott. MONTAGNI Andrea – rel. Consigliere

Dott. TORNESI Daniela Rita – Consigliere

Dott. SERRAO Eugenia – Consigliere

Dott. NARDIN Maura – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 05/11/2014 del TRIBUNALE di LATINA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. ANDREA MONTAGNI;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. DE MASELLIS MARIELLA che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. (OMISSIS) ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Latina indicata in rubrica, con la quale e’ stata affermata la penale responsabilita’ dell’imputato in riferimento al reato di cui all’articolo 116 C.d.S., con condanna alla pena di Euro 2.000,00 di ammenda. Fatto accertato dai Carabinieri di Aprilia il 24.05.2012.

Promossa azione penale dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Latina, il prevenuto veniva condannato dal detto Tribunale con la sentenza che occupa.

L’esponente contesta l’affermazione di responsabilita’ penale.

Rileva che il trattamento sanzionatorio risulta comunque eccessivo.

2. L’impugnazione che occupa, da qualificarsi come ricorso per cassazione, a fronte di sentenza non appellabile, impone le considerazioni che seguono. Osserva il Collegio, con rilievo di ordine dirimente, ai sensi dell’articolo 129 c.p.p., comma 1, che la contravvenzione di cui all’articolo 116 C.d.S., comma 13, e’ stata trasformata in illecito amministrativo ad opera dal Decreto Legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, articolo 1, comma 1, entrato in vigore il 6.02.2016.

Conseguentemente, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, perche’ il fatto non e’ previsto dalla legge come reato.

E preme considerare che, ai sensi dell’articolo 8 del citato decreto, la richiamata disposizione, che sancisce la depenalizzazione della fattispecie, si applica anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore della novella.

In osservanza del Decreto Legislativo n. 8 del 2016, articolo 9, comma 1, si dispone la trasmissione di copia della presente sentenza al Prefetto di Latina, per quanto di competenza.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio perche’ il fatto non e’ piu’ previsto dalla legge come reato. Dispone trasmettersi copia della presente sentenza al Prefetto di Latina per quanto di competenza.

Motivazione semplificata.

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