La richiesta di archiviazione non inviata alla parte offesa annulla la sentenza.
Sentenza 22 settembre 2017, n. 43874
Data udienza 4 luglio 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco – Presidente
Dott. CAPPELLO Gabriella – Consigliere
Dott. PEZZELLA Vincenzo – Consigliere
Dott. CENCI Daniele – rel. Consigliere
Dott. PAVICH Giuseppe – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS) parte offesa;
nel procedimento contro:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso il decreto del 19/12/2016 del GIP TRIBUNALE di TORINO;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. DANIELE CENCI;
lette le conclusioni del PG Dr. BALDI Fulvio, che ha chiesto l’annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
Il G.i.p. del Tribunale di Torino il 19 dicembre 2016 ha disposto, con decreto apposto in calce alla conforme richiesta del Pubblico Ministero del 16 novembre 2016, l’archiviazione del procedimento nei confronti di (OMISSIS), medico chirurgo, indagato per violazione dell’articolo 590 c.p. in relazione alle lesioni patite da (OMISSIS) in ambiente ospedaliero.
2.Ricorre per la cassazione del provvedimento, tramite difensore, la persona offesa (OMISSIS), che con un unico motivo denunzia nullita’ del decreto di archiviazione per omessa comunicazione della richiesta del P.M. allo stesso (OMISSIS), che nella querela aveva chiesto di essere avvisato ai sensi dell’articolo 408 c.p.p..
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